Ricostruzione, schede Aedes entro il 31 marzo o niente contributi - Tuttoggi.info

Ricostruzione, schede Aedes entro il 31 marzo o niente contributi

Redazione

Ricostruzione, schede Aedes entro il 31 marzo o niente contributi

L'avviso dell'Ufficio speciale per la ricostruzione dell'Umbria | L'inosservanza della scadenza determina anche la cancellazione del professionista inadempiente dall'elenco speciale
Mar, 13/03/2018 - 17:00

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Scadrà il prossimo 31 marzo 2018, il termine per la presentazione delle schede AeDES e della relativa perizia giurata da parte dei tecnici incaricati della compilazione delle stesse, per gli edifici danneggiati dal sisma.

Lo rende noto l’Ufficio speciale per la ricostruzione dell’Umbria, ricordando che l’inosservanza della scadenza o delle modalità di redazione e presentazione delle schede AeDES, dopo FAST, determina, nel caso sia stato conferito incarico, la cancellazione del professionista inadempiente dall’elenco speciale di cui all’art. 34 del decreto-legge n. 189/2016, il mancato riconoscimento al professionista del compenso per l’attività svolta e l’inammissibilità della domanda di contributo.

Inoltre, i cittadini che non hanno la scheda Aedes entro il termine stabilito, per la quale devono incaricare i professionisti dopo la scheda FAST, non potranno accedere ai fondi della ricostruzione. La scheda Aedes (Agibilità e danno nell’emergenza sismica) – sottolinea l’Ufficio per la ricostruzione – utilizzata a partire dal terremoto umbro-marchigiano del 1997 e in tutti gli eventi sismici successivi – è una scheda per il rilevamento speditivo dei danni, per la definizione di provvedimenti di pronto intervento e per la valutazione dell’agibilità post-sismica di edifici con tipologia strutturale ordinaria (in muratura, in cemento armato o acciaio o legno, intelaiato o a setti) dell’edilizia per abitazioni e/o servizi.

Le schede AeDES, solo per quegli edifici che sono stati dichiarati non utilizzabili a seguito della verifica FAST, individuano il danno secondo i parametri di cui alle lettere A (agibilità dell’edificio), B (inagibilità temporanea in tutto o in parte); C (inagibilità parziale), D (edificio temporaneamente inagibile da rivedere con approfondimento); E (inabilità dell’edificio inutilizzabile in ogni sua parte); F (edificio inagibile per rischio esterno). Insieme alla scheda AeDES i tecnici professionisti devono redigere e consegnare all’Ufficio Speciale della Ricostruzione le perizie giurate insieme ad una esauriente documentazione fotografica e ad una relazione con adeguata giustificazione del nesso di causalità del danno come determinato dagli eventi della sequenza sismica iniziata a far data dal 24 agosto 2016.

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