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PopSpoleto/Scs, pubblicata l'Ordinanza del Tar Lazio-Sospensiva respinta di fatto e udienza fissata il 2 ottobre

Redazione

PopSpoleto/Scs, pubblicata l'Ordinanza del Tar Lazio-Sospensiva respinta di fatto e udienza fissata il 2 ottobre

Ven, 10/05/2013 - 10:03

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Come anticipato nella giornata di ieri (9 maggio ndr.) da TO (CLICCA QUI), la terza sezione del Tar del Lazio (presidente Bianchi con i giudici Di Napoli, Passarelli e Correale) ha respinto di fatto la richiesta di sospensiva del decreto del Ministro dell’Economia che lo scorso 12 febbraio aveva posto in amministrazione straordinaria sia la Spoleto Credito e Servizi, che la controllata spoletina Banca Popolare di Spoleto. Il Tar ha anche fissato l'udienza di merito sul ricorso per il prossimo 2 ottobre. Senza entrare troppo nelle volute del linguaggio giuridico e non cercando scorciatoie semantiche, la sostanza del pronunciamento risiede tutta nella citazione da parte del Tar dell'art.55 comma10 del Codice di Procedura Amministrativa con il quale si accorda la necessità dell'udienza, fissata per il 2 ottobre, affinchè “le esigenze dei ricorrenti possono trovare favorevole apprezzamento e tutela…ove approfondire particolarmente le deduzioni in ordine alla partecipazione procedimentale in relazione all’attività istruttoria posta in essere dalla Banca d’Italia”. Concretamente l'analisi dettagliata del procedimento tecnico che ha portato al commissariamento. Di fatto però, la Terza Sezione del Tar non ritiene di dover procedere alla sospensiva del decreto del Ministero dell'Economia, lasciando quindi operativi i Commissari di Bankit. Dal dispositivo si può anche individuare la composizione dei firmatari del ricorso “ad adiuvandum”, a sostegno dunque dei ricorrenti, difesi dal noto Avvocato Carlo Rienzi, tra i fondatori ed animatore del Codacons. Ecco il testo integrale dell'Ordinanza:

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 3240 del 2013, proposto da:

Claudio Caparvi, Leodino Galli, Massimo Morelli, Rodolfo Valentini, Pasquale Coreno, Cesare Cattuto, Gianfranco Binazzi, Marco Bellingacci, rappresentati e difesi dagli avv.ti prof. Federico Tedeschini, prof. Raffaele Titomanlio e Sabrina Rondinelli, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Tedeschini in Roma, largo Messico, 7; Giovannino Antonini, rappresentato e difeso dagli avv.ti prof. Federico Tedeschini, prof. Raffaele Titomanlio, Sabrina Rondinelli, Matilde De Paola, con domicilio eletto presso Studio Legale Tedeschini in Roma, largo Messico, 7;

contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domicilia in Roma, via dei Portoghesi, 12; Boccolini Giovanni, Stabile Nicola, Brancadoro Gianluca, nella loro qualità di Commissario Straordinario;
nei confronti di
Banca d'Italia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Olina Capolino, Domenico De Falco, Michele Cossa, presso cui è domiciliata in Roma, via Nazionale, 91; Clitumnus Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Massimo Tesei, Rocco Santarelli, Marco Romanelli, con domicilio eletto presso lo Studio legale Carbonetti in Roma, via di San Valentino, 21;
Silvano Corbella, Giovanni Domenichini, Giuliana Scognamiglio;
e con l'intervento di
ad adiuvandum:
Mazzalupi Marco, Giacomelli Valentino, Del Frate Simona, Panetti Daniela, Bellingacci Francesco, Belloni Mauro, Crispoldi Fabrizio, Ugolini Carlo, Tardocchi Tommaso, Romani Fabio, Taburni Federica, Gatti Alessandro, Gatti Giancarlo, Latini Carlo, Leone Rosa Maria, Pambianco Elio, rappresentati e difesi dall'avv. Carlo Rienzi, con domicilio eletto presso il medesimo in Roma, v.le delle Milizie, 9;

per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
a) del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze dell’8 febbraio 2013 n. 17 mediante il quale, previo scioglimento degli organi di amministrazione e di controllo, la Spoleto Credito e Servizi soc. coop. e' stata sottoposta alla procedura di amministrazione straordinaria;
b) della Proposta di Scioglimento dei predetti organi adottata dalla Banca d’Italia, in data 30 gennaio 2013 con provvedimento prot. n. 0105753/13;
c) della disposizione prot. n. 0142492/13 del 8 febbraio c.a. attraverso cui il Vicedirettore Generale della Banca d‘Italia, ha provveduto alla nomina degli Organi Straordinari, della medesima Società Cooperativa e di ogni altro atto comunque connesso a quello principale;
nonché per il risarcimento del danno ex art. 30 c.p.a.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze, della Banca d'Italia e della Clitumnus Srl, con le relative documentazioni;
Visto l’atto di intervento “ad adiuvandum” di Marco Mazzalupi e altri, con la relativa documentazione;
Viste le memorie difensive;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2013 il dott. Ivo Correale e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che, ai sensi dell’art. 55, comma 10 – anche alla luce delle deduzioni degli interessati in ordine al paventato pregiudizio e alla natura del provvedimento impugnato – le esigenze dei ricorrenti possono trovare favorevole apprezzamento e tutela con la sollecita definizione del giudizio di merito, ove approfondire particolarmente le deduzioni in ordine alla partecipazione procedimentale in relazione all’attività istruttoria posta in essere dalla Banca d’Italia e culminate nella proposta di scioglimento degli organi con funzione di amministrazione e controllo della Spoleto Crediti e Servizi soc. coop. e di sottoposizione ad amministrazione straordinaria;
Considerato che il Collegio ritiene di fissare, compatibilmente con i ruoli già formati, la relativa udienza al 2 ottobre 2013;
Considerato che le spese della presente fase possono essere liquidate con la decisione del giudizio di merito;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), pronunciandosi ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., fissa udienza per la discussione nel merito al 2 ottobre 2013.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2013 con l'intervento dei magistrati:
Franco Bianchi, Presidente
Guglielmo Passarelli Di Napoli, Consigliere
Ivo Correale, Consigliere, Estensore

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