Alessia Chiriatti
La notizia era già rimbalzata agli sgoccioli del 2013, ed era approdata in Consiglio Regionale con una nota del consigliere Lignani Marchesani (Fd'I): a fare chiarezza arriva ora la sentenza del Consiglio di Stato che ha annullato l’aggiudicazione della gara indetta dal Comune di Umbertide per l’appalto del servizio di igiene urbana alla GESENU S.p.A. per il periodo 2011-2015, accogliendo l’appello presentato dall’ ATI SOGEPU S.p.A e Ages S.p.A con sede in Castellamare del Golfo (TP), esclusa dalla gara con provvedimento dirigenziale perché ritenuta priva dei requisiti per partecipare.
Sogepu era uscita già dalla gestione dei rifiuti per i comuni toscani, “con conseguente decremento della società“, aveva affermato il consigliere Lignani Marchesani. Poi la bufera con l'arresto di Cerroni, il proprietario del 45% di GESENU, aveva in parte complicato le cose. Che fossero “equilibri geopolitici” o la mera gestione dei rifiuti in Alto Tevere, l'idea dell'affidamento a GESENU della gara per il servizio di igiene urbana ad Umbertide, aveva di fatto paventato l'idea che in quel modo l'azienda avrebbe esteso il suo controllo a livello regionale. La questione è rilevante anche per i comuni di San Giustino e Città di Castello, dove le terze e quarte rate Tares maggiorate in media del 60 per cento (30 per ogni rata) sarebbero ulteriormente appesantite nel futuro “come già sanno gli abitanti di Umbertide già sottoposti alla gestione Gesenu”, aveva tuonato il consigliere di Fratelli d'Italia. Un fatto inoltre accaduto in un comune come quello di Umbertide famoso per i risultati raggiunti nella gestione della raccolta differenziata.
L’Amministrazione comunale di Umbertide ha così voluto informare i propri cittadini e l’opinione pubblica sulla notizia. L’appalto – spiegano dall'amministrazione – venne affidato alla GESENU S.p.A., soltanto dopo la sentenza del TAR dell’Umbria che ha riconosciuto la legittima esclusione dalla gara dell’ATI. L’esclusione dalla gara venne decisa sulla base di una normativa di difficilissima comprensione ed interpretazione tant’è che nel primo grado di giudizio il TAR dell’Umbria respinse in toto il ricorso presentato dall’ATI SOGEPU e Ages S.p.A con sede in Castellamare del Golfo (TP) confermando le ragioni del Comune di Umbertide.
Il Consiglio di Stato, invece, ha dato un’interpretazione diametralmente opposta riconoscendo tuttavia che “….il testo normativo dell’art. 23-bis, d.l. 112/2008, infatti, è stato oggetto a più riprese di molteplici interventi normativi, che non hanno contribuito a far sedimentare una chiara comprensione dello stesso in capo agli operatori del diritto……. La stessa giurisprudenza amministrativa, come testimoniato, peraltro, dallo stesso contrasto tra la presente pronuncia e quella appellata, solo a fatica e per successive approssimazioni, è venuta a capo di una trama normativa, che si distingue per la sua oscurità”.
In conclusione il Consiglio di Stato, proprio per tali ragioni, non ha riconosciuto il diritto dell’ATI appellante al risarcimento del danno ed ha accolto l’appello soltanto parzialmente, tra l’altro, ravvisando “nella particolare complessità delle questioni trattate, eccezionali ragioni per compensare le spese del doppio grado di giudizio“.
L’Amministrazione comunale di Umbertide, riconfermando la piena fiducia sulla competenza serietà e correttezza della sua struttura tecnico-amministrativa, valuterà se ricorrere nel merito alla Corte Europea ma, nel contempo, intende rispettare appieno la sentenza. Di certo l'Amministrazione si adopererà per la tutela dei lavoratori e perchè la qualità del servizio non venga meno visto che, preme ricordare, il Comune di Umbertide è il primo comune umbro per la percentuale di raccolta differenziata.
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