Fenomeni di accattonaggio e mendicità vietati a Gualdo Tadino. Il sindaco Massimiliano Presciutti ha firmato oggi l’ordinanza per il contrasto al degrado urbano causato, appunto, da entrambi questi due fenomeni.
“Gualdo Tadino – sottolinea il sindaco – è una città esempio di accoglienza e integrazione, ma dobbiamo combattere chi specula sulle situazioni di disagio come in questo caso. Chiunque si trovi in situazioni di indigenza può rivolgersi ai nostri Servizi sociali che si occupano quotidianamente di questi casi. Il fenomeno, se per un verso è monitorato attentamente proprio dai Servizi sociali comunali al fine di attivare ogni opportuna iniziativa tesa ad aiutare quanti versano in condizioni di effettiva indigenza, dall’altro deve essere oggetto di controllo per tutte le implicazioni di sicurezza urbana che vi si associano, dal senso di degrado che tali manifestazioni comportano, al rischio per l’incolumità dei cittadini e degli stessi mendicanti, alla possibilità che vi siano vere e proprie organizzazioni criminali che sfruttano i soggetti più deboli impiegati come mendicanti. A questo si aggiunge, inoltre, il decoro di tutti i luoghi pubblici e privati della città”.
Ecco cosa si legge nell’ordinanza:
- E’ vietata l’attività di accattonaggio e di mendicità moleste – con modalità ostinate, reiterate, continuative ed insistenti o minacciose – che turbi l’incolumità e la sicurezza dei cittadini o ne impedisca e/o limiti l’accesso, la fruizione o l’utilizzo delle aree, spazi o luoghi pubblici ed aperti al pubblico, su tutto il territorio comunale. Sono altresì vietate tali attività mediante il coinvolgimento di minori, anziani, disabili e lo sfruttamento di animali d’affezione.
- E’ fatto divieto nelle aree verdi pubbliche o di uso pubblico, nei parcheggi pubblici o di uso pubblico ubicati nelle zone adiacenti di tutti i centri e degli esercizi commerciali della città, delle scuole di ogni ordine e grado, dei servizi di pubblica utilità, dei luoghi di culto, di porre in essere comportamenti finalizzati a chiedere a chiunque si trovi in quei luoghi denaro o latra utilità, ivi compreso rendersi disponibili a portare o scaricare merce , pacchi o borse o individuare posteggi liberi.
Le violazioni alla presente ordinanza saranno punite con una sanzione amministrativa compresa fra i 25 e i 500 euro. E’ altresì prevista la sanzione accessoria del sequestro cautelare del denaro, provento della violazione, nonché delle attrezzature impiegate nell’attività di accattonaggio e l’eventuale confisca amministrativa ai sensi dell’art. 20 comma 3 della legge 689/81. Il denaro oggetto di eventuale sequestro dovrà essere devoluto ed utilizzato per finalità e scopi di carattere sociale.