Il lungo braccio di ferro legale tra l’amministrazione comunale di Foligno e la Coop Centro Italia fa registrare un ulteriore colpo di scena: la prima sezione del Tribunale Amministrativo Regionale dell’Umbria ha infatti stabilito che il Comune dovrà risarcirla per la ‘mancata realizzazione di un centro commerciale’. Il riferimento è ovviamente al progetto riguardante la cosiddetta area dell’ex Zuccherificio.
La Coop Centro Italia, presieduta da Giorgio Raggi, era difesa dagli avvocati Alarico Mariani Marini e da Fabio Amici, i quali hanno contestato all’amministrazione comunale folignate, difesa dall’avvocato Antonio Bartolini, ed ai Magazzini Gabrielli Spa difesi dall’avvocato Giuseppe La Spina “l’inadempimento delle abbligazioni assunte con la convenzione urbanistica del 21 novembre 2005” non essendo stata, di fatto, avviata la procedura espropriativa per l’acquisizione di aree di proprietà di soggetti non aderenti al consorzio costituito per l’attuazione del P.P.E. denominato “Il Campus”.
Contestato dalla Coop Centro Italia, anche l’annullamento degli atti, limitatamente alla parte in cui è stato chiesto a Coop Centro Italia, entro il perentorio termine di trenta giorni, di provvedere al pagamento di due milioni 145mila e 485,87 euro, a titolo d’indennità di esproprio, non ancora determinato nelle forme di legge, da corrispondere ai Magazzini Gabrielli, con l’avvertimento che in difetto di pagamento nel termine, si sarebbe proceduto all’escussione della fidejussione rilasciata in garanzia.
Questo è quanto, e stando alla sentenza dei giudici amministrativi, la Coop Centro Italia era di fatto il soggetto incaricato dei lavori di urbanizzazione primaria di un’area industriale situata nel territorio del Comune di Foligno, ma sarebbe comunque spettato allo stesso Comune predisporre tutti gli atti necessari al fine di avviare i lavori. Pertanto, scaduto il termine di efficacia stabilito per l’esecuzione del piano particolareggiato, nella parte in cui esso è rimasto inattuato, non è più possibile portare ad esecuzione gli espropri preordinati alla realizzazione delle opere pubbliche e delle opere di urbanizzazione primaria.
Viene quindi sottolineato come, in tal caso, il termine era scaduto anche in vigenza di proroga, con conseguente decadenza di tutti gli atti e provvedimenti preordinati alla sua realizzazione, ivi compresi quelli oggetto del presente giudizio i quali hanno perduto la loro efficacia e non possono pertanto essere portati ad esecuzione.
Sono quindi cadute le richieste, avanzate dal Comune di Foligno, di incassare la cifra di due milioni 145mila e 485,87 euro a titolo di indennità di esproprio.
Stando alla decisione dei giudici la responsabilità del Comune di Foligno, per aver ingiustificatamente ritardato i propri adempimenti relativi alla procedura espropriativa, appare ‘senz’altro fondata’ e ‘non è possibile ritenere che un così immotivato ritardo nell’adozione degli atti inerenti la procedura espropriativa, sia in parte addebitabile alla società ricorrente, per non aver provveduto a compilare l’elenco dei beni da espropriare e delle somme da offrire’.
Il Tar dell’Umbria dichiara accertato il diritto della società ricorrente principale il risarcimento dei danni subiti e condanna il Comune di Foligno al pagamento. Ora, per quanto riguarda l’ammontare del danno da risarcire, questo – si legge – “dovrà essere pari ai soli costi economici sostenuti dalla società ricorrente per la realizzazione delle opere di urbanizzazione poste in essere fino allo scadere del termine di validità del piano particolareggiato.
A questo punto la Coop Centro Italia dovrà documentare tali costi entro e non oltre novanta giorni.
La sentenza porta la data del 28 settembre, stabilita a Perugia nella camera di consiglio, con l’intervento dei magistrati Raffaele Potenza (presidente), Paolo Amovilli, primo referendario, Enrico Mattei primo referendario, estensore.