Coronavirus, le spiegazioni del Ministero: ecco chi può lavorare e quando ci si può spostare in altro comune

Coronavirus, le spiegazioni del Ministero: ecco chi può lavorare e quando ci si può spostare in altro comune

Massimo Sbardella

Coronavirus, le spiegazioni del Ministero: ecco chi può lavorare e quando ci si può spostare in altro comune

Ok alla s pesa fuori dal comune se il supermercato è più vicino | Imprese non indispensabili, serve la comunicazione al prefetto
Mar, 24/03/2020 - 18:22

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Norme anti Coronavirus, arriva la circolare del ministero dell’Interno ai prefetti e al capo della polizia. Con la quale si illustrano i casi in cui, sulla base dell’ultimo Dpcm e dell’ordinanza interministeriale, si può derogare ai divieti sulle chiusure delle attività e sugli spostamenti fuori dal Comune.

Fabbriche e negozi

La circolare ribadisce che anche le attività produttive sospese (perché non essenziali) possono continuare a svolgersi “se organizzate secondo modalità a distanza o lavoro agile“.

Tra le attività produttive consentite rientrano:

  • i servizi di pubblica utilità nonché i servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146. Resta, peraltro, confermata la sospensione dell’apertura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi di cultura, e quella dei servizi di istruzione, ove non siano erogati a distanza o con modalità da remoto (art. 1, comma 1, lett. d);
  • le attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere nei settori di cui al cennato allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità ed essenziali sopra indicati (art. 1, comma 1, lett. d);
  • la produzione, il trasporto, la commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari (art. 1, comma 1, lett. f);
  • ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza (art. 1, comma 1, lett. f).
  • le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all’impianto stesso o un pericolo di incidenti.

La comunicazione al prefetto

Tuttavia per queste attività l’operatore economico “è tenuto a comunicare al prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 1, indicando specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite“.

Analogamente gli esercenti sono tenuti a comunicare al prefetto competente per territorio “la ricorrenza delle condizioni previste dalla norma per la prosecuzione dell’attività, fermo restando che tale comunicazione non è dovuta qualora si tratti di attività finalizzata ad assicurare l’erogazione di un servizio pubblico essenziale“.

Sarà quindi il prefetto a valutare l’utilità dell’attività ai fini della filiera ritenuta fondamentale.

Poiché non si tratta di un’autorizzazione preventiva, l’attività può proseguire sino ad eventuali provvedimenti di sospensione da parte del prefetto.

Le attività professionali

Le attività professionali non sono sospese, ma restano ferme le raccomandazioni del Dpcm 11 marzo per limitare contatti tra le persone e spostamenti.

Pubbliche amministrazioni

Per le pubbliche amministrazioni il cosiddetto lavoro agile sarà il modello di ordinario svolgimento dell’attività lavorativa sino al perdurare dell’emergenza.

Aerospazio e difesa

Il Dpcm consente lo svolgimento delle attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa nonché delle altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale. E’ il caso, quindi, delle imprese del Polo aerospaziale di Foligno. L’attività può comunque proseguire previa autorizzazione del prefetto territorialmente competente, “cui è conseguentemente demandata la ricognizione dei relativi siti produttivi”.

Spostamenti

Il divieto di spostamenti in altri comuni da quello in cui ci si trova è stato adottato – viene ricordato – al fine di evitare esodi in ambito nazionale.

Gli spostamenti di persone al di fuori del proprio comune – con mezzi propri o pubblici – rimangono consentiti “solo per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute”. Non è più consentito, quindi, il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Rimangono consentiti, ai sensi del citato art. 1, lett. a) del d.P.C.M. 8 marzo 2020, i movimenti effettuati per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute, che rivestano carattere di quotidianità o comunque siano effettuati abitualmente in ragione della brevità delle distanze da percorrere.

I casi: dal pendolare alla spesa nel comune limitrofo

Nella circolare si fanno alcuni esempi dei casi in cui sia consentito spostarsi in altro comune rispetto a quello in cui ci si trova. In tali casi consenti rientrano “gli spostamenti per esigenze lavorative in mancanza, nel luogo di lavoro, di una dimora alternativa a quella abituale, o gli spostamenti per l’approvvigionamento di generi alimentari nel caso in cui il punto vendita più vicino e/o accessibile alla propria abitazione sia ubicato nel territorio di altro comune“.

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