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L’Umbria è gialla, ecco le regole dal 6 novembre per tutta la prossima settimana

Sara Cipriani

L’Umbria è gialla, ecco le regole dal 6 novembre per tutta la prossima settimana

Mer, 04/11/2020 - 20:50

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Le disposizioni principali che riguarderanno i cittadini umbri nelle prossimi 7 giorni, quando verranno riaggiornati i dati della pandemia

L’Umbria è in zona gialla. Questa, in base alle ultime decisioni prese dal Ministero della Salute in continuo confronto con le varie regioni, è la fascia considerata meno grave e nelle regioni inserite in questa fascia valgono le misure generali di carattere nazionale, quindi meno restrittive.

Palazzo Chigi, con la conferenza stampa del Presidemte del Consiglio del MInistri, Giuseppe Conte, ha fatto sapere che le restrizioni riservate alle aree gialle, arancioni e rosse “saranno in vigore a partire da venerdì 6 novembre per consentire a tutti di disporre del tempo utile per organizzare le proprie attività”.

Di seguito le disposizioni principali che riguarderanno i cittadini umbri nelle prossimi 7 giorni, quando verranno riaggiornati i dati della pandemia e quindi riaggiornare tutte le aree di criticità.

Restano valide le misure più restrittive decise con le ordinanze regionali che prevedono per esempio la chiusura nella giornata di domenica, dei centri commerciali in Umbria.  

mappa regioni dpcm 3 novembre

Le regole per tutti i cittadini italiani

  • Obbligo di mascherine – “Avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto“, a meno che non sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento e nei seguenti casi:
    • per i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;
    • per i bambini di età inferiore ai sei anni;
    • per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina
  • Obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
  • Sono vietati gli spostamenti dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo a meno che non siano motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Tutti gli spostamenti su mezzi pubblici sono cmq fortemente sconsigliati;
  • In caso di infezione respiratoria caratterizzata da febbre maggiore di 37,5° si deve rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante;
  • L’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento;
  • È consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri;

Attività commerciali e di ristorazione

  • Le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni;
  • Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5.00 fino alle ore 18.00; il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, se tutti conviventi; dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico;
  • È consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze;

Attività sospese

  • Sono sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento;
  • Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali;
  • Sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente;
  • Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto;
  • Sono sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche all’aperto o al chiuso;
  • Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose;
  • Sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza;
  • Sono sospesi le mostre e l’accesso del pubblico ai musei e degli altri istituti e luoghi della cultura;

Attività concesse

  • Sono consentiti soltanto gli eventi sportivi e le competizioni di interesse nazionale riguardanti gli sport individuali e di squadr, riconosciute dal CONI e del CIP, ma in assenza di pubblico;
  • Le manifestazioni pubbliche sono consentite soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte;
  • l’accesso ai luoghi di culto e le funzioni religiose devono avvenire con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi;

La scuola e la formazione

  • L’attività didattica ed educativa per la scuola dell’infanzia, il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia continua a svolgersi in presenza, con uso obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina.
  • Per gli istituti di scuola secondaria di secondo grado è prevista il 100 per cento delle attività svolta tramite il ricorso alla didattica digitale integrata. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali;
  • I corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi solo con modalità a distanza.
  • Sono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate
  • Le università hanno autonomia di gestione nella didattica, in base all’andamento del quadro pandemico. Sono previste lezioni in presenza solo per i primi anni;
  • È sospeso lo svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all’esercizio delle professioni
Articolo modificato alle 21:41
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