della Betti S.p.A., Ciam S.p.A., Edilgori Precompressi S.p.A., Salvati S.p.A. e Forti S.r.l. (*)
Sulla controversia relativa alla procedura di affidamento dei lavori di mobilità alternativa per Spoleto sono state dette gravi e ripetute inesattezze, sulle quali il raggruppamento di imprese che ha agito di fronte al TAR Umbria, ottenendo una dettagliata ed esaustiva pronuncia di annullamento della gara, intende fare chiarezza.A seguito della pubblicazione dell'ordinanza del Consiglio di Stato, il presidente della SSIT ha trionfalmente fatto riferimento a mezzo stampa al presunto riconoscimento della “giusta impostazione e correttezza dell'appalto” e ha altrettanto trionfalmente affermato di essere tranquillissimo e deciso nel dare corso alla procedura. Queste affermazioni sorprendono sotto più profili. Non viene detto, infatti, che la decisione del Consiglio di Stato è stata assunta in sede cautelare e che, lungi dall’operare valutazioni di merito circa la fondatezza delle censure formulate dal raggruppamento ricorrente, tale pronuncia si è pressoché esclusivamente concentrata sul presunto carattere di indifferibilità ed urgenza dell'opera.Ma non viene detto, soprattutto, che il Consiglio di Stato non ha svolto alcuna considerazione circa il contenuto della decisione del TAR Umbria e che quest'ultimo, in esito ad una complessa ed articolata attività istruttoria, ha annullato la gara avviata dalla SSIT dopo aver riconosciuto inequivocabilmente: a) l'assoluta incongruità del prezzo posto a base di gara, in violazione di norme cogenti in materia; b) l'erroneità del progetto posto a base di gara, a causa di gravi lacune riscontrate sul piano tecnico.Sorprende, quindi, alla luce di tali dati, l'intenzione della stazione appaltante di dare ulteriore corso alla procedura. Sorprende il tenore di tali dichiarazioni e l'improvvisa e imperiosa sollecitudine con la quale si intende ora dare corso ad un'opera la cui realizzazione è stata avviata sin dal 2000 e il cui percorso esecutivo si è caratterizzato per i ritardi accumulati, la rescissione di precedenti vincoli contrattuali, le contestazioni avviate dalle imprese esecutrici con conseguenti maggiori oneri per l'amministrazione e strascichi giudiziari dall’esito ancora incerto.Tanto più l’intenzione della SSIT sorprende alla luce del fatto che il Consiglio di Stato ha prudenzialmente e esplicitamente omesso di entrare nel merito della vicenda proprio in relazione alla “complessità delle questioni attinenti al merito della controversia che richiedono una approfondita disanima non solo sotto il profilo giuridico“.Ad oggi, dunque, rimane fermo quanto statuito dal TAR Umbria, secondo il quale “un bando emanato in queste condizioni contiene, implicitamente, la riserva di rinegoziare a trattativa privata il contenuto del contratto con l'aggiudicatario; ed è perciò illegittimo”.Il proposito della SSIT di affidare comunque i lavori manderà in scena l'ennesimo film già visto: opere ineseguite, richieste milionarie dell'impresa appaltatrice, a tutto danno dei contribuenti.(*) costituite in Raggruppamento Temporaneo di Impresa