Cassa integrazione in deroga, prorogata fino al 2015 / Come richiederla - Tuttoggi.info

Cassa integrazione in deroga, prorogata fino al 2015 / Come richiederla

Redazione

Cassa integrazione in deroga, prorogata fino al 2015 / Come richiederla

Il decreto firmato il 1 agosto determina nuove condizioni per l’accesso alla CIG / Fuori gli studi professionali / A cura di ANCLSU UP Perugia
Mer, 13/08/2014 - 11:30

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Evidentemente la crisi economica non è ancora un problema del passato se è vero che viene prorogata la cassa integrazione in deroga; ma le novità sono molte. Sembrava finita la possibilità per le aziende e per i lavoratori di attivare e richiederne l’intervento e invece con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell’Economia, sottoscritto congiuntamente, vengono prorogati gli ammortizzatori sociali in deroga.

Il decreto Interministeriale n. 83473 del 1° agosto 2014 definisce i nuovi criteri per questo tipo di intervento, individuando nuovi principi:

  • impossibilità di utilizzare la Cig in deroga in caso di cessazione dell’attività aziendale;
  • incremento dell’anzianità aziendale necessaria per accedere agli ammortizzatori;
  • limitazione ad 11 mesi per il 2014 e a 5 mesi per il 2015 per la fruizione della Cig in deroga;
  • limitazione della durata del trattamento di mobilità in deroga;
  • erogazione della Cig in deroga esclusivamente alle imprese, escludendo, così, gli studi professionali.

Questo scorcio di fine anno è considerato periodo transitorio al fine di poter gestire il passaggio dal sistema precedente a quello attuale.

Le Regioni dovranno allinearsi con apposite delibere alle nuove regole e non sarà proprio facile dal momento che agosto è tradizionalmente un periodo di ferie durante il quale non si può dire che tutto è fermo ma ogni determina può essere più complicata del solito.

Quali sono le novità? Per la cassa integrazione guadagni in deroga il trattamento può essere concesso o prorogato ai lavoratori subordinati (quadri, intermedi ed operai) compresi gli apprendisti ed i soggetti somministrati, a condizione che abbiano un’anzianità aziendale presso l’impresa richiedente pari ad almeno 12 mesi alla data di inizio del periodo di trattamento della CIG in deroga che sono sospesi o siano ad orario ridotto per contrazione dell’attività in presenza delle seguenti causali:

  • situazioni aziendali dovute ad effetti transitori non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori;
  • situazioni temporanee di crisi di mercato;
  • crisi aziendali;
  • ristrutturazione o riorganizzazione.

Per il solo anno 2014 l’art. 6, comma 1, del Decreto prevede, anche con riferimento a prestazioni concesse prima dell’entrata in vigore dello stesso, che siano sufficienti 8 mesi (e non 12) di anzianità lavorativa aziendale.

La norma precisa che il trattamento non può essere concesso in caso di cessazione dell’attività dell’impresa o di parte di essa e che sono esclusi tutte quelle attività che fanno riferimento a datori di lavoro non imprenditori (professionisti, associazioni, fondazioni, ecc.). Gli accordi quadro a livello regionale fissano le priorità di intervento in sede territoriale.

Come attivare la CIG – Ma vediamo quale è la procedura necessaria per la richiesta dell’intervento.

L’azienda presenta, in via telematica all’INPS ed alla Regione, l’istanza per la concessione o la proroga entro i 20 giorni successivi alla data nella quale ha avuto inizio la riduzione o la sospensione dell’attività. Se la presentazione è tardiva il trattamento decorre dall’inizio della settimana antecedente la data di presentazione dell’istanza.

  • Indispensabile per la presentazione della domanda è la fruizione delle ferie e dei riposi residui e delle eventuali altre ore di flessibilità derivanti dalla banca ore.
  • La durata della prestazione per le imprese non destinatarie di CIGO, CIGS o fondi bilaterali la durata è:
  • pari ad un massimo di 11 mesi nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2014;
  • pari ad un massimo di 5 mesi nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2015.

Per le imprese destinatarie di CIGO, CIGS o fondi bilaterali il trattamento in deroga, con superamento dei limiti temporali ex art. 6 della legge n. 164/1975 e ex art. 1 della legge n. 223/1991 (36 mesi) può esser disposto in via eccezionale, per salvaguardare i livelli occupazionali in presenza di concrete prospettive di ripresa per un massimo di 11 mesi nel corso del 2014 e per un massimo di 5 mesi nel corso del 2015.

Fuori gli studi professionali – Da ultimo si segnala un’anomalia che ha dell’incredibile poiché il Decreto Interministeriale del Ministro del Lavoro e del Ministro dell’Economia e delle Finanze n. 83473 dell’1 agosto 2014, nel ridisegnare i criteri di accesso per la CIG in deroga, ha escluso i datori di lavoro non imprenditori, tra i quali i titolari di studi professionali. Ciò significa che in caso di crisi i lavoratori di questi datori di lavoro non hanno diritto all’intervento dell’ammortizzatore sociale in deroga.

Questa “dimenticanza” determina un trattamento di disparità fra lavoratori che non ha giustificazione alcuna se solo si pensa che nel diritto Comunitario la tendenza è per l’omogenizzare il trattamento.

di Giovanni Cruciani | Consulente del Lavoro 

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