Imu e tasse comunali, si cambia: le novità

Imu e tasse comunali, si cambia: le novità

Redazione

Imu e tasse comunali, si cambia: le novità

Le modifiche ai regolamenti approvate in Commissione
Mer, 08/07/2020 - 15:30

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Imu e tasse comunali, a Perugia si cambia. La I Commissione consiliare Affari istituzionali, presieduta dal consigliere Nannarone, ha approvato il nuovo regolamento Imu e le modifiche al Regolamento comunale per l’accertamento e la riscossione delle entrate tributarie. Nonché quelle al regolamento per l’accertamento e la riscossione delle entrate ordinarie, approvate dalla Giunta di Palazzo dei Priori lo scorso 25 giugno.

Si tratta – ha spiegato l’assessore al Bilancio Cristina Bertinelli, presente alla discussione – di tre atti in parte dovuti. In particolare, per quanto riguarda il regolamento Imu la giunta ha provveduto in base alla legge di bilancio 2020, Legge 160 del 2019, che dispone l’abrogazione, a decorrere dal 2020, delle disposizioni su Imu e Tasi. Le condizioni generali rimangono pressoché invariate, ma si rende necessaria la regolamentazione per una armonizzazione con le norme nazionali”.

Il nuovo regolamento Imu

Il nuovo regolamento Imu, come ha spiegato il dirigente Rosi Bonci, prevede tra l’altro,  all’art. 2 – Immobili degli enti non commerciali, che l’esenzione dall’imposta prevista dalla stessa L.160/2019 si applica ai fabbricati utilizzati esclusivamente ai fini non commerciali alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, a condizione che detti fabbricati non siano oggetto di contratti a titolo oneroso. Sono, inoltre, esenti dal pagamento dell’imposta gli immobili concessi in comodato gratuito al Comune, esclusivamente per l’esercizio dei propri scopi istituzionali o statutari.

Agevolazioni

L’art. 3 (Estensione delle agevolazioni per abitazione principale) dispone, invece, che l’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, sia assimilata all’abitazione principale al fine delle agevolazioni previste, a condizione che non risulti locata.

Fabbricati inagibili

È, quindi, ridotta del 50% la base imponibile per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati. Il degrado fisico dell’immobile, comunque, deve essere sopravvenuto (fabbricato diroccato, fatiscente, pericolante) e l’obsolescenza funzionale o tecnologica non deve essere superabile con interventi di manutenzione, sia ordinaria, sia straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia. L’agevolazione non può essere data agli edifici di nuova edificazione (Art. 4 – Immobili inagibili o inabitabili).

Dichiarazioni

L’art. 7 (Dichiarazioni) stabilisce che i soggetti passivi del tributo sono tenuti a presentare la dichiarazione relativa all’imposta entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo e che la stessa ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.

L’Art.8 (Riscossione) stabilisce che l’imposta è applicata e riscossa dal comune, mentre secondo l’art. 10 (Versamenti minimi) che la stessa non è dovuta se l’importo è uguale o inferiore ai 12 euro. In ogni caso, secondo quanto stabilisce l’art. 12 del regolamento, in caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, sono previsti l’accertamento e le relative sanzioni.

L’art. 11 prevede, inoltre, la possibilità di rimborso su richiesta del contribuente. Le somme da rimborsare, possono essere oggetto di compensazione su quanto dovuto dallo stesso contribuente.

Le altre novità

Art. 1 (Oggetto), l’Art. 5 (Versamenti), secondo il quale si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri obbligati; l’Art. 6 (Differimento del termine di versamento), in caso di decesso del contribuente, l’Art. 9 (Funzionario Responsabile) e l’Art.13 (Vigenza), che stabilisce che il regolamento entrerà in vigore con effetto a partire dal 1° gennaio 2020, espletato l’iter previsto.

Riscossione

La commissione ha, quindi, discusso le modifiche al Regolamento comunale per l’accertamento e la riscossione delle entrate tributarie e a quello delle entrate ordinarie.

Le modifiche ai due regolamenti – ha spiegato l’assessore Bertinelli – fanno riferimento anch’esse alla Legge 160/2019. È stata recepita una modalità che già di fatto si era inserita nelle normative nel periodo dell’emergenza Covid-19 e che, da qui in avanti, consentirà di intervenire se si renderà necessario”.

Nel caso delle entrate tributarie, ha spiegato Rosi Bonci, dal momento che nel tempo sono state introdotte nuove e/o diverse tipologie di tributi e in futuro potrebbero ulteriormente esserne introdotte altre, determinando ogni volta la necessità di integrare il regolamento, si è ritenuto funzionale prevedere all’art. 2 (individuazione delle entrate tributarie) una disposizione di carattere generale che individui le entrate tributarie previste nel tempo dalle norme di legge (attualmente il regolamento prevede soltanto l’imposta comunale sulla pubblicità, diritti sulle pubbliche affissioni, imposta comunale sugli immobili, tassa smaltimento rifiuti solidi urbani e addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche).

Dilazioni pagamenti

Il vigente regolamento, peraltro, non prevede alcuna disposizione che, in casi eccezionali di necessità e urgenza estreme, consenta alla Giunta comunale di sospendere o differire i termini ordinari del versamento delle entrate tributarie, anche derivanti dall’emissione di atti impositivi e dilazioni di versamento concesse sugli stessi, in maniera tempestiva e coerente con l’urgenza dettata da eventuali situazioni di emergenza. Per questo, gli artt. 4 (determinazione di aliquote e tariffe) e 12 (Dilazioni e rateazioni di pagamento), modificati introducono tale previsione e la disciplinano dettagliatamente.

Stessa modifica riguarda anche il regolamento per l’accertamento e la riscossione delle entrate ordinarie, che viene pertanto modificato agli artt. 4 (Determinazione canoni, prezzi, tariffe) e 10 (Dilazioni e rateazioni di pagamento).

Su entrambi le pratiche è stato espresso il parere favorevole tecnico degli uffici e quello del collegio dei Revisori dei conti

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