Dopo il successo della prima rubrica, dedicata ai risarcimenti automobilistici in caso di danneggiamenti causati da buche stradali, torna l’appuntamento con ‘Pillole di Diritto’, approfondimento legale di Tuttoggi.info a cura del dottor Alessio Fiacco.
Questa volta parliamo di un argomento che ci è stato richiesto direttamente dai nostri lettori, e purtroppo quanto mai attuale in questo periodo, tratteremo infatti di vacanze rovinate, ovvero: quando si parte con la voglia e la speranza di rilassarsi e si è invece costretti a tornare con più ansia e stress di prima.
Situazioni purtroppo non rare, come riportato anche ieri da TuttOggi.info:
Famiglia di Terni truffata su affitto casa al mare
Facciamo subito chiarezza, dottor Fiacco, quando possiamo parlare effettivamente di ‘vacanze rovinate’?
“Possiamo considerare una vacanza rovinata, nel momento in cui le condizioni contrattuali che sono state stabilite prima della partenza, in corso di definizione del viaggio, o del cosiddetto ‘pacchetto vacanza’, risultino non rispettate una volta raggiunta la meta prestabilita, e più precisamente, quando vi siano delle differenze tra le condizioni pattuite e sottoscritte, e quelle realmente trovate in loco.
In tal caso si ha il diritto a richiedere e ad ottenere un risarcimento, mirato, per l’appunto, ad ottenere il ristoro di tutti i danni e dei pregiudizi avuti durante la vacanza. Questo sia dal punto di vista economico che sotto il profilo, per così dire ‘morale’.
Se arrivati a destinazione, o persino durante il viaggio, ci troviamo difronte ad una realtà ben diversa da quella prospettata, quali accortezze dobbiamo usare per poi poter procedere ad un eventuale azione legale?
“Ove le condizioni di soggiorno siano diverse da quelle prestabilite contrattualmente e preventivamente concordate con l’agenzia di viaggio, o magari indicate attraverso una prenotazione effettuata via internet, al fine di ottenere un risarcimento, sarà necessario munirsi di una documentazione quanto più ampia e completa possibile, al fine di dimostrare in maniera chiara ed inequivocabile, tutti i vari disservizi e disagi che si sono presentati durante il viaggio e nel corso del soggiorno.
Possiamo pertanto ritenere estremamente utili a fini probatori, documenti quali
- materiale fotografico che attesti lo stato dei luoghi,
- copie delle ricevute di pagamento del soggiorno o di eventuali ulteriori spese impreviste legate a disagi e disservizi, e
- magari possiamo annotare nominativi di compagni di viaggio o persone conosciute sul posto, che possano poi essere chiamati a rendere testimonianza delle difficoltà subite”.
Una volta in possesso della documentazione attestante il mancato godimento del soggiorno, come dobbiamo procedere?
“Dobbiamo ricordare che ogni mancanza nell’esecuzione del contratto, o delle condizioni stabilite via internet, dev’essere contestata dal viaggiatore mediante tempestiva presentazione di reclamo, questo affinché l’organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore, possano porvi rimedio nell’immediatezza.
Il contraente può altresì sporgere reclamo mediante l’invio di raccomandata o di altri mezzi che garantiscano la prova dell’avvenuto ricevimento, all’organizzatore o all’intermediario, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data di rientro.
C’è inoltre da sottolineare che, secondo l’interpretazione data dalla giurisprudenza, tale reclamo sarebbe facoltativo, tuttavia però è preferibile essere prudenti al massimo e rispettare sempre e comunque l’invio, anche perché la nuova formulazione concede al giudice di valutare il mancato invio, riducendo o persino escludendo ogni forma di ristoro.
Sottolineerei anche il fatto che sono previsti precisi termini di prescrizione: generalmente fissati ad un anno dal rientro dal viaggio nel caso in cui vi siano dei danni patrimoniali, se vi fossero danni alla persona, il termine di prescrizione si estende a tre anni.
In quali casi, oltre ad un danno meramente patrimoniale, si può parlare di danni esistenziali?
Qui devo entrare nello specifico e citarvi l’articolo 47 del decreto legislativo 79 del 2011, il quale stabilisce che, nel caso in cui l’inadempimento o l’inesatta esecuzione della prestazione che formano oggetto del pacchetto turistico non sia di scarsa importanza, il viaggiatore può chiedere, oltre ed indipendentemente dalla risoluzione del contratto, anche un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all’irripetibilità dell’occasione perduta. Tale risarcimento, può configurarsi a tutti gli effetti come ‘danno esistenziale da vacanza rovinata’.
Classico esempio, quello del viaggio di nozze rovinato, che si caratterizza per l’appunto, per l’irripetibilità della situazione.
Come ci dobbiamo comportare se viene offerta una ‘contropartita non economica’ al danno?
Spesso la compagnia può, anziché proporre un risarcimento economico, offrire pacchetti o soluzioni diverse a ristoro dei danni subiti durante la vacanza. Il turista può accettare tale ristoro o rivolgersi ad un legale per il totale risarcimento di tutti danni provocati dall’inesatto adempimento del contratto. Il legale può anche richiedere il risarcimento del danno da vacanza rovinata, dovuto alla mancata rigenerazione psicofisica, a seguito degli inadempimenti riscontrati durante il soggiorno.
Dottor Alessio Fiacco, grazie ancora una volta per i Suoi preziosi consigli, e per le Sue utilissime ‘pillole di diritto’.
Se non avete la fortuna di trovarvi in auto con il dottor Fiacco in un caso del genere, potete sempre contattarlo tramite la mail redazione@tuttoggi.info. A noi non resta che salutare il Dottor Fiacco, e dargli appuntamento tra qualche settimane, per nuovi preziosi consigli. Questa volta si parlerà di ‘rapporti di vicinato’ difficili.
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