Terremoto, le nuove disposizioni su sopralluoghi, contributi e ricostruzione - Tuttoggi.info

Terremoto, le nuove disposizioni su sopralluoghi, contributi e ricostruzione

Sara Fratepietro

Terremoto, le nuove disposizioni su sopralluoghi, contributi e ricostruzione

Pubblicato il prezzario degli interventi, come funzionano le procedure | Schede Aedes da ora compilate soltanto dai privati: perizie giurate entro 30 giorni dall'esito Fast
Mer, 21/12/2016 - 09:20

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Oltre 600 pagine per definire i costi degli interventi e dare così inizio alla prima fase della ricostruzione dopo le scosse di terremoto del 2016. Ma anche nuove disposizioni in merito ai contributi concessi ed ai sopralluoghi. Come annunciato dal commissario straordinario per la ricostruzione Vasco Errani, si entra nel vivo dei primi interventi per consentire ai cittadini che, a seguito del sisma del 24 agosto, o di quelli del 26 e 30 ottobre, hanno riportato danni lievi alle proprie abitazioni di rientrare a casa. Lo stesso commissario che ha attivato un sito internet – www.csrsisma2016.it – dove sono racchiuse tutte le informazioni e le normative relative al post terremoto 2016.

Pubblicato il prezziario degli interventi, sarà alla base dei finanziamenti

Si inizia dalle 614 pagine del “prezziario unico del cratere centro Italia” (qui è possibile consultarlo integralmente), allegato all’ordinanza numero 7 del 14 dicembre, pubblicata nella Gazzetta ufficiale di 2 giorni fa. “Il ‘Prezzario unico cratere centro Italia 2016’ allegato alla presente ordinanza – si legge – viene utilizzato, in luogo dei prezzari regionali adottato dalle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, nell’elaborazione dei computi metrici estimativi, nella definizione degli importi a base di appalto, nei procedimenti per la valutazione di anomalia delle offerte, nella redazione dei progetti e nella valutazione degli stessi ai sensi e per gli effetti dell’art. 23, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nonché in fase di esecuzione dei contratti. Ai fini della determinazione dell’entità dei finanziamenti agevolati, di cui all’art. 6, comma 7, del decreto-legge n. 189 del 2016, il costo degli interventi per la ricostruzione privata è quantificato, utilizzando il ‘Prezzario unico cratere centro Italia 2016′”.

Quali sono i contributi concessi

L’ordinanza numero 8 (qui il testo completo e gli allegati), invece, indica la determinazione del contributo concedibile per gli interventi immediati di riparazione e rafforzamento locale su edifici che hanno subito danni lievi a causa degli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi. Nell’atto si ricorda che “i soggetti che hanno avviato i lavori di riparazione e rafforzamento locale per gli edifici che hanno riportato danni lievi” devono presentare “la domanda di concessione dei contributi con la relativa documentazione agli Uffici speciali per la ricostruzione post-sisma entro 60 giorni dalla data di adozione del provvedimento in materia di disciplina dei contributi di cui all’art. 5, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, a pena di inammissibilità della domanda stessa”.  L’ordinanza quindi indica quali sono i costi dell’intervento ammissibili (come i test sull’edificio). I contributi vengono aumentati per gli edifici di interesse culturale, vincolati, o situati in una posizione tale da rendere più complicato l’intervento. Sono ammesse a contributo anche le pertinenze esterne all’edificio, danneggiate ed oggetto di ordinanza di inagibilità, nel limite del 70% della loro superficie. “Oltre agli interventi di riparazione e rafforzamento locale necessari per il ripristino dell’agibilità, – viene spiegato – sono ammesse a contributo secondo i criteri e parametri di cui alla presente ordinanza, entro il limite massimo del costo convenzionale, gli interventi che producono una riduzione della vulnerabilità dell’intero edificio“. 

Come viene concesso il contributo

La comunicazione di inizio lavori e tutte le istanze inerenti e conseguenti dovranno essere inviate all’Ufficio speciale per la ricostruzione a mezzo PEC, utilizzando un apposito modulo, oppure attraverso la piattaforma informatica operante sul sito del Commissario straordinario, che verrà istituita con successivo provvedimento. Nei dieci giorni successivi alla determinazione del contributo da parte dell’Ufficio speciale, il Vice Commissario (il presidente della Regione, ndr) adotta il decreto di concessione del contributo ai sensi dell’art. 12, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016, dandone comunicazione, attraverso la piattaforma informatica, al richiedente, al Comune, all’istituto di credito prescelto ed al Commissario straordinario. Per consentire gli interventi il cittadino dovrà aprire un conto corrente bancario dedicato: tutto transiterà tramite quello.

Il contributo è erogato dall’istituto di credito prescelto dal richiedente all’impresa esecutrice dei lavori ed ai professionistiche hanno curato la progettazione, la direzione dei lavori ed il coordinamento del progetto per la sicurezza nei tempi e nei modi di seguito indicati:

  • il 50% del contributo, entro trenta giorni dalla presentazione all’Ufficio speciale dello stato di avanzamento dei lavori redatto, con riferimento all’art. 194 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, dal direttore dei lavori utilizzando il prezziario unico di cui all’art. 6, comma 7, del decreto-legge n. 189 del 2016, che attesti l’esecuzione di almeno il 50% dei lavori ammessi e della dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa attestante il rispetto, nei confronti dei fornitori e delle eventuali imprese subappaltatrici, dei tempi di pagamento non superiori a trenta giorni dalla data di erogazione del contributo;
  • il 50% a saldo del contributo, entro trenta giorni dalla presentazione all’Ufficio speciale del quadro economico a consuntivo dei lavori, redatto come alla lettera a) dal direttore dei lavori ed approvato dall’Ufficio speciale.

Il direttore dei lavori dovrà però trasmettere all’Ufficio speciale varia documentazione sui lavori svolti, fatture e documentazione fotografica.  Al richiedente puo’ essere riconosciuto, a sua richiesta da formulare inderogabilmente in sede di domanda di contributo, un anticipo fino al 20% dell’importo ammesso in dei casi specifici.

L’Ufficio speciale, entro venti giorni dall’accettazione e protocollazione dello stato di avanzamento o del quadro economico a consuntivo di cui al comma 1, che devono avvenire entro due giorni lavorativi dall’inoltro, trasmette all’istituto di credito segnalato dal richiedente la determinazione del contributo e ne autorizza l’erogazione ad ogni stato di avanzamento lavori e a consuntivo degli stessi previa verifica della regolarità contributiva tramite DURC.  Su richiesta del beneficiario, l’erogazione del contributo di cui al comma precedente può avvenire in un’unica soluzione a conclusione dei lavori. Il contributo è erogato dall’istituto di credito direttamente al richiedente.

Cambiano le procedure per i sopralluoghi

L’ultima ordinanza del commissario Errani, la numero 10, non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale, prevede le nuove procedure per i sopralluoghi. Le procedure semplificate a tappeto “Fast”, infatti, avrebbero dovuto essere seguite da quelle dei tecnici della Dicomac abilitati per le schede Aedes. I grandi numeri degli edifici dichiarati “non utilizzabili” però, impongono un ripensamento del sistema. Così è stato deciso di stabilire che le schede Aedes d’ora in avanti dovranno essere compilate da tecnici privati. La nuova ordinanza dispone che “entro 30 giorni dalla comunicazione ai proprietari della non utilizzabilità dell’edificio da parte dei comuni, i tecnici professionisti devono redigere e consegnare agli Uffici Speciali della Ricostruzione le perizie giurate relative alle schede AeDES degli edifici danneggiati e dichiarati inutilizzabili con le schede FAST”.  Ogni singolo professionista potrà redigere al massimo 30 schede AeDES. La presentazione di un numero superiore alle 30 schede comporta la cancellazione o la non iscrizione all’elenco speciale di cui all’articolo 34 del decreto legge n. 189/2016. Il progetto relativo alla riparazione con rafforzamento locale, ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione dell’edificio danneggiato oggetto della perizia giurata relativa alla scheda AeDES elaborata ai sensi della presente ordinanza non può essere presentato prima di trenta giorni dal deposito della perizia giurata.

Nessuna comunicazione specifica viene invece stabilita per le zone rosse, che erano escluse inizialmente dalle procedure Fast. In alcune zone in realtà erano già iniziati nelle ultime settimane i sopralluoghi con scheda AeDES.


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