Niente da fare, l’interdittiva resta. Giovedì sera il Tar ha respinto il ricorso di Gesenu, che gestisce raccolta e smaltimento dei rifiuti a Perugia, contro l’interdittiva antimafia dello scorso autunno. “Non sussisterebbero aggiornati elementi idonei a far venir meno le circostanze rilevanti ai fini dell’accertamento dei tentativi di infiltrazione mafiosa”. Antonio Mancini, Donato Maria Pezzuto e Salvatore Santucci restano nella pienezza delle loro funzioni di amministratori straordinari.
Nel ricorso di cui si sono occupati i legali di Gesenu viene contestato un eccesso di potere per difetto di istruttoria, il travisamento dei fatti, l’illogicità e l’irragionevolezza di un provvedimento che si basa su dati di fatto dai quali non sarebbe possibile, secondo la società, desumere alcun rischio di infiltrazioni.
La giustizia amministrativa conferma il documento firmato lo scorso autunno dall’ex prefetto De Miro, dopo analogo analogo provvedimento emesso nei confronti della società Simco, di cui Gesenu è socia, in Catania per via di quei dipendenti “in odor di mafia, dopo il ricorso fatto dall’azienda“. È stato inoltre disposto, l’accantonamento dell’utile di impresa derivante dall’esecuzione o conclusione dei contratti d’appalto gestiti dai commissari in un apposito fondo attraverso l’attivazione di “una forma necessaria separata gestione pubblicistica delle vicende contrattuali”.
Osservazioni secondo il Tar non meritevoli di essere accolte, propio perché l’interdittiva è “una misura preventiva volta a colpire l’azione della criminalità organizzata, precludendole di avere rapporti contrattuali con l’amministrazione” prescinde dall’accertamento di singole responsabilità penali nei confronti dei soggetti che, nell’esercizio di attività imprenditoriali, hanno rapporti con l’amministrazione e si fonda sugli accertamenti compiuti dai diversi organi di polizia e analizzati, per la loro rilevanza, dal prefetto territorialmente competente, “la cui valutazione costituisce espressione di ampia discrezionalità che può essere assoggettata al sindacato del giudice amministrativo solo sotto il profilo della sua logicità, in relazione alla rilevanza dei fatti accertati”.