Terremoto, case mobili possono rimanere | Confermato stop al Cas - Tuttoggi.info

Terremoto, case mobili possono rimanere | Confermato stop al Cas

Sara Fratepietro

Terremoto, case mobili possono rimanere | Confermato stop al Cas

Emendamento del Governo al decreto fiscale al vaglio del Senato | Scuole paritarie escluse dalla ricostruzione pubblica | Umbria, riaperti termini per indennità una tantum
Mer, 15/11/2017 - 16:39

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Casette e case mobili presenti nei comuni del centro Italia coinvolti dalle scosse di terremoto iniziate il 24 agosto 2016 potranno rimanere fino alla fine della ricostruzione. Ma i proprietari dovranno effettuare una comunicazione e richiedere dei pareri alle autorità competenti entro fine gennaio 2018 e rinunciare contestualmente al contributo per l’autonoma sistemazione. Questo è quanto stabilisce l’emendamento presentato ieri dal Governo Gentiloni al decreto legge in materia finanziaria che si sta discutendo oggi al Senato (con votazione prevista entro domani). Un provvedimento che dispone anche una proroga alla sospensione dei mutui fino al 2020 per attività economiche e prime case all’interno delle zone rosse, mentre per i restanti edifici danneggiati e per bollette e tasse la sospensione – attivabile solo su richiesta – è fino a tutto il 2018 (ma non ci saranno rimborsi per chi nel frattempo ha versato il dovuto), con rateizzazioni poi per la restituzione almeno in 36 rate.

Il provvedimento salva-casette che blocca il Contributo per l’autonoma sistemazione

Qualora il provvedimento contenuto nel Dl Fisco venisse approvato, si regolarizzerebbe finalmente la situazione delle casette – ma anche case mobili e roulotte – posizionate nei terreni di proprietà degli sfollati per poter rimanere nel proprio territorio in attesa delle Sae o della ricostruzione delle proprie case. Una norma ribattezzata “salva – Nonna Peppina”, per il caso eclatante della 95enne marchigiana a cui è stata sequestrata la casa di legno abusiva. Anche le strutture provvisorie in cui abitano tante famiglie ad esempio nella zona di Norcia, infatti, devono sottostare al testo unico sull’edilizia se permangono oltre 90 giorni, divenendo dimora stabile. Una questione che era stata spiegata dal commissario straordinario per la ricostruzione Paola De Micheli durante la sua prima visita in Umbria, un mese fa.


Terremoto, basta Cas per chi è in case mobili


Il provvedimento, quindi, ora è arrivato – anche se ancora al vaglio del Parlamento – e prevede, come ipotizzato e temuto, anche lo stop al contributo per l’autonoma sistemazione. Ovviamente le strutture in questione dovranno comunque sparire una volta completata la ricostruzione. L’emendamento al Decreto legge Fisco, infatti, aggiunge l’articolo 8 bis al decreto legge 189/2016 (quello appunto relativo al terremoto in centro Italia) denominato “Interventi eseguiti per immediate esigenze abitative”.

Per gli interventi di realizzazione di immobili in assenza di titolo abilitativo eseguiti nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e il 24 agosto 2017 per impellenti esigenze abitative dai proprietari, usufruttuari o titolari di diritti reali di godimento su immobili distrutti o gravemente danneggiati dagli eventi sismici di cui all’articolo 1 del presente decreto, gli interessati possono provvedere alla comunicazione di cui all’articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, previa acquisizione, anche in deroga all’articolo 167 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, del parere di compatibilità paesaggistica, nonché del nulla osta dell’Ente parco di cui all’articolo 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, ed alle leggi regionali, purché sussistano le seguenti condizioni.

Vale a dire che gli immobili di proprietà siano inagibili (e per essi sia stato chiesto il contributo per la ricostruzione), che il richiedente sia proprietario, usufruttuario o titolare di diritto reale di garanzia sull’area su cui è stato realizzato l’immobile in assenza di titolo abilitativo e che l’area ricada in uno dei comuni del cratere sismico. La volumetria dell’immobile realizzato in assenza di titolo edilizio, poi, non deve essere superiore a quello inagibile. Il provvedimento, appare chiaro dalle norme citate, non si applica soltanto alle casette abusive, ma anche alle strutture mobili fisse nello stesso posto per oltre 90 giorni e quindi divenute dimora abituale.

Nei casi di cui al comma 1, non si applica il termine massimo di novanta giorni di cui all’articolo 6, comma 1, lettera e-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e gli interessati sono obbligati a rimuovere le opere realizzate all’esito della concessione del contributo e una volta ultimati i lavori di ricostruzione dell’edificio distrutto o danneggiato dal sisma, ovvero, se antecedente, dell’assegnazione di una Soluzione abitativa in emergenza (Sae). L’inosservanza dell’obbligo di rimozione di cui al precedente periodo comporta applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge per la realizzazione di costruzioni senza il necessario titolo abilitativo.

4. Qualora l’immobile realizzato abbia le caratteristiche di un’opera precaria e facilmente amovibile, ferme restando le residue condizioni di cui al comma 1, ai fini dell’applicazione del presente articolo non è richiesta la conformità alle previsioni dello strumento urbanistico e del Piano di assetto del parco.

Infine il passaggio cruciale, quello sul contributo per l’autonoma sistemazione (Cas), che decade al momento della regolarizzazione della struttura provvisoria. E non è tutto: il termine per la comunicazione è fissato al 31 gennaio 2018 e deve essere concomitante con la richiesta di contributo per la ricostruzione, quindi con l’avvio delle procedure. Un modo ulteriore per costringere i privati ad accelerare con le domande per ricostruzione leggera e pesante, che nelle quattro regioni interessate sono ancora pochissime.

6. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano a condizione che la comunicazione di cui all’articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sia presentata al Comune territorialmente competente entro il 31 gennaio 2018. La presentazione della comunicazione comporta rinuncia al contributo per l’autonoma sistemazione eventualmente percepito dal richiedente a far data dalla presentazione medesima, salvo che il richiedente attesti che l’immobile non è ancora utilizzabile a fini abitativi.

Diocesi sarà soggetto attuatore ma non per tutte le chiese | Scuole paritarie fuori da ricostruzione pubblica

Sempre entro il 31 gennaio 2018 dovranno essere redatte tutte le schede Aedes, mentre l’emendamento governativo che modifica la legge post terremoto 2016 dispone anche variazioni tecniche in merito al personale tecnico negli uffici speciali della ricostruzione e nei comuni. Salta la non rinnovabilità dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa che gli enti locali possono fare: è possibile un rinnovo per una sola volta e comunque non dopo il 31 dicembre 2018. Disposizioni specifiche riguardano poi l’Abruzzo e gli immobili già danneggiati nel terremoto dell’Aquila del 2009. Interessata anche l’area del sisma del 2012 in Emilia Romagna, con la riduzione dei comuni compresi nel cratere.

L’articolo 9 dell’emendamento governativo, quindi, tira fuori dalla ricostruzione pubblica le scuole paritarie danneggiate dal terremoto (anche se non è chiaro che fine faranno quelle già incluse in precedenti ordinanze commissariali ed oggetto di specifici stanziamenti: l’ordinanza 33 di Vasco Errani ne includeva una a Tolentino ed un’altra a Spoleto). Novità anche per la ricostruzione delle chiese. Il provvedimento del Governo aggiunge infatti due soggetti attuatori a quelli già esistenti (le 4 Regioni, il Mibact ed il ministero dei Trasporti), le Diocesi e l’Agenzia del Demanio. I Comuni, invece, possono essere delegati dalle Regioni per alcuni interventi. L’emendamento evidenzia che i luoghi di culto finanziabili siano effettivamente utilizzati come luoghi di culto (il che fa ipotizzare che ad esempio le chiese non utilizzato o ad esempio sconsacrate siano escluse)  e le Diocesi possano essere soggetti attuatori degli interventi, purché gli importi non superino le soglie di rilevanza comunitaria (art. 35 del Codice degli appalti). In questo caso – come sicuramente sarà, ad esempio, la basilica di San Benedetto di Norcia – ente attuatore dell’appalto sarà il ministero per i Beni culturali.

Ovviamente l’emendamento governativo dovrà passare al vaglio del Parlamento, ma sembra piuttosto scontato che venga approvato. Qui è possibile consultare il testo integrale.

Regione Umbria riapre termini per indennità una tantum

Intanto la Giunta regionale dell’Umbria, su proposta del vicepresidente e assessore allo Sviluppo economico Fabio Paparelli, ha stabilito la riapertura dei termini per la  richiesta di indennità per il sostegno al reddito una tantum di 5mila  euro per l’anno 2016, una delle misure urgenti a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici dello scorso anno. “Le domande potranno essere presentate dalle 10 del 20 novembre alle ore 13 del 30 novembre prossimo” spiega il vicepresidente Paparelli che ricorda che la misura riguarda “i collaboratori coordinati  e  continuativi, i titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, i lavoratori autonomi, compresi i titolari di attività di impresa e professionali, iscritti a  qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che abbiano dovuto sospendere l’attività  a causa degli eventi sismici e che operino esclusivamente o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente, in uno dei Comuni del perimetro del sisma”.

   “Nel periodo fissato in precedenza per la presentazione delle domande, dal 3 febbraio al 21 luglio scorsi – rileva – sono arrivate agli uffici regionali e sono state istruite oltre 1300 domande, di cui 1125 ad oggi già autorizzate. Dopo la chiusura dei termini sono giunte all’Assessorato richieste da parte del partenariato sociale che hanno messo in evidenza difficoltà incontrate da alcuni per inviare in tempo le domande di indennità a seguito, ad esempio, di ordinanze di inagibilità emesse successivamente”. Tenuto conto della grave situazione vissuta a causa del sisma – sottolinea il vicepresidente Paparelli – abbiamo pertanto voluto garantire la possibilità a tutti gli aventi diritto di usufruire di questa misura a sostegno del reddito, riaprendo i termini anche se per un arco temporale limitato, poiché la sospensione del lavoro deve riferirsi al 2016 e la chiusura delle autorizzazioni, almeno per le domande complete, deve possibilmente avvenire entro il 2017”.

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