Questura di Perugia*
I fuochi d’artificio sono prodotti esplodenti creati per lo svago e il divertimento destinati a produrre effetti sonori e luminosi anche di notevole intensità.
Possono essere di vario tipo dalle semplici “ stelline e candelette luminose, alle cosiddette “ torte piriche “ che creano effetti luminosi molto particolari, fino ai petardi e ai razzi .
Tutti i fuochi pirotecnici devono, ora, per essere commercializzati riconosciuti e classificati. Il riconoscimento e la classificazione è prevista dall’art. 82 TULPS, che inquadra gli articoli pirotecnici nel novero dei prodotti esplodenti, assegnandogli la IV e V Cat sottogruppi C-D-E in ordine crescente di pericolosità.
I prodotti di IV cat. sono piuttosto pericolosi per il consumatore perché contengono un quantitativo maggiore di prodotto esplodente e quindi richiedono per l’uso particolare attenzione; per l’acquisto oltre al requisito della maggiore età occorre esibire al venditore il nulla osta all’acquisto rilasciato dal Questore o in alternativa la licenza di porto d’armi per arma lunga o corta rilasciato dal Questore o dal Prefetto .
Per gli artifici pirotecnici classificati nella V cat , sottogruppi C-D il venditore deve accertarsi che l’acquirente sia maggiorenne chiedendo un documento di identità e solo per il sottogruppo “ C “ procedere alla registrazione delle vendita nel registro delle operazioni di cui all’art. 55 TULPS. Per gli artifici di V cat , gruppo “E “ la vendita è vietata ai minori di anni quattordici.
Attualmente sono ancora in commercio i cosiddetti articoli pirotecnici “di libera vendita“ non classificati ; gli stessi dovranno essere smaltiti dai commercianti entro il febbraio del 2014 .
Da tale data tutti gli articoli pirotecnici dovranno riportare sull’etichetta la classificazione attribuita dal fabbricante od importatore qualora il prodotto sia fabbricato all’estero.
La normativa europea sulla libera circolazione dei prodotti pirotecnici è stata recepita in itala dalla legge 04.04.2010 nr. 58 che ha previsto, tra l’altro, una sua classificazione degli articoli pirotecnici che si affianca ed integra quella nazionale prevista dall’art. 82 TULPS e che prevede, 4 categorie in ordine crescente di pericolosità , nonché, cosa importante “ l’etichettatura del prodotto“ con le seguenti specifiche : marcatura CE , nome ed indirizzo del fabbricante e/o dell’importatore , il nome e tipo dell’articolo, i limiti d’età , le istruzioni d’uso e la quantità equivalente netta di prodotto esplodente (QNE) .
In caso di mancata etichettatura o non presenza di tutti i dati previsti la legge prevede l’applicazione di sanzioni penali .
Una particolare attenzione è stata riservata, dalla nuova normativa nella disciplina della vendita dei cosiddetti “ petardi “ o “ Razzi “ ora classificati in base alla loro pericolosità nella IV cat. TULPS ( equivalente 3 – 4 cat. U.E ) e nella V cat. sottogruppi C-D TULPS ( equivalete 2 cat. U.E ) .
I petardi e razzi possono essere acquistati solo da maggiorenni con carta di identità e qualora l’articolo , sia classificato di IV cat. e V cat. gruppo “ C “ anche con l’obbligo di registrazione da parte del venditore nel registro delle operazione e per quelli di IV dell’esibizione del nulla osta o della licenza di porto d’armi .
I petardi , oltre un certo limite di quantitativo di massa attiva possono essere venduti solo ad operatori professionali; mentre per i razzi , forse considerati meno pericolosi è prevista la possibilità di cessione anche a privati muniti di nulla osta all’acquisto o porto d’armi .
Le raccomandazioni riguardanti l’uso dei fuochi, possono così sintetizzarsi:
– Non acquistare botti illegali
– Non utilizzare le rami
– Non utilizzare i botti in locali chiusi
– Non direzionare i botti verso le abitazioni
– Non tentare di accendere botti inesplosi
– Non raccogliere e in strada i botti inesplosi
– Tenere lontani i bambini
– Riparare gli animali domestici
*Divisione Polizia Amministrativa, Sociale e dell’Immigrazione