Covid, a Umbertide scatta l'obbligo di mascherine all'aperto fino al 9 gennaio - Tuttoggi.info

Covid, a Umbertide scatta l’obbligo di mascherine all’aperto fino al 9 gennaio

Davide Baccarini

Covid, a Umbertide scatta l’obbligo di mascherine all’aperto fino al 9 gennaio

Mer, 22/12/2021 - 13:13

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Firmata dal sindaco Carizia l'ordinanza con ulteriori misure per il contenimento del contagio da Covid-19, tra queste anche il divieto di assembramenti, cene e feste negli immobili di prorietà comunale | Si rischiano multe fino a 3000 euro

Considerata l’evoluzione della situazione sanitaria nel Comune di Umbertide (54 casi totali ad oggi, 22 dicembre), il sindaco Luca Carizia ha in queste ore un’ordinanza contenente disposizioni per il contrasto di assembramenti di persone in luoghi pubblici e aperti al pubblico, e per l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (mascherine) nei giorni prefestivi e festivi dal 24 dicembre 2021 al 9 gennaio 2022.

Nello specifico l’ordinanza prevede le seguenti prescrizioni finalizzate alla prevenzione della diffusione del contagio da Covid-19:

  • l’obbligo di indossare all’aperto i dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine), anche nell’ipotesi in cui sia possibile il distanziamento sociale e non vi siano assembramenti, nei giorni prefestivi e festivi dal 24 dicembre e sino a domenica 9 gennaio nelle seguenti aree: piazza Matteotti, piazza Mazzini, via Cibo, via Grilli, piazza XXV Aprile, piazza San Francesco, via Gabriotti, via Garibaldi, piazza Gramsci, viale Unità d’Italia, piazza Marx, via Morandi, via Roma e piazza Michelangelo;
  • Negli immobili di proprietà comunale nella disponibilità dell’ente, ovvero dati in concessione e/o locazione a terzi, è vietato lo svolgimento di qualsiasi momento conviviale o ludico ricreativo (come ad esempio cene, pranzi, apertivi, tombolate, feste);
  • Obbligo di mantenere il distanziamento sociale e di evitare in ogni caso assembramenti; l’obbligo non si applica ai bambini di età inferiore a 6 anni, ai soggetti con patologie o disabilità non compatibili con l’uso continuativo dei dispositivi di protezione respiratoria, per coloro che devono comunicare con persone con disabilità in modo da non poter far uso del dispositivo nonché a coloro che effettuano attività sportiva.

La presente ordinanza si applica a integrazione delle disposizioni nazionali concernenti la prevenzione del contagio. L’inosservanza dell’obbligo dell’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie comporterà l’applicazione della sanzione amministrativa da 400 a 3000 euro. La vigilanza sull’ottemperanza delle misure indicate è demandata alla Polizia Locale nonché a tutti gli appartenenti alle Forze di Polizia.

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