Il Comune di Marsciano ha pubblicato una nuova ordinanza che riguarda gli obblighi in capo ai privati circa la manutenzione di fossi e canali a ridosso delle strade comunali e vicinali dell’intero territorio.
Obiettivo dell’ordinanza è quello di contribuire a garantire il buono stato delle strade e quindi la loro fruibilità in sicurezza da parte dei veicoli, evitando quelle situazioni tali per cui la scarsa manutenzione di fossi e canali, specialmente in periodi di abbondanti precipitazioni, determina il danneggiamento delle carreggiate o la presenza di ostacoli sulle stesse.
Questi i principali obblighi in capo a tutti i proprietari, o aventi diritto, dei fondi posti lungo il confine con le strade comunali e vicinali di uso pubblico:
• I fondi confinanti con strade comunali e vicinali di uso pubblico devono essere arati e coltivati alla distanza minima di 1,50 metri dal ciglio esterno del fosso o cunetta stradale, in modo tale da non pregiudicare la sicurezza e stabilità delle ripe. Le piantagioni devono rispettare le fasce di rispetto previste dal Codice della Strada (agli artt. 16 e 17).
• Mantenere le ripe dei fondi laterali alla strada in stato tale da impedire lo scoscendimento del terreno o l’ingombro del fosso o del piano viabile e, inoltre, mantenere sgombri i fossi e canali da detriti, piante, ricrescite di siepi e frangivento e dalla terra, in modo da garantire il libero deflusso delle acque.
• Provvedere alla manutenzione dei fossi o cunette stradali di scolo, pulire gli imbocchi intubati e rimuovere ogni materiale ivi depositato.
• Effettuare la potatura periodica delle siepi ed il taglio dei rami e degli arbusti che si protendono sulla strada, oltre il confine della proprietà privata.
• Effettuare, con continuità e periodicamente, la pulizia di carreggiate e banchine delle strade vicinali da ramaglie, foglie e frutti provenienti da siepi e alberi di proprietà privata.
• I fabbricati ed i muri di contenimento di qualsiasi genere confinanti con le sedi stradali dovranno essere mantenuti in perfetto stato, o in modo tale da non compromettere l’incolumità pubblica e non arrecare danno alla sede viabile.
• Per le strade vicinali i frontisti devono provvedere alla sistemazione periodica della carreggiata stradale e relative banchine tramite mezzo meccanico (Grader) per la eliminazione di buche, avvallamenti stradali, spargimento di accumuli di materiali e regolarizzazione delle pendenze per un efficace allontanamento delle acque meteoriche. Dove necessario dovranno provvedere alla ricarica della carreggiata stradale con materiale idoneo per il ripristino del piano viabile.
Nell’ordinanza si specifica che gli interventi di messa in sicurezza dovranno essere eseguiti nel più breve tempo possibile e che tutti i rifiuti vegetali e non vegetali derivanti dai lavori di pulizia di canali, fossi, cunette e comunque prodotti, dovranno essere smaltiti e/o recuperati secondo quanto previsto dalla normativa vigente. È inoltre vietato procedere alla pulizia attraverso l’incendio della vegetazione e l’uso di diserbanti e disseccanti.
In caso di inosservanza di quanto disposto il Comune provvederà ad emettere un ulteriore provvedimento ordinatorio, assegnando termini perentori per l’effettuazione dei lavori, decorsi i quali e in mancanza di intervento da parte del privato procederà con l’applicazione delle sanzioni di legge che vanno da un minimo di 108 euro ad un massimo di 1.731 euro come previsto dal Codice della strada.