Poco più di un anno fa la vicenda creò profondo scalpore a Spoleto. Era la storia di una giovane spoletina con problemi di disabilità mentale, costretta a prostituirsi dal padre e dal fidanzato, finiti in manette all’inizio del 2017. I due, insieme ad un albergatore locale, erano finiti sotto inchiesta per sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione; al giovane era stata inizialmente contestata anche l’accusa di violenza sessuale.
L’indagine condotta dai carabinieri della Compagnia di Spoleto aveva portato a scoprire un triste spaccato della città: la ragazza, con evidenti problemi di deficit cognitivo, aspettava i suoi clienti passeggiando nella zona a ridosso del centro storico. Poi veniva in vari casi portata in un albergo alle porte della città, il cui titolare compiacente evitava di registrare i loro nomi e documenti come invece previsto dalla legge. Diverse persone la vedevano ed intuivano la situazione, fin quando qualcuno aveva attivato le forze dell’ordine. Tra i clienti della fragile spoletina c’era gente di varia età, anche giovani o spoletini piuttosto in vista, per lo più insospettabili, come era emerso dall’analisi dei tabulati telefonici.
Dopo il clamore provocato dall’inchiesta, nei mesi scorsi la ragazza, allontanata dai familiari, ha potuto iniziare una nuova vita. Il padre 57enne ed il fidanzato 33enne, dopo essere stati per diversi mesi agli arresti, sono tornati in libertà per decorrenza dei termini delle misure cautelari. Nel frattempo la giustizia ha fatto il suo corso: nelle scorse settimane davanti al giudice per l’udienza preliminare hanno patteggiato la pena. L’uomo, difeso dall’avvocato Silvia Boschetti, è stato condannato a 3 anni di reclusione; il giovane, assistito dall’avvocato Carmelo Parente, a 3 anni e 4 mesi. Nel corso dell’inchiesta le accuse si sono in parte ridimensionate soprattutto per il 33enne: caduta infatti l’accusa di violenza sessuale a suo carico.
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Diversa invece la situazione dell’albergatore spoletino, la cui posizione è stata stralciata e che quindi seguirà un altro iter giudiziario; lievi comunque, come era emerso sin da subito, le accuse a suo carico. All’uomo veniva infatti contestata la “tolleranza abituale della prostituzione” (art. 3 n. 3 L. 20 febbraio 1958 n. 75). In seguito all’inchiesta, il Comune di Spoleto – su richiesta della Questura di Perugia – aveva revocato la licenza dell’albergo di cui è titolare. Contro l’ordinanza dirigenziale emessa un anno fa, l’albergatore, difeso dall’avvocato Marco Bellingacci, ha presentato ricorso al Tar dell’Umbria. Che ora gli ha dato ragione, revocando l’atto del Comune. Già in precedenza, comunque, i giudici amministrativi avevano concesso la sospensiva, così da permettere la riapertura dell’hotel.
Nella sentenza – pubblicata il 28 febbraio – i magistrati evidenziano come già il gip del Tribunale di Spoleto, dopo l’interrogatorio dell’albergatore, avesse rilevato “la posizione marginale dell’imputato alla luce dell’interrogatorio e della documentazione presentata dalla difesa“. Per il Tar, quindi, la revoca della licenza all’albergatore era illegittima: “Fermo restando in capo al ricorrente il possesso “ab origine” dei requisiti per poter svolgere l’attività alberghiera, il richiamato procedimento penale è tutt’ora pendente dovendosi accertare la personale responsabilità dell’imputato, si da doversi tener conto del principio costituzionale di presunzione di non colpevolezza (art. 27 Cost.) apparendo peraltro diversa anche la stessa fattispecie incriminatrice (per tolleranza abituale della prostituzione e non per sfruttamento della prostituzione cfr. Cass. pen. 16 dicembre 2014, n. 17381 che pur configura la tolleranza abituale quale forma peculiare di favoreggiamento) pur nel certo disvalore sociale”. Inoltre l’imputato avrebbe dovuto essere ascoltato dall’amministrazione comunale prima dell’adozione del provvedimento.
Da qui, quindi, l’annullamento dell’ordinanza del Comune di Spoleto con cui si revocava la licenza alla struttura ricettiva. Vista comunque la complessità della vicenda, le spese di giudizio sono state compensate.