Consiglio di Stato richiude scuole materne e asili nei Comuni "rossi" umbri

Consiglio di Stato richiude scuole materne e asili nido nei Comuni “rossi” dell’Umbria

Sara Fratepietro

Consiglio di Stato richiude scuole materne e asili nido nei Comuni “rossi” dell’Umbria

Lun, 15/02/2021 - 16:04

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Richiudono le scuole materne e gli asili nido in tutti i Comuni "zona rossa" dell'Umbria: Consiglio di Stato dà ragione alla Regione

Richiudono le scuole materne e gli asili nido in tutti i Comuni “zona rossa” dell’Umbria, almeno fino al 21 febbraio. Lo ha deciso il Consiglio di Stato nel primo pomeriggio di lunedì 15 febbraio dopo che il Tar aveva invece decretato la loro riapertura annullando una parte dell’ordinanza regionale 14 del 6 febbraio scorso.

Va accolta l’istanza cautelare, con il conseguente ripristino, fino al 21 febbraio 2021, della efficacia dell’ordinanza di chiusura temporanea anche degli istituti per l’infanzia e nidi, impugnata in primo grado dalla signora -OMISSIS-“. Questa la decisione del Consiglio di Stato pronunciatosi sull’opposizione avanzata dalla Regione Umbria.


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Molti i Comuni che ieri avevano preso tempo, programmando le riaperture per domani (come Amelia) o per mercoledì o – motivati dai numerosi contagi anche tra i più piccoli (come nel Perugino o a Foligno). Ma c’era anche chi aveva deciso la riapertura subito da oggi. Come Gubbio, Gualdo Tadino, Costacciaro, Sigillo, Pietralunga, Scheggia e Pascelupo. Comuni che da domani dovranno tornare a chiudere scuole d’infanzia ed asili nido, come deciso oggi dal Consiglio di Stato.

Il decreto cautelare del Consiglio di Stato

Il decreto cautelare emesso lunedì dal Consiglio di Stato (qui il provvedimento) ha dunque accolto l’istanza della Regione Umbria ribaltando il pronunciamento del Tar in seguito al ricorso presentato dal comitato “A scuola”.

Varie le motivazioni alla base della decisione, sia sull’ammissibilità o meno del ricorso d’urgenza al Tar che sulla possibilità della Regione di decidere misure più restrittive di quelle nazionali pensate dai Dpcm.

Il ruolo del bonus baby sitter

Si legge infatti nella decisione firmata dal presidente della Sezione Terza del Consiglio di Stato, il giudice Franco Frattini: “il decreto presidenziale impugnato indica, quale motivazione del pregiudizio grave ed irreparabile nei confronti della ricorrente -OMISSIS-, che quest’ultima subirebbe dalla interruzione dei servizi educativi della scuola d’infanzia, la circostanza che anche in zona rossa le scuole per l’infanzia debbano restare aperte, nonché le ripercussioni sul proprio rapporto di lavoro, nulla emergendo invece nel decreto circa il pregiudizio del minore che venga deprivato del servizio socio educativo per la prima infanzia“.


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A questo proposito viene ricordato come per ovviare al problema lavorativo, la Regione Umbria abbia approvato un apposito bonus baby sitter, che fanno sì che il problema per le famiglie venga così “largamente mitigato se non del tutto eliminato“.

Le motivazioni sanitarie secondo il Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato considera ovviamente anche il profilo “decisivo e assorbente” della salute pubblica. Ricordando che:

  • è consentita l’adozione di misure regionali più restrittive di quelle statali (art. 1 co. 16 D.L. n. 33/2020) allorché ciò sia coerente con i dati scientifici raccolti nel monitoraggio quotidiano della situazione del contagio;
  • la cabina di regia nazionale individuava già in data 3 febbraio 2021 l’esigenza di rafforzare le misure di restrizioni già adottate dalla Regione Umbria, e ciò con speciale riguardo alle aree provinciali e comunali maggiormente colpite;
  • il successivo 5 febbraio 2021 la stessa cabina di regia, riscontrata la presenza sul territorio di varianti del virus (cosiddette varianti inglese e brasiliana) raccomandava ulteriori misure restrittive, estensibili anche alla scuola per l’infanzia e ai nidi, nella provincia di Perugia e nei comuni della provincia di Terni dove vi erano evidenze dell’agente patogeno “con mutazione”;
  • il Dipartimento di prevenzione del Ministero della Salute ha evidenziato che la cd. “variante inglese” a causa della maggiore trasmissibilità deve imporre l’isolamento di focolai e che vi è stata evidenza di aumento di contagi della “variante inglese” tra bambini e adolescenti;
  • a seguito di tale indicazioni scientifiche, e della classificazione come “zona rossa rafforzata” del territorio perugino, appare coerente – con la assoluta necessaria precauzione rispetto al contagio e alla necessità di non interrompere il piano vaccinale – la misura di sospendere fino al 21 febbraio 2021 anche i servizi scolastici per l’infanzia;
  • in particolare per questi ultimi, è noto, che i bambini presenti nei locali degli istituti, vista la giovane età, sono esentati dall’obbligo delle mascherine, ma non per questo essi appaiono – dalle sopracitate evidenze scientifiche sulle “varianti” del virus apparse in regione – immuni dal periodo di contagio, con connesso rischio di trasferimento in ambito familiare.

“Tutto ciò considerato, – è la decisione del Consiglio di Stato – va accolta l’istanza cautelare, con il conseguente ripristino, fino al 21 febbraio 2021, della efficacia dell’ordinanza di chiusura temporanea anche degli istituti per l’infanzia e nidi, impugnata in primo grado dalla signora -OMISSIS-“. Da qui dunque viene accolta l’istanza cautelare. Sospendendo la sospensiva del Tar.

(ultimo aggiornamento ore 16.37)

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