Fumogeno e petardo al Curi, Daspo a un tifoso: la sanzione

Fumogeno e petardo al Curi, Daspo a un tifoso: la sanzione

Redazione

Fumogeno e petardo al Curi, Daspo a un tifoso: la sanzione

Lun, 12/09/2022 - 18:38

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Condotta pericolosa nel settore ospite durante la partita Perugia - Lecce dello scorso campionato: niente stadi per un anno e mezzo

Dovrà restare lontano dai campi di gioco di tutta Italia un anno e mezzo il tifoso del Lecce che al Curi aveva acceso un fumogeno e lanciato un petardo in campo.

La polizia di Stato di Perugia informa che ha emesso un provvedimento di DASPO nei confronti di un uomo – classe 1976 – che lo scorso 6 marzo, nel corso della partita di calcio Perugia – Lecce valevole per il campionato di serie B, si era reso responsabile dell’accensione di un fumogeno – nel settore riservato alla tifoseria ospite – e del lancio di un petardo all’interno dello stadio “Renato Curi” di Perugia, in prossimità del terreno di gioco.

Grazie alle indagini e all’attenta visione delle immagini del sistema di videosorveglianza nonché alle riprese effettuate dalla Polizia Scientifica, il personale della DIGOS è riuscito a risalire all’identità del 46enne. La gravità delle condotte, la presenza di altri tifosi nel settore in cui è stato acceso il fumogeno, la vicinanza ai calciatori del punto in cui è stato lanciato il petardo e il pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica hanno indotto il questore a emettere, nei confronti dell’uomo, il DASPO.

Il provvedimento vieterà al 46enne l’accesso – su tutto il territorio nazionale – ai luoghi in cui si svolgono le manifestazioni sportive di calcio, di Coppa Italia, di coppe internazionali, di campionato e le amichevoli delle squadre di calcio militanti in campionati nazionali professionistici e dilettantistici iscritte alla F.I.G.C. per la durata di 1 anno e 6 mesi.

All’uomo sarà inoltre interdetto – a partire da due ore prima e sino a due ore dopo la conclusione della manifestazione sportiva – l’accesso e lo stazionamento in un’area ricompresa in 400 metri di distanza dai luoghi antistanti lo stadio, le stazioni ferroviarie interessate dall’arrivo o dalla partenza dei tifosi, i parcheggi pubblici serventi gli impianti sportivi, i luoghi di allenamento e i ritiri delle squadre di calcio.

L’eventuale violazione del divieto potrà essere punita con la pena di reclusione da uno a tre anni e con la multa da 10mila a 40mila euro.

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