Sa.Mi.
In pochi anni aveva accumulato un patrimonio con il “mestiere più vecchio del mondo”: 500 mila euro in banca e un appartamento da 250 mila. Non si spiegavano i militari della guardia di finanza da dove arrivasse tutto questo benessere visto che la trentenne di origini colombiane ma con passaporto spagnolo, di fatto non aveva un lavoro. Almeno ufficilamente, visto che poi le ulteriori indagini hanno permesso di capire che la signorina aveva un giro di clienti che le permetteva di versare sul conto grosse somme anche giornalmente. (Migliaia di euro che la donna non ha saputo in alcun modo giustificare).
Beni immobili e conti correnti. E' proprio dal controllo del conto corrente che è partita l'indadagine perchè la giovane donna aveva un elevato tenore di vita ma nessuna fonte di reddito ufficiale. Eppure in tre anni la donna aveva acquistato un appartamento ed un garage del valore complessivo di circa 250.000 euro, ricorrendo solo per una minima parte alla sottoscrizione di un mutuo peraltro di trascurabile importo.
Da oggi aprirà Partita Iva. Beni immobili che i finanzieri hanno ora segnalato all’Agenzia delle Entrate per la conseguente applicazione delle previste misure cautelari a tutela della pretesa erariale richiedendo altresì l’apertura d’ufficio di una Partita Iva a nome della donna. La donna è stata peraltro segnalata alla locale Procura della Repubblica per evasione fiscale.
Un mestiere come un altro. Quindi fare l’accompagnatrice, o “escort” con un’espressione oggi in voga, è un mestiere come un altro e di certo non può sottrarsi al pagamento delle tasse. Implica la realizzazione dei relativi proventi ed obbliga comunque al rispetto degli adempimenti contabili e fiscali previsti per l’esercizio di un’attività di lavoro autonomo. Più volte infatti anche la Corte di Cassazione ha statuito la soggettività tributaria passiva di chi si dedica all’esercizio di un’attività preordinata alla prestazione di servizi sessuali in cambio di una controprestazione in denaro o in natura. (Corte di Cassazione, sentenza n. 4589 del 26/02/2009, sentenza n. 5913 dell’ 11/03/2010 e sentenza n. 10578 del 13/05/2011). In particolare secondo tale orientamento giurisprudenziale il reddito della contribuente – escort così come ricavato dall’esercizio dell’attività di meretricio deve essere assoggettato a tassazione a fini IRPEF. Sul punto (circa, cioè, la qualificazione della prostituzione in termini di prestazione di servizi con retribuzione) si era, altresì, espressa anche la Corte di Giustizia delle Comunità europee, con la sentenza 20 novembre 2011, n. 268. Con tale decisione veniva affermato che “una prestazione di lavoro subordinato o una prestazione di servizi retribuita deve essere considerata come attività economica ai sensi dell'art. 2 del Trattato CE, purché le attività esercitate siano reali ed effettive e non tali da presentarsi come puramente marginali e accessorie”, e che “la prostituzione costituisce una prestazione di servizi retribuita, che rientra nella nozione di attività economiche, demandando al giudice nazionale di accertare in ciascun caso, alla luce degli elementi di prova che gli sono forniti, se sussistono le condizioni che consentono di ritenere che la prostituzione sia svolta come lavoro autonomo, ossia: senza alcun vincolo di subordinazione per quanto riguarda la scelta di tale attività, le condizioni di lavoro e retributive, sotto la propria responsabilità, e a fronte di una retribuzione che gli sia pagata integralmente e direttamente”.