Presentato ieri dalla Consigliera Provinciale Laura Zampa (Pd), un odg relativo al sovraffollamento nelle aule scolastiche in relazione alle problematiche sulla sicurezza. “Ho individuato questo percorso-spiega la Zampa- e ho ritenuto doveroso e opportuno sollevare il problema e parlarne a livello politico in quanto troppo spesso non si affrontano alcune problematiche che poi alla luce di eventi drammatici appaiono in tutta la loro dolorosa concretezza.”
Ecco il testo dell'OdG:
Ordine del giorno urgente
OGGETTO: sovraffollamento nelle aule e sicurezza scolastica.
Premesso
che il DPR n°81 del 20 marzo 2009 recante “Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'art. 64, comma 4, del D.L. 25 giugno 2008, n°112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n°133”, prevede la formazione delle classi – a partire dall'anno scolastico 2010/2011 – con un incremento del numero massimo di studenti in aula fino a 29 alunni per le scuole dell'infanzia, 27 per le primarie, 28 per le secondarie di 1° grado e fino a 30 per le scuole secondarie di 2° grado;
che il D.M. 26 agosto 1992 “Norme di Prevenzione Incendi per l'Edilizia Scolastica”, art. 5 “Misure per l'Evacuazione in caso di Emergenza”, punto 5.0, precisa che il massimo affollamento previsto è di 26 persone/aula, quindi non più di 25 alunni per classe con la presenza di un solo docente, benché i termini per l'adeguamento a tale Decreto siano stati oggetto di ripetute proroghe, fino al 31.12.2009 e benché tale norma di sicurezza venga puntualmente derogata;
che il D.M.18 dicembre 1975 – indici minimi di edilizia scolastica, di urbanistica e di funzionalità didattica – conferma che gli edifici scolastici sono stati progettati e costruiti in maniera da contenere non più di 25 alunni in ogni classe per le scuole di ogni ordine e grado e 30 alunni in ogni sezione per le scuole dell'infanzia.
che la norma suddetta è stata richiamata dall'art. 5, comma 3, della Legge 23/96 che ha regolato la progettazione ed il collaudo delle scuole costruite o restaurate negli ultimi 32 anni;
che il D.L.vo 81/2008 – Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro – che sostituisce ed integra la Legge 626/94, indica la Scuola come luogo privilegiato per promuovere la cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ed individua i Dirigenti Scolastici quali Responsabili della Sicurezza come datori di lavoro;
che la CM 38/09 ha emanato il Decreto Interministeriale che ha sostituito integralmente il DM 331/98 e successive modifiche e il DM 141/99, specificando che per il 2009/10 restavano confermati ancora i limiti massimi fissati dal DM 331/98 limitatamente alle Istituzioni Scolastiche le cui strutture erano individuate nel piano di riqualificazione edilizia;
che nella Regione dell'Umbria attualmente sono stimati 262 gli edifici inseriti nel suddetto piano di riqualificazione edilizia;
che la suddetta C.M. specifica che continuano ad applicarsi le disposizioni relative alle limitate dimensioni della aule, con riferimento alla possibilità di derogare ai numeri massimi previsti qualora sia rappresentata una situazione di spazi insufficienti, ma tale previsione risulta difficilmente applicabile poiché l'organico complessivo regionale è comunque prefissato, a fronte di ben 262 edifici non rispondenti alle norme di sicurezza;
considerato
che due sono le norme dello Stato, citate in premessa, che i Dirigenti dello Stato ed i Dirigenti Scolastici devono seguire come criterio di formazione delle classi, la prima è il D.L.vo 81/2008 che riguarda la sicurezza da garantire agli alunni ed ai lavoratori della scuola, la seconda la Legge 133/2008 che riguarda il risparmio da realizzare attraverso le misure organizzative messe in atto attraverso il Piano Programmatico approvato il 18 dicembre 2008;
che non si hanno dubbi su quale delle due norme abbia prevalenza nella gerarchia delle priorità, nel senso che la sicurezza personale assume rilievo indiscutibile e non comprimibile rispetto alle esigenze del risparmio di cui all'art. 64 della Legge 133/2008;
che l'Umbria e in particolare la Provincia di Perugia presentano zone ad alto rischio sismico;
evidenziato
che il rispetto delle norme sulla sicurezza nelle singole scuole ricade sulla diretta responsabilità del Dirigente Scolastico, in quanto datore di lavoro, mentre il raggiungimento del numero delle classi da sopprimere è obiettivo da esso mediato, ma in ultima analisi risiede in capo alla decisionalità del livello regionale dell'Amministrazione;
che i Dirigenti Scolastici hanno il dovere di garantire l'incolumità degli alunni e del personale anche a tutela della propria professionalità e della propria figura di Dirigente di Istituzioni Scolastiche Autonome;
che l'agibilità degli edifici va garantita non solo in termini di sicurezza, che rimane bene essenziale, ma anche in termini di qualità, nel senso di spazi veri di vivibilità, relazionalità, interattività assai carenti nella scuola pubblica italiana;
che le classi sovraffollate, oltre ad essere antigieniche ed insicure, causano negli alunni/utenti anche uno scarso rendimento scolastico, andando ad incidere sulla qualità del servizio offerto da ogni scuola;
tenuto conto
che il tema della sicurezza, specialmente nelle scuole, riveste un alto valore etico e morale per la politica, anche alla luce di fatti drammatici avvenuti nelle scuole italiane che hanno evidenziato lo stato di precarietà nelle quali versano le strutture scolastiche;
PER QUANTO CONTENUTO IN PREMESSA
Il Consiglio Provinciale invita il Presidente della Provincia e la Giunta provinciale a:
-
porre la massima attenzione al problema convocando una conferenza dei Dirigenti Scolastici per una verifica della situazione in oggetto;
-
promuovere azioni presso il Ministero e il Direttore Regionale dell'Ufficio Scolastico dell'Umbria perché nella consistenza delle dotazioni organiche e nella formazione delle classi venga puntualmente rispettata la normativa vigente;
-
all'esito della definizione degli organici e prima dell'avvio dell'anno scolastico, chiedere all'Ufficio Scolastico Regionale dell'Umbria informazione dettagliata di quante e quali classi nella provincia superano il numero di 25 alunni, al fine di predisporre eventuali indagini mirate sul rispetto delle norme di sicurezza;
-
proseguire negli edifici scolastici di sua competenza nella puntuale opera di verifica delle eventuali situazioni di rischio, anche alla luce della possibilità che la previsione riguardante il massimo affollamento alunni/classe, così come stabilito dal D.M. 26 agosto 1992 “Norme di Prevenzione Incendi per l'Edilizia Scolastica potrebbe non essere rispettato a causa dei limiti sulle dotazioni organiche previsti dalla Legge 6 agosto 2008, n°133 che porta a 30 il numero massimo di studenti in aula per le scuole secondarie di 2°grado.