Dopo la vicenda, sollevata da To®, sulle accuse pesantissime mosse da due lavoratrici, una cantante ed un'organista, alle suore del monastero di Santa Rita a Cascia, giunge la replica dello Studio Legale Botti di Foligno, ed in particolare dell'avvocato Claudio Botti, difensore delle religiose casciane. Il quale evidenzia come le accuse siano state già da tempo smentite dalle sentenze del tribunale di Spoleto e da quelle dell'ufficio provinciale del lavoro.
Ecco dunque la replica integrale dell'avvocato Botti.
“Nella imminenza delle solenni celebrazioni culminate, in memoria dei valori del perdono, della pace, della solidarietà, della dedizione, della fede, dell'amore già incarnati dalla umile donna di Roccaporena di Cascia, il giorno 22 maggio, con l'assegnazione del riconoscimento internazionale ‘S. Rita da Cascia', non a caso, è stato pubblicato, su ispirazione dei soliti noti bene informati, l'articolo suddetto. Attesi gli scopi suggestivi perseguiti e gli intenti qualificatamente diffamatori voluti con i detti articoli, costituisce atto dovuto, una contestazione che valga a rendere di pubblico dominio la verità di fatti di segno esattamente contrario, documentati da dati ufficiali, accertati dal Tribunale di Spoleto e da competenti organi del ministero del lavoro.
Poiché la questione è già stata, nei medesimi termini prospettati nei citati articoli, proposta innanzi al Centro Pari Opportunità della Regione Umbria, per brevità, ci limiteremo, ad escludere qualsiasi intento di protagonismo e per le sole esigenze della replica, a riproporre testualmente la sintetica risposta, già fornita al detto Ente con la comunicazione a mezzo raccomandata A.R. del 05/12/2007 nel seguente testuale tenore:
«Il Monastero di S. Rita Agostiniana, in persona della sua legale rappresentante Badessa Suor Maria Natalina Todeschini, ha conferito mandato a questo Studio per ogni più opportuna tutela delle ragioni dell'Ente con riguardo alle censure rappresentate dalle dipendenti sig.re A. e L., per una asserita condotta discriminatoria e vessatoria nei loro confronti e delle donne in genere, in violazione del Decreto Legislativo 11 aprile 2006 n. 168, come sarebbe evidenziato dal fatto che il monastero:
a) Avrebbe proceduto a ‘5 licenziamenti che hanno riguardato lavoratrici e mai lavoratori';b) Avrebbe rifiutato di regolarizzare la posizione assicurativa delle dipendenti, ai sensi del Ccnl per i lavoratori dello spettacolo, presso l'Enpals;c) Avrebbe rifiutato di regolarizzare i rapporti de quo, come lavoro subordinato part-time.
Sub a) La doglianza delle due dipendenti è priva di ogni fondamento sia in fatto che in diritto, dal momento che il ministero del lavoro, commissione provinciale di conciliazione, come da verbale del 26/04/2005 – proc. rep. n.194/V/05, ha dato atto della assoluta correttezza della condotta dell'Ente nei riguardi di una delle cinque dipendenti; il tribunale del lavoro di Spoleto, con la sentenza n.75/07 del 05/04/2007, pubblicata il 27/07/2007, ha anche esso dato atto della incensurabilità della condotta del Monastero, rigettando le impugnative delle altre 4 dipendenti avverso gli intimati licenziamenti;
Sub b) Il ministero del lavoro, direzione provinciale di Perugia, già investito della questione, in esito all'accertamento in data 16/10/2007, ha anche esso dato atto della regolarità dei rapporti instaurati con le due dipendenti, ai sensi del Ccnl Agidae, sia sotto il profilo economico che previdenziale, ed in particolare ha ritenuto “che le stesse dipendenti possono continuare ad essere assicurate presso l'Inps, in quanto non operano in strutture ricettive connesse all'attività turistica (alberghi, villaggi turistici, campeggi…), ma in una struttura religiosa (circ. Enpals 7 marzo 2002 n. 12)”.
Sub c) Lo stesso ministero del lavoro con il citato accertamento in data 16/10/2007, ha dato atto altresì della obiettiva “riduzione dell'impegno richiesto alle lavoratrici citate…” (la quantità delle prestazioni di una cantante e/o di una organista sono necessariamente condizionate e contenute nelle frazioni temporali proprie delle cerimonie religiose, ndr) e della offerta dell'azienda di sottoscrivere un contratto part time ai sensi del Ccnl servizi assistenziali – Agidae, art. 22 e art. 8 comma 2 del D. Lgs. N. 124 del 23 aprile 2004, offerta che è stata rifiutata dalle dipendenti. […] »
Il silenzio mantenuto dal Centro Pari Opportunità della Regione Umbria con riguardo alla sopra riportata documentata comunicazione in data 05/12/2007, induceva ed induce a far presumere che l'Ente Regionale, in esito ad istruttoria, in quanto atto dovuto di sua competenza, riscontrata, con l'esame sia delle sentenze del Tribunale del lavoro di Spoleto, sia dei provvedimenti della commissione provinciale di conciliazione e dell'ufficio ispettivo del ministero del lavoro di Perugia, la verità dei fatti esposti, abbia ritenuto definita e conseguentemente archiviata la pratica. Tanto premesso è davvero sorprendente che, a totale insaputa del Monastero, si renda pubblicamente noto che la direzione provinciale del lavoro – commissione di conciliazione di Perugia, con riguardo al medesimo contenzioso già oggetto di una precedente convocazione in data 07/11/2006, avrebbe ulteriormente convocato le parti in Perugia presso la sede propria per il giorno 29 maggio. Non resta che attendere gli eventi, animati dalla saggia prudenza già espressa dalla Badessa del Monastero: ‘Di fronte a queste provocazioni preferiamo il silenzio e la preghiera'. ”
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