Sara Minciaroni
“Ladri di sogni”. Una sentenza importante. Così Dante Ciliani, presidente dell'Ordine dei giornalisti dell'Umbria ha definito la decisione del giudice monocratico di Perugia Marino Albani che ieri pomeriggio ha condannato in primo grado l'impreditore Antonio Guerrieri ad 8 mesi di reclusione e 400 euro di multa. “Questa sentenza è un bel segnale ai ladri dei sogni che sfruttano la voglia dei giovani di diventare giornalisti e invece li fanno ritrovare solo con una grande delusione e con un bel po’ soldi in meno. Questa sentenza – ha aggiunto Ciliani – è stata possibile solo perché ci sono arrivate delle segnalazioni, per questo chiediamo di segnalare all’Ordine dei giornalisti situazioni simili. Perché nessun corso proposto da privati può dare accesso all’iscrizione all’albo”.
L'Odg parte civile. L'Ordine si era costituito parte civile nel processo a carico di Guerrieri da quando nel 2005 una giovane con in tasca il sogno di diventare giornalista si era iscritta ad un corso pubblicizzato proprio dall'imprenditore napoletano. Costo del corso 4800 euro con la promessa di ottenere il tesserino da giornalista pubblicista. Ma come ha scritto l'Odg nella sua costituzione di parte civile, seguita dai legali Cristina Rastelli e Simone Budelli, “…tuttavia il danno economico non si produce solo in capo ai malcapitati giovani aspiranti giornalisti, ma grava anche sull’Ordine dei Giornalisti (in questo caso dell’Umbria). In particolare, quest’ultimo è costretto a dover valutare una mole smisurata di istanze presentate senza speranza alcuna di accoglimento dai corsisti, con notevole aggravio tuttavia di lavoro e di spese burocratiche richieste per l’esame di ogni singola istanza”.
Non si diventa pubblicisti con corsi di privati. L’Ordine, costituendosi parte civile, ha richiamato anche la delibera del Comitato esecutivo del consiglio nazionale del 16 giugno 1997 con cui viene sancito che “non può essere consentito l’accesso nell’elenco pubblicisti tramite articoli pubblicati su organi di informazione che abbiano, e possano avere, le caratteristiche di strumento interno di un corso di formazione”.
Pubblicità ingannevole. I pareri di due Authority, il Garante nelle comunicazioni e il Garante della Concorrenza e del Mercato, che, era il mese di novembre 2005, individuarono i messaggi pubblicitari “della AGSL S.r.l. quale fattispecie di pubblicità ingannevole” vietandone l’ulteriore diffusione.
Possibile appello. Tra novanta giorni usciranno le motivazioni delle sentenza, destinata molto probabilmente a fare giurisprudenza nel settore. A quel punto l'imprenditore, attraverso il suo legale avvocato Chiara Ferrari (che in una lettera a TO aveva raccontato le “verità” del suo assistito) potrebbe decidere di fare appello.
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