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Indagine sulle auto taroccate vendute in Umbria, come riconoscerle

Redazione

Indagine sulle auto taroccate vendute in Umbria, come riconoscerle

L'inchiesta dei carabinieri si allarga ora ad alcune officine | In 16 mesi venduti 140 "bidoni"
Mer, 26/06/2019 - 11:19

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Dopo le Marche (la “banda” operava principalmente ad Ancona) l’Umbria è la regione, con l’Abruzzo e l’Emilia Romagna, dove è finito il maggior numero delle auto con il contachilometri taroccato per far aumentare il loro valore. Almeno 140 i bidoni che tra gennaio 2017 e aprile 2019 sono stati rifilati agli ignari clienti, 11 dei quali umbri.


Truffa delle auto taroccate, 11 vendute in Umbria: arresti


Un’operazione, quella condotta dai carabinieri di Ancona, che ha portato a sgominare la banda composta da cinque rumeni, che agivano con la complicità  di tre soci di due agenzie di pratiche auto, denunciati per falso in atto pubblico in qualità di pubblici ufficiali per aver falsificato firme e i passaggi di proprietà, in accordo con gli arrestati.

I  clienti venivano invitati a ispezionare le auto in quelle che all’apparenza sembravano concessionarie regolari, ma che erano in realtà abusive.

Dall’indagine sono emersi altri particolari sul modo in cui la banda truffava gli acquirenti delle auto. In alcuni casi il chilometraggio reale veniva ridotto anche del triplo. Inoltre, con l’inganno riuscivano ad attestare il possesso di un unico proprietario benché ci fossero stati invece vari passaggi di proprietà. Le auto venivano rimesse in vendita con la revisione appena fatta e per questo i carabinieri stanno ora indagando su alcune officine del centro Italia.

Come riconoscere le auto “taroccate”

Un primo passaggio è quello di fare una media dei km mensili fatti durante il periodo in cui sono presenti i timbri ufficiali in occasione dei tagliandi, nel libretto delle manutenzioni. Se improvvisamente, magari terminati i tagliandi obbligatori durante il periodo della garanzia, la media dei km percorsi si abbassa sensibilmente, si deve accendere un campanello d’allarme.

Certo, il venditore si può giustificare dicendo che ha una certa data il proprietario ha cambiato lavoro e quindi non è stato più costretto a fare lunghi viaggi o che gli è stata fornita l’auto aziendale. Ma è bene a quel punto fare degli approfondimenti, anche attraverso il meccanico e l’elettrauto di fiducia.

Ci sono poi alcuni elementi a vista indice di un consistente utilizzo dell’auto: il sedile lato guida molto usurato, così come il volante e la pedaliera. Certo, il venditore in malafede li può sempre cambiare. Ma a quel punto, anche gli interni troppo nuovi per un’auto usata possono indicare che qualcosa non va.

Attraverso la targa dell’autovettura è possibile effettuare una visura storica presso Aci e l’agenzia pratiche auto per risalire al nominativo e indirizzo del precedente proprietario, a cui chiedere informazioni sulla vettura da lui ceduta al venditore plurimarca. Non si è legittimati a farlo, ma ormai, soprattutto attraverso i social è molto semplice aver un contatto con i precedenti proprietari a cui chiedere informazioni sulla vettura, a cominciare dai km percorsi.

Ma se non si vogliono correre rischi, la cosa più sicura è far svolgere un check a pagamento presso casa madre sulla centralina o sulla centralina degli airbag: lì i dati ufficiali in numerose vetture restano indelebili e quindi è facile scoprire l’inganno.

Cosa fare a quel punto

Se l’inganno viene scoperto dopo aver acquistato l’auto, come difendersi? Unione Nazionale Consumatori ricorda che  si deve agire entro il termine della garanzia legale  di 24 mesi, a meno che ci sia un accordo esplicito per la riduzione a 12 mesi.

Può essere consigliabile inviare raccomandata AR al venditore, contestando al venditore un difetto di conformità grave, ai sensi dell’articolo 129 CdC; se la differenza supera i 50.000 km non è sanabile e dovete esigere la risoluzione del contratto, come disposto dall’articolo 130 del CdC; se fosse sotto i km 50.000, potete richiedere una riduzione del prezzo di vendita.

Attenti ai termini, la contestazione deve partire entro 60 giorni dalla scoperta del difetto ed entro l’ultimo giorno del periodo di garanzia legale.

Se il venditore accampa scuse si può segnalare all’AGCM (www.agcm.it), come pratica commerciale scorretta, perché disponga le sanzioni previste dal CdC (da € 5.000 a € 5.000.000). Per la segnalazione all’AGCM nn vi sono termini di prescrizione (e non serve un avvocato). Se non trovate un accordo, purtroppo dovrete avviare un’azione legale, presso il foro competente per la vostra residenza (qualsiasi deroga vi abbiano fatto firmare a questo proposito, non tenetene conto, il Giudice è sempre quello della residenza del consumatore) e potrebbe essere utile, in caso sospettiate una truffa, di depositare una denuncia ai Carabinieri o a un commissariato di polizia, perché accerti l’eventuale reato e proceda con l’Autorità Giudiziaria: ovviamente dovete presentare ogni prova di cui disponete per dimostrare la responsabilità diretta del venditore.

Accordo col venditore in buona fede

Nel caso in cui il venditore sia in buona fede (ad esempio perché a scaricare i km era stato il precedente proprietario) si può ricorrere al modello predittivo, che determina gli eventi ragionevolmente prevedibili dopo l’acquisto, fino a 4 anni, in funzione della percorrenza dichiarata, della manutenzione pregressa e della percorrenza che pensate di fare all’anno. La norma prevede un “peso” per ogni evento, in base alla classe di costo assegnata ad ogni evento e determina un “Indice di Uso Pregresso” (IUP), sulla base di dati oggettivi e tracciabili: la percorrenza dichiarata; la situazione della manutenzione pregressa; la percorrenza attesa nel periodo di garanzia. Nel caso di chiilometraggio alterato lo IUP sarà sensibilmente migliore di quello con la percorrenza effettiva e ciò giustifica un prezzo più alto ma gli eventi naturali saranno considerati difetti di conformità e quindi a carico del venditore.

Una soluzione alternativa al contenzioso derivante dal contachilometri alterato, che ha giá precedenti può essere l’impegno del venditore a intervenire sugli interventi che scadranno nel periodo di garanzia, in modo da riportare lo IUP al valore contrattuale, oppure rimborsare la differenza di prezzo giustificata dal minor valore di IUP rispetto a quello contrattuale, che può facilmente arrivare al 40 – 50% del valore di riferimento, che significa fornire i mezzi per affrontare le riparazioni che la maggiore percorrenza imporrà.

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