Il legislatore, con vari interventi, ha previsto un articolato regime transitorio, che concede termine ai Comuni, da ultimo fino a tutto il 2009, per sostituire la TARSU con la TIA, secondo uno scadenzario differenziato, in ragione sia del grado di copertura dei costi dei servizi raggiunto dai diversi Comuni, sia dalla popolazione dei Comuni stessi.
In particolare, l’art. 5, comma 1, del D.L. n. 208/2008 cit., che ha esteso anche al 2009 la previsione contenuta nell’art. 1, comma 184, della Legge n. 296 cit. (Finanziaria 2007), ha stabilito, nella formulazione della norma della Finanziaria 2006, modificata dal citato D.L. n. 208/2008, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27/02/2009 n. 13, che: “Nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento rifiuti adottato in ciascun Comune per l’anno 2006 resta invariato anche per l’anno 2007 e per gli anni 2008 e 2009”. Questa è l’ultima proroga legislativa che c’è stata, e da allora nessuna legge ha previsto specifiche ed ulteriori proroghe per gli anni 2010 e 2011. Di conseguenza, la TARSU non esiste più per gli anni 2010 e 2011 perché deve considerarsi tassativamente abrogata, in quanto manca, una precisa e specifica legge di proroga (art. 23 della Costituzione).
La Costituzione prevede che ogni tributo o abrogazione di esso deve essere previsto da una legge ordinaria dello Stato e non certo da Regolamenti, che non avrebbe, e non hanno, la forza di incidere sulla legge, in quanto la Costituzione riconosce solo alla fonte legislativa primaria, la determinazione della competenza della fonte subordinata alla stessa legge, e, quindi, anche dei regolamenti governativi o locali autorizzati. Oltretutto, se veramente il legislatore avesse voluto prorogare la TARSU per gli anni 2010 e 2011, lo avrebbe scritto in modo chiaro e preciso, come ha fatto per le precedenti proroghe sino al 2009.