Terni, botti vietati a Capodanno nei luoghi pubblici - Tuttoggi.info

Terni, botti vietati a Capodanno nei luoghi pubblici

Redazione

Terni, botti vietati a Capodanno nei luoghi pubblici

Ordinanza del sindaco
Mer, 20/12/2017 - 14:38

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Nella mattina di oggi, il sindaco di Terni, ha firmato l’ordinanza che vieta l’utilizzo di botti a Capodanno in prossimità di luoghi pubblici; si potranno invece esplodere materiale pirotecnico in zone isolate. Nello specifico, come già accaduto lo scorso anno, Leopoldo Di Girolamo ha vietato, dalle 6.00 del 31 dicembre fino alle 24.00 del 1° gennaio 2018, l’utilizzo di fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili in luoghi aperti al pubblico, nelle vie, piazze, aree pubbliche dove si trovano anziani, bambini, malati o animali: il limite entro il quale poter esplodere i botti è quello di 200 metri da ospedali, cliniche, case di cura, ricoveri, salvo autorizzazioni rilasciate per effetto di norme vigenti.

Il sindaco ricorda inoltre di “evitare tassativamente le zone affollate per la presenza di feste, riunione o altri motivi e tutte le aree nelle quali l’esplosione del prodotto potrebbe generare incendi. È vietato altresì condurre in qualsiasi momento animali d’affezione in luoghi dove vengano effettuati spettacoli pirotecnici autorizzati”.

Alcune avvertenze per un Capodanno sicuro 

  • l’acquisto, esclusivamente presso rivenditori autorizzati, di prodotti pirotecnici muniti della dicitura attestante la possibilità di commercializzazione al pubblico, nonché della prevista etichettaturarecante, tra l’altro, ilimiti di età e le altre condizioni di vendita, l’istruzione per l’uso, la distanza minima di sicurezza;
  •  di non affidare a minori prodotti pirotecnici che, anche se non siano espressamente a loro vietati, richiedano una certa perizia nel loro impiego o che comportino comunque un sia pur minimo livello di pericolo in caso di utilizzo maldestro;
  • di non raccogliere eventuali petardi, botti o altri prodotti pirote cnici inesplosi che dovessero essere rivenuti.

Infine, per chi dovesse violare le norme contenute nell’ordinanza, il sindaco ricorda che: “fatto salvo che il fatto non costituisca altra violazione di rilevanza penale, chiunque viola il dispositivo della presente ordinanza è punito con la sanzione prevista dall’art. 650 del codice penale (arresto fino a tre mesi o ammenda fino a euro duecentosei). Restano ferme le disposizioni di cui al capo III (Nettezza urbana e dell’abitato) del vigente regolamento di Polizia Urbana”.

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