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Centro Studi Edili informa: in scadenza il titolo abilitante di Coordinatore della Sicurezza

Redazione

Centro Studi Edili informa: in scadenza il titolo abilitante di Coordinatore della Sicurezza

Ven, 05/04/2013 - 10:08

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di Giampaolo Ceci

Ricevo numerose richieste di chiarimento sull'obbligo di aggiornamento quinquennale per i coordinatori della sicurezza.

La questione é seria perché chi non ottempera all'aggiornamento obbligatorio perde il titolo e deve rifare daccapo il corso da 120 ore obbligatorio ai sensi dell’art. 10, comma 2 del D.Lgs. n. 494/96 fatte salve le eccezioni di cui al 4° comma dell’art. 98.

La questione dell'obbligo dell'aggiornamento quinquennale è disciplinata dall'Allegato XIV del D.lgs. 81/08 che così novella:

All. XIV D.lgs. 81/2008

Per la validità del titolo di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione :

“E' inoltre previsto l'obbligo di aggiornamento a cadenza quinquennale della durata complessiva di 40 ore, da effettuare anche per mezzo di diversi moduli nell'arco del quinquennio. L'aggiornamento può essere svolto anche attraverso la partecipazione a convegni o seminari con un numero massimo di 100 partecipanti. Per coloro che hanno conseguito l'attestato prima dell'entrata in vigore del presente decreto, l'obbligo di aggiornamento decorre dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto”. (Ndr 15/05/2008)

Andiamo con ordine.

Attestati rilasciati prima al 15 maggio 2008 (data di entrata in vigore del D.lgs. 81 che istituisce l'obbligo formativo)

Questi coordinatori per mantenere la validità del titolo abilitativo devono frequentare, entro 5 anni dalla data del rilascio dell'attestato, un monte ore di aggiornamento di almeno 40 ore. Le ore di aggiornamento devono essere dimostrate mediante certificati di frequenza a corsi specifici, convegni o seminari che trattino di tematiche attinenti alla sicurezza sui luoghi di lavoro. Lo stesso legislatore cita tra le forme ammesse alla certificazione del monte ore di aggiornamento, due modalità: corsi ad hoc o convegni e seminari, purché con un numero di presenze minore di 100. Per garantire questa limitazione si rende opportuno che sul certificato di presenza sia espressamente apposta dall'organizzatore la validità dell'attestato ai fini dell'aggiornamento previsto dal decreto.

Stabilito che il monte ore possa essere frazionato negli anni, nasce il secondo problema: si può espletare l'obbligo nel primo dei cinque anni o bisogna ripartirlo equamente nel periodo?

Il termine “aggiornamento” farebbe presumere che almeno l'ultimo modulo sia espletato nell'ultimo dei cinque anni, ma la questione non è specificata dal legislatore. Si può ragionevolmente ritenere che, se si tratta di “aggiornamento”, si tratta di azioni formative da espletare in forma costante nel quinquennio e non concentrate in uno solo degli anni intermedi, peggio se all'inizio del quinquennio.

Attestati rilasciati prima dell'entrata in vigore del D.lgs. 81/2008

Tutti gli attestati rilasciati in data anteriore al 15 maggio 2008 valgono come se fossero rilasciati in tale data. Per tutti questi coordinatori la data ULTIMA per l'aggiornamento scade il 15 maggio 2013 (dopo 5 anni dalla entrata in vigore della legge che istituisce l'obbligo). Anche in questo caso l'espletamento dell'obbligo formativo si dimostra mediante attestato a corsi specifici o convegni o seminari come detto in precedenza.

Cosa accade per chi non ottempera all'Obbligo di aggiornamento entro il quinquennio?

La noma, a mio avviso, non si presta ad interpretazioni. Il legislatore, infatti, impone quale requisito per la validità del titolo abilitativo che i coordinatori DEBBANO espletare l'obbligo dell'aggiornamento nei cinque anni successivi al rilascio dell'attestato. Ne consegue che chi non espleta tale aggiornamento perde il titolo, mancando il requisito dell'aggiornamento che è essenziale per la sua validità.

A nulla vale espletare il corso di aggiornamento oltre il quinquennio, in quanto tale obbligo, non essendo stato ottemperato nei termini, fa decadere il titolo e quindi anche la frequenza di eventuali azioni di aggiornamento formativo altre i termini del quinquennio non potrebbero essere ritenute valide in quanto, appunto non espletate nel periodo imposto dal legislatore. Ne consegue che chi non ottempera all'obbligo entro i termini vede decadere la validità del titolo abilitativo e quindi, se vuole fare il coordinatore della sicurezza deve frequentare nuovamente il corso da 120 ore che lo abilita nuovamente alla funzione.

La conclusione è che chi non può allegare all'attestato delle 120 ore, gli attestati di frequenza a corsi di aggiornamento o attestati “validi” espletati nel quinquennio (contrariamente quanto accade per l'RSPP ) perde il requisito per la validità del titolo che quindi decade.

Una situazione imbarazzante e pericolosa per chi ha in corso lavori che lo coinvolgono quale coordinatore, perché dopo il 15 maggio 2013 non potranno più espletare la funzione. I RUP di conseguenza, per non esporsi al rischio di pagare professionisti non abilitati, dovranno necessariamente accertarsi che i coordinatori dei loro appalti siano ancora abilitati dopo il 15 Maggio 2013.

Potrebbero nascere contenziosi sulla validità degli attestati portati a dimostrazione dell'aggiornamento qualora non citino espressamente l'ente che l'ha rilasciato e la firma di un soggetto rappresentativo che ne certifichi la veridicità o potrebbero essere contestati dall'organo di controllo o dal cliente l'attinenza della tematica alla sicurezza dei cantieri temporanei e mobili ecc.

Un solo cenno alla formazione in E learning. Ricordo che la questione è dibattuta e che molti Ordini e Collegi non le ritengono valide per la difficoltà a dimostrare chi sia stato il soggetto che le ha frequentate. Correndo il rischio di essere tacciato di opportunista, consiglio chi svolge la funzione di coordinatore di mettersi l'animo in pace e frequentare i corsi da 40 ore una volta per tutte per ottenere un certificato di aggiornamento certamente valido e metterci una pietra sopra almeno per i prossimi 5 anni.

Ultima questione – Un corso da 40 ore dura almeno 5 settimane. Per terminare entro il 15 maggio, deve iniziare subito. Il nostro Centro Organizza tre sessioni di aggiornamento, una a Perugia una a Terni e una a Foligno o Trevi (ne organizzerà anche una full immersion a maggio).

Chi vuole saperne di più può telefonare allo 0742 354243 – 359798 o leggere il programma sul sito edilbank.com

Nella prossima mail mi ripropongo di trattare dell'obbligo di aggiornamento dell'RSPP che scade anche esso il 15 maggio 2013, ma se non ottemperato, produce la sola sospensione del titolo e quindi comporta conseguenze meno gravi di quelle che riguardano i coordinatori.

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