Terremoto, il testo del decreto legge ricostruzione | In vigore dal 19 ottobre - Tuttoggi.info

Terremoto, il testo del decreto legge ricostruzione | In vigore dal 19 ottobre

Sara Fratepietro

Terremoto, il testo del decreto legge ricostruzione | In vigore dal 19 ottobre

Le modalità di erogazione dei contributi e gli interventi che saranno finanziati | Le misure per le attività economiche e lo stop a tasse e tariffe | Gestione straordinaria fino al 31 dicembre 2018 | Il punto sui sopralluoghi
Mer, 19/10/2016 - 02:38

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Il decreto legge sulla ricostruzione post terremoto del 24 agosto in Centro Italia è stato finalmente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Il testo dell’atto che disciplina gli “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016” entrerà in vigore oggi, 19 ottobre, ma dovrà essere convertito in legge dal Parlamento entro 60 giorni.

QUI IL TESTO INTEGRALE DEL DECRETO LEGGE PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE

I 62 Comuni interessati finora

 Il provvedimento, quindi, come già spiegato più volte, disciplina gli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. Le disposizioni si applicano ai 62 comuni individuati nell’allegato 1 del decreto e, in relazione alle misure previste per gli immobili distrutti o danneggiati, anche agli altri comuni delle quattro regioni purché gli interessati dimostrino il nesso di causalità diretto tra i danni e il terremoto del 24 agosto.

Di seguito l’elenco dei Comuni inseriti in quello che è stato chiamato il “cratere” (non senza polemica per l’inclusione di territori dove il sisma non ha creato danni rilevanti a scapito di altri invece esclusi dove ci sono stati numerosi edifici inagibili, come il comune di Spoleto). REGIONE ABRUZZO, Area Alto Aterno – Gran Sasso Laga: 1. Campotosto (AQ); 2. Capitignano (AQ); 3. Montereale (AQ); 4. Rocca Santa Maria (TE); 5. Valle Castellana (TE); 6. Cortino (TE); 7. Crognaleto (TE); 8. Montorio al Vomano (TE). REGIONE LAZIO, Sub ambito territoriale Monti Reatini: 9. Accumoli (RI); 10. Amatrice (RI); 11. Antrodoco (RI); 12. Borbona (RI); 13. Borgo Velino (RI); 14. Castel Sant’Angelo (RI); 15. Cittareale (RI); 16. Leonessa (RI); 17. Micigliano (RI); 18. Posta (RI). REGIONE MARCHE, Sub ambito territoriale Ascoli Piceno-Fermo: 19. Amandola (FM); 20. Acquasanta Terme (AP); 21. Arquata del Tronto (AP); 22. Comunanza (AP); 23. Cossignano (AP); 24. Force (AP); 25. Montalto delle Marche (AP); 26. Montedinove (AP); 27. Montefortino (FM); 28. Montegallo (AP); 29. Montemonaco (AP); 30. Palmiano (AP); 31. Roccafluvione (AP); 32. Rotella (AP); 33. Venarotta (AP). Sub ambito territoriale Nuovo Maceratese: 34. Acquacanina (MC); 35. Bolognola (MC); 36. Castelsantangelo sul Nera (MC); 37. Cessapalombo (MC); 38. Fiastra (MC); 39. Fiordimonte (MC); 40. Gualdo (MC); 41. Penna San Giovanni (MC); 42. Pievebovigliana (MC); 43. Pieve Torina (MC); 44. San Ginesio (MC); 45. Sant’Angelo in Pontano (MC); 46. Sarnano (MC); 47. Ussita (MC); 48. Visso (MC). REGIONE UMBRIA, Area Val Nerina: 49. Arrone (TR); 50. Cascia (PG); 51. Cerreto di Spoleto (PG); 52. Ferentillo (TR); 53. Montefranco (TR); 54. Monteleone di Spoleto (PG); 55. Norcia (PG); 56. Poggiodomo (PG); 57. Polino (TR); 58. Preci (PG); 59. Sant’Anatolia di Narco (PG); 60. Scheggino (PG); 61. Sellano (PG); 62. Vallo di Nera (PG).

ARTICOLO PRECEDENTE: TERREMOTO, APPROVATO DECRETO RICOSTRUZIONE | LE SLIDE

slide decreto terremoto

La struttura al vertice

Il Commissario straordinario Vasco Errani, nominato con decreto del Presidente della Repubblica il 9 settembre 2016, provvede all’attuazione degli interventi previsti nel decreto-legge. Il suo compito è assicurare una ricostruzione unitaria e omogenea, programmando l’uso delle risorse finanziarie e approvando le ordinanze e le direttive necessarie per la progettazione ed esecuzione degli interventi e la determinazione dei contributi ai territori colpiti. La gestione straordinaria finalizzata alla ricostruzione dura fino al 31 dicembre 2018.  I Presidenti delle quattro regioni colpite operano in qualità di vice-commissari per gli interventi in stretto raccordo con il Commissario straordinario che presiederà una cabina di coordinamento per la ricostruzione. In ognuna delle regioni interessate viene istituito un comitato istituzionale composto dal Presidente della Regione, i Presidenti delle province interessate e i sindaci dei comuni colpiti.

Per la ricostruzione contributi tramite finanziamenti agevolati

Nel testo del decreto legge si legge che “sulla base dei danni effettivamente verificatisi, i contributi, fino al 100 per cento delle spese occorrenti, sono erogati per far fronte alle seguenti tipologie di intervento e danno conseguenti agli eventi sismici, nei Comuni di cui all’articolo 1:
a) riparazione, ripristino o ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa ad uso produttivo e per servizi pubblici e privati, e delle infrastrutture, dotazioni territoriali e attrezzature pubbliche distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito;
b) gravi danni a scorte e beni mobili strumentali alle attività produttive, industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche, professionali, ivi comprese quelle relative agli enti non commerciali, ai soggetti pubblici e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico o sindacale, e di servizi, inclusi i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, previa presentazione di perizia asseverata;
c) danni economici subiti da prodotti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari, previa presentazione di perizia asseverata;
d) danni alle strutture private adibite ad attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose;
e) danni agli edifici privati di interesse storico-artistico;
f) oneri sostenuti dai soggetti che abitano in locali sgomberati dalle competenti autorità, per l’autonoma sistemazione, per traslochi, depositi, e per l’allestimento di alloggi temporanei;
g) delocalizzazione temporanea delle attività economiche o produttive e dei servizi pubblici danneggiati dal sisma al fine di garantirne la continuità;
h) interventi sociali e socio-sanitari, attivati da soggetti pubblici, nella fase dell’emergenza, per le persone impossibilitate a ritornare al proprio domicilio;
i) interventi per far fronte ad interruzioni di attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative di soggetti pubblici, ivi comprese le aziende pubbliche di servizi alla persona, nonché di soggetti privati, senza fine di lucro.

I contributi di cui alle lettere a), b), c), d), e) e g) del comma 2 sono erogati, con le modalità del finanziamento agevolato, sulla base di stati di avanzamento lavori relativi all’esecuzione dei lavori, alle prestazioni di servizi e alle acquisizioni di beni necessari all’esecuzione degli interventi ammessi a contributo”.

E ancora: “In relazione all’accesso ai finanziamenti agevolati, in capo al beneficiario del finanziamento matura un credito di imposta, fruibile esclusivamente in compensazione, in misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all’importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti, nonché le spese strettamente necessarie alla gestione dei medesimi finanziamenti. Le modalità di fruizione del credito di imposta sono stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto“.

Terremoto Amatrice slide

Gli interventi che saranno finanziati e le modalità

L’articolo 6 disciplina i “criteri e modalità generali per la concessione  dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata” e dice che possono essere previsti:

a) per gli immobili distrutti, un contributo pari al 100 per cento del costo delle strutture, degli elementi architettonici esterni, comprese le finiture interne ed esterne, e delle parti comuni dell’intero edificio per la ricostruzione da realizzare nell’ambito dello stesso insediamento, nel rispetto delle vigenti norme tecniche che prevedono l’adeguamento sismico e nel limite delle superfici preesistenti, aumentabili esclusivamente ai fini dell’adeguamento igienico-sanitario ed energetico;
b) per gli immobili con livelli di danneggiamento e vulnerabilità inferiori alla soglia appositamente stabilita, un contributo pari al 100 per cento del costo della riparazione con rafforzamento locale o del ripristino con miglioramento sismico delle strutture e degli elementi architettonici esterni, comprese le rifiniture interne ed esterne, e delle parti comuni dell’intero edificio;
c) per gli immobili gravemente danneggiati, con livelli di danneggiamento e vulnerabilità superiori alla soglia appositamente stabilita, un contributo pari al 100 per cento del costo degli interventi sulle strutture, con miglioramento sismico, compreso l’adeguamento igienico-sanitario, e per il ripristino degli elementi architettonici esterni comprese le rifiniture interne ed esterne, e delle parti comuni dell’intero edificio.

Il provvedimento licenziato dal Consiglio dei Ministri, per la concessione del contributo per la ricostruzione prevede  che all’esito dell’istruttoria sulla compatibilità urbanistica degli interventi richiesti a norma della vigente legislazione, svolta dall’ufficio speciale per la ricostruzione, il Comune rilascerà il titolo edilizio. Quindi “l’ufficio speciale per la ricostruzione, verificata la spettanza del contributo e il relativo importo, trasmette al vice commissario territorialmente competente la proposta di concessione del contributo medesimo, comprensivo delle spese tecniche.  Il vice commissario o suo delegato definisce il procedimento con decreto di concessione del contributo nella misura accertata e ritenuta congrua, nei limiti delle risorse disponibili. Sono poi previste verifiche a campione con cadenza mensile.

Priorità ad edifici con danni lievi e risarcimento per beni mobili

Come era già emerso durante la conferenza stampa del sottosegretario De Vincenti e del commissario straordinario Errani, la priorità sarà data agli edifici con danni lievi. “Al fine di favorire il rientro nelle unità immobiliari e il ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro nei Comuni di cui articolo 1, per gli edifici con danni lievi classificati con livello di inagibilità B delle schede AeDES […] che necessitano soltanto di interventi di immediata riparazione, i soggetti interessati possono, previa presentazione di apposito progetto e asseverazione da parte di un professionista abilitato che documenti il nesso di causalità tra il sisma del 24 agosto 2016 e lo stato della struttura, oltre alla valutazione economica del danno, effettuare l’immediato ripristino della agibilità degli edifici e delle strutture. Con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2, comma 2, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono emanate disposizioni operative per l’attuazione degli interventi di immediata esecuzione di cui al comma 1“.

Il decreto legge prevede poi che “In caso di distruzione o danneggiamento grave di beni mobili, e di beni mobili registrati, può essere assegnato un contributo secondo modalità e criteri, anche in relazione al limite massimo del contributo per ciascuna famiglia anagrafica, residente nei Comuni di cui all’articolo 1, come risultante dallo stato di famiglia alla data del 24 agosto 2016, da definire con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2, comma 2. In ogni caso per i beni mobili non registrati può essere concesso solo un contributo forfettario“.

Non sono ammissibili a contributo gli edifici costituiti da unità immobiliari destinate ad abitazioni o ad attività produttive che, alla data del sisma, non avevano i requisiti per essere utilizzabili a fini residenziali o produttivi, in quanto erano collabenti, fatiscenti ovvero inagibili, a seguito di certificazione o accertamento comunale, per motivi statici o igienico-sanitari, o in quanto privi di impianti e non allacciati alle reti di pubblici servizi. Per tali ruderi è previsto un contributo soltanto per le spese sostenute per la sua demolizione.

Le misure per il sistema produttivo e lo sviluppo economico

L’articolo 19 parla del fondo di garanzia per le Pmi: “Per la durata di tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in favore delle micro, piccole e medie imprese, ivi comprese quelle del settore agroalimentare, con sede o unita’ locali ubicate nei territori dei Comuni di cui all’articolo 1, che hanno subito danni in conseguenza degli eventi sismici del 24 agosto 2016, l’intervento del fondo di garanzia di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e’ concesso, a titolo gratuito e con priorita’ sugli altri interventi, per un importo massimo garantito per singola impresa di 2.500.000 euro. Per gli interventi di garanzia diretta la percentuale massima di copertura e’ pari all’80 per cento dell’ammontare di ciascuna operazione di finanziamento. Per gli interventi di controgaranzia la percentuale massima di copertura e’ pari al 90 per cento dell’importo garantito dal confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell’80 per cento“.

Per il sostegno alle imprese, invece, sono stanziati 35 milioni di euro. Sono comprese tra i beneficiari anche le imprese agricole la cui sede principale non è ubicata nell’area del “cratere”, ma i cui fondi siano situati in tali territori. “Al fine di sostenere la ripresa e lo sviluppo del tessuto produttivo dell’area colpita dal sisma del 24 agosto 2016, le risorse di cui al comma 1, possono essere utilizzate anche per agevolazioni nella forma di contributo in conto capitale alle imprese che realizzino, ovvero abbiano realizzato, a partire dal 24 agosto 2016, investimenti produttivi nei territori” già citati. In favore delle imprese agricole “sono destinate risorse fino all’importo di 1 milione di euro per l’anno 2016, a valere sulle disponibilita’ residue gia’ trasferite all’ISMEA del Fondo di cui all’articolo 1, comma 1068, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per abbattere, fino all’intero importo, secondo il metodo di calcolo di cui alla decisione della Commissione Europea C(2015) 597 final del 5 febbraio 2015, le commissioni per l’accesso alle garanzie dirette di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato“.

terremoto norcia slide

Finanziamenti agevolati fino a 30.000 euro

Per sostenere il ripristino ed il riavvio delle attività economiche già presenti nei territori dei Comuni di cui all’articolo 1, sono concessi a micro, piccole e medie imprese, danneggiate dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, finanziamenti agevolati a tasso zero a copertura del cento per cento degli investimenti fino a 30.000 euro. I finanziamenti agevolati sono rimborsati in 10 anni con un periodo di 3 anni di preammortamento.  Per sostenere la nascita e la realizzazione di nuove imprese e nuovi investimenti nei territori dei Comuni di cui all’articolo 1, nei settori della trasformazione di prodotti agricoli, dell’artigianato, dell’industria, dei servizi alle persone, del commercio e del turismo sono concessi a micro, piccole e medie imprese finanziamenti agevolati, a tasso zero, a copertura del cento per cento degli investimenti fino a 600.000 euro. I finanziamenti sono rimborsati in 8 anni con un periodo di 3 anni di preammortamento. I finanziamenti di cui al presente articolo sono concessi, per l’anno 2016, nel limite massimo di 10 milioni di euro.

Risorse ad hoc per il turismo fino a 2 miliardi di euro

Il Commissario straordinario, sentite le Regioni interessate, al fine di sostenere la ripresa delle attività economiche nei territori colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, predispone in accordo con ENIT – Agenzia nazionale del turismo entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un programma per la promozione e il rilancio del turismo nei medesimi territori.  Il programma di cui al comma 1 e’ realizzato a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente sul bilancio di ENIT – Agenzia nazionale del turismo, nel limite massimo di 2 milioni di euro per l’anno 2017.

Stop a tasse e contributi

L’articolo 48 del decreto legge affronta la questione della “Proroga e sospensione di termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi, nonché sospensione di termini amministrativi”:

Nei Comuni di cui all’allegato 1, in aggiunta a quanto disposto dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 1° settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 2016, e fermo restando che la mancata effettuazione di ritenute ed il mancato riversamento delle ritenute effettuate da parte dei soggetti di cui al predetto decreto, a partire dal 24 agosto 2016 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono regolarizzati entro il 31 maggio 2017 senza applicazione di sanzioni e interessi, sono sospesi fino al 31 dicembre 2016:
a) i versamenti riferiti al diritto annuale di cui all’articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni;
b) i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui all’articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonche’ le attivita’ esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all’attivita’ degli uffici finanziari, ivi compresi quelli degli enti locali e delle Regioni;
c) il versamento dei contributi consortili di bonifica, esclusi quelli per il servizio irriguo, gravanti sugli immobili agricoli ed extragricoli;
d) l’esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili pubblici e privati, adibiti ad uso abitativo ovvero ad uso diverso da quello abitativo;
e) il pagamento dei canoni di concessione e locazione relativi a immobili distrutti o dichiarati non agibili, di proprieta’ dello Stato e degli enti pubblici, ovvero adibiti ad uffici statali o pubblici;
f) le sanzioni amministrative per le imprese che presentano in ritardo, purche’ entro il 31 maggio 2017, le domande di iscrizione alle camere di commercio, le denunce di cui all’articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7  dicembre 1995, n. 581, il modello unico di dichiarazione previsto dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, nonche’ la richiesta di verifica periodica degli strumenti di misura ed il pagamento della relativa tariffa;
g) il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche, nonche’ dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.  385, e successive modificazioni, e dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., comprensivi dei relativi interessi, con la previsione che gli interessi attivi relativi alle rate sospese concorrano alla formazione del reddito d’impresa, nonche’ alla base imponibile dell’IRAP, nell’esercizio in cui sono incassati. Analoga sospensionesi applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici distrutti o divenuti inagibili, anche parzialmente, ovvero beni immobili strumentali all’attivita’ imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale svolta nei medesimi edifici. La sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi per oggetto beni mobili strumentali all’attivita’ imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale;
h) il pagamento delle rate relative alle provvidenze di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 817, concernente lo sviluppo della proprieta’ coltivatrice;
i) il pagamento delle prestazioni e degli accertamenti che sono effettuati dai servizi veterinari del Sistema sanitario nazionale a carico dei residenti o titolari di attivita’ zootecniche e del settore alimentare coinvolti negli eventi del sisma;
l) i termini relativi agli adempimenti e versamenti verso le amministrazioni pubbliche effettuati o a carico di professionisti, consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei Comuni di cui all’allegato 1, per conto di aziende e clienti non operanti nel territorio, nonche’ di societa’ di servizi e di persone in cui i soci residenti nei territori colpiti dal sisma rappresentino almeno il 50 per cento del capitale sociale.

Con riferimento ai settori dell’energia elettrica, dell’acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, la competente autorita’ di regolazione, con propri provvedimenti, introduce norme per la sospensione temporanea, per un periodo non superiore a 6 mesi a decorrere dal 24 agosto 2016, dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere nello stesso periodo, anche in relazione al servizio erogato a clienti forniti sul mercato libero, per le utenze situate nei Comuni di cui all’allegato 1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l’autorita’ di regolazione, con propri provvedimenti disciplina altresi’ le  modalita’ di rateizzazione delle fatture i cui pagamenti sono stati sospesi ai sensi del primo periodo ed introduce agevolazioni, anche di natura tariffaria, a favore delle utenze situate nei Comuni di cui all’allegato 1, individuando anche le modalita’ per la copertura delle agevolazioni stesse attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo.

[…] La ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto della sospensione, disposta con il citato decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 1° settembre 2016, cosi’ come prorogata dal comma 10, avviene con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 9, comma 2-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212, come modificato dal presente articolo.  Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della medesima sospensione, sono effettuati entro il mese di ottobre 2017.  Nei Comuni di cui all’allegato 1, sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dal 24 agosto 2016 al 30 settembre 2017.  

L’APPROFONDIMENTO: LA FAGLIA SOTTO LA SCUOLA DI NORCIA, LO STUDIO E LE POLEMICHE

Le verifiche di agibilità nelle regioni interessate

Intanto ieri è scaduto il termine ultimo per la presentazione presso i Comuni o i Centri Operativi Comunali delle istanze di sopralluogo per edifici privati. Le attività di verifica di agibilità sugli edifici privati, sono iniziate nei primi giorni di settembre ed alla giornata di ieri sono oltre 67mila le richieste pervenute: più di 39mila nelle Marche, diecimila nel Lazio, più di novemila in Umbria e quasi novemila in Abruzzo. Nella giornata di ieri sono state 73 le squadre di tecnici abilitati Aedes (Agibilità e danno nell’emergenza sismica) e di esperti impegnate nelle verifiche di agibilità post-sismica, a cui si aggiungono 77 tecnici a supporto dei COC per la gestione delle schede. Complessivamente, tra edifici pubblici e privati sono 27.462 i sopralluoghi effettuati.

Sono finora 26.583 le schede di valutazione relative a sopralluoghi su edifici privati compilate e acquisite, da cui risultano 13.195 immobili dichiarati agibili (circa il 50%) e 1.403 che, pur non essendo danneggiati, risultano inagibili per rischio esterno. Sono 7.924, invece, gli esiti di inagibilità (circa il 30%) mentre 4.061 sono gli immobili temporaneamente o parzialmente inagibili (oltre il 15%). Le percentuali si discostano però significativamente da regione a regione. In particolare, nella Regione Lazio sono 4.787 le schede di valutazione compilate e acquisite, che indicano 1.707 edifici dichiarati agibili (oltre il 35%) e 415 che, pur non essendo danneggiati, risultano inagibili per rischio esterno. Sono 2.110, invece, gli esiti di inagibilità (il 44%) mentre 555 (quasi il 12%) sono gli immobili temporaneamente o parzialmente inagibili. Nella Regione Marche sono 12.311 le schede di valutazione compilate e acquisite, che indicano 5.267 edifici dichiarati agibili (quasi il 43%) e 625 che, pur non essendo danneggiati, risultano inagibili per rischio esterno. Sono 4.278, invece, gli esiti di inagibilità (quasi il 35%) mentre 2.141 sono gli immobili temporaneamente o parzialmente inagibili. Nella Regione Umbria sono 5.319 le schede di valutazione compilate e acquisite, che indicano 3.460 edifici dichiarati agibili (il 65%) e 242 che, pur non essendo danneggiati, risultano inagibili per rischio esterno. Sono 912, invece, gli esiti di inagibilità (oltre il 17%) mentre 705 sono gli immobili temporaneamente o parzialmente inagibili. Nella Regione Abruzzo sono 4.166 le schede di valutazione compilate e acquisite, che indicano 2.761 edifici dichiarati agibili (oltre il 66%) e 121 che, pur non essendo danneggiati, risultano inagibili per rischio esterno. Sono 624, invece, gli esiti di inagibilità (il 15%) mentre sono 660 (oltre il 15%) gli immobili temporaneamente o parzialmente inagibili. Sono, infine, 879 i sopralluoghi effettuati fino ad ora per verificare l’agibilità di edifici pubblici e scuole e consentire di definire un piano degli interventi per le strutture dichiarate non agibili.

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