Si possono coltivare orti per autoconsumo e curare giardini anche fuori dal proprio comune di residenza. Lo chiarisce la Regione Umbria dopo aver chiesto un apposito parere alla Prefettura di Perugia.
“Sono consentite la coltivazione di orti per il consumo familiare e la cura di giardini privati, nel rispetto delle norme e delle misure di sicurezza dettate dall’emergenza sanitaria, anche se orti e giardini non sono adiacenti alla propria abitazione”. È quanto precisa la Regione Umbria, che ha chiesto al riguardo chiarimenti alla Prefettura di Perugia, richiamando quanto previsto dalle misure adottate dal Governo nazionale, in particolare nelle disposizioni del Dpcm del 10 aprile.
Coltivazione orti prevista da codice Ateco, ma serve autodichiarazione
“È consentito, anche al di fuori del Comune di residenza, lo svolgimento di attività lavorative su superfici agricole, anche di limitate dimensioni, adibite alle produzioni per autoconsumo, non adiacenti alla prima o altra abitazione – si spiega – poiché la coltivazione del terreno per uso agricolo e l’attività diretta alla produzione per autoconsumo rientrano nel codice ATECO “0.1.”.
Sono quindi consentite, “a condizione che il soggetto interessato attesti, con autodichiarazione completa di tutte le necessarie indicazioni per la relativa verifica, il possesso di tale superficie agricola produttiva e che essa sia effettivamente adibita ai predetti fini, con indicazione del percorso più breve per il raggiungimento del sito”.
Ok anche a manutenzione parchi e giardini ma solo da personale incaricato
“Tra le attività consentite – si spiega inoltre – rientrano la cura e manutenzione di parchi e giardini pubblici e privati e del paesaggio agrario e rurale.
Per quanto concerne i giardini privati delle case diverse dall’abitazione principale e ubicate in un altro comune, è consentita l’attività di cura e manutenzione solo da parte del personale incaricato che svolge attività imprenditoriale riconducibile al codice Ateco 81.30, restando fermo che per i proprietari o locatari l’accesso alla seconda casa è consentito solo se dovuto alla necessità di porre rimedio a situazioni sopravvenute e imprevedibili (quali crolli, rottura di impianti idraulici e simili, effrazioni, ecc.) e comunque secondo tempistiche e modalità strettamente funzionali a sopperire a tali situazioni”.
Resta “fermo altresì che nei territori dei Comuni per i quali è stata dichiarata un’emergenza fitosanitaria continuano a potere e dovere essere eseguite su tutte le superfici, anche di limitate dimensioni, le buone pratiche agronomiche ed ambientali”.