Il decreto Genova approvato dalla Camera qualche giorno fa contiene anche un condono per i 140 Comuni del terremoto centro Italia. L’obiettivo dell’emendamento presentato dai deputati marchigiani Tullio Patassini della Lega e Patrizia Terzoni del Movimento 5 Stelle vuole ‘snellire’ alcune delle procedure, ma finisce – come nel caso di Ischia – per rappresentare un vero e proprio condono.
Nato come decreto per far rialzare Genova dopo l’immane tragedia del Ponte Morandi, il decreto sembra essere diventato il “ponte” su cui far passare di tutto e di più: e così, dopo lo smaltimento in agricoltura di fanghi pesantemente contaminati (persino da diossine, cromo e arsenico) e dopo il contestato condono edilizio di Ischia, c’è anche la sanatoria edilizia anche per i 140 Comuni colpiti dal terremoto del 2016: Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.
Decreto terremoto è legge | Via libera a sanatoria abusi e regolarizzazione casette
A sollevare il caso è un articolo del Sole24Ore, secondo cui sarà possibile mettere in regola una serie di interventi edilizi realizzati senza alcuna autorizzazione pagando una sanzione fino a 5 mila euro. Nell’articolo a firma di Giuseppe Latour e Maurizio Caprino si spiega che l’articolo 39ter del decreto Emergenze, nato dall’emendamento approvato il 22 ottobre, “innova una norma che l’esecutivo aveva inserito a luglio scorso, in fase di conversione del decreto Terremoto (Dl 55/2018), puntando a sanare piccole difformità che rischiavano di allungare i tempi di ricostruzione degli immobili privati nelle quattro regioni colpite dal sisma”.
Ma ora il condono si amplia: nei circa 140 comuni del cratere – che riguarda Umbria, Lazio, Marche e Abruzzo – sarà possibile condonare tutta una serie di interventi realizzati prima del 24 agosto 2016, giorno della prima scossa, in assenza di qualsiasi titolo abilitativo edilizio. Non solo interventi di manutenzione straordinaria per le parti strutturali di una casa, ma anche interventi di ristrutturazione, risanamento e restauro.
Per gli interventi al di sotto del 5% non servirà neanche presentare richiesta formale, visto che l’intervento verrà considerato “regolare e non da sanare”. Per il 20% di cubatura, a meno di eccezioni previste dai piani regionali, sarà possibile ottenere la sanatoria (aggiungendo anche il 5% sanato de facto, quindi arrivando al 25%. L’importo massimo da pagare è di 5.164 euro (e un minimo di 516), come previsto dall’articolo 37 comma 4 del dpr 380 del 2001 (testo unico edilizia). Dalla sanatoria, infine, sono escluse le costruzioni “interessate da interventi edilizi totalmente abusivi per i quali sono stati emessi i relativi ordini di demolizione”.
Il testo del nuovo articolo nel decreto Emergenze
Ecco quindi il testo integrale dell’articolo 39 ter del decreto Emergenze, approvato in prima lettura alla Camera e da lunedì al vaglio delle Commissioni riunite Lavori pubblici e Ambiente del Senato. Un articolo che modifica il decreto Terremoto approvato a luglio.
1. All’articolo 1-sexies del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. In caso di interventi edilizi sugli edifici privati nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, realizzati prima degli eventi sismici del 24 agosto 2016 in assenza di titoli edilizi nelle ipotesi di cui all’articolo 22, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o in difformità da essi, e nelle ipotesi di cui al comma 1-bis del presente articolo, il proprietario dell’immobile, pur se diverso dal responsabile dell’abuso, può presentare, anche contestualmente alla domanda di contributo, richiesta di permesso o segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria, in deroga alle previsioni degli articoli 36, comma 1, 37, comma 4, e 93 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, avendo riguardo a quanto rappresentato nel progetto di riparazione o ricostruzione dell’immobile danneggiato e alla disciplina vigente al momento della presentazione del progetto. È fatto salvo, in ogni caso, il pagamento della sanzione di cui ai predetti articoli 36 e 37, comma 4, il cui importo non può essere superiore a 5.164 euro e inferiore a 516 euro, in misura determinata dal responsabile del procedimento comunale in relazione all’aumento di valore dell’immobile, valutato per differenza tra il valore dello stato realizzato e quello precedente all’abuso, calcolato in base alla procedura prevista dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. L’inizio dei lavori è comunque subordinato al rilascio dell’autorizzazione statica o sismica, ove richiesta»;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Il comma 1 del presente articolo trova applicazione anche nei casi previsti dalle norme regionali attuative dell’intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra lo Stato, le regioni e gli enti locali, sull’atto concernente misure per il rilancio dell’economia attraverso l’attività edilizia, di cui al provvedimento della Conferenza unificata 1° aprile 2009, n. 21/CU, ovvero dalle norme regionali vigenti in materia di urbanistica e di edilizia. In tale caso il contributo non spetta per la parte relativa all’incremento di volume. Il presente articolo non trova applicazione nel caso in cui le costruzioni siano state interessate da interventi edilizi totalmente abusivi per i quali sono stati emessi i relativi ordini di demolizione»;
c) al comma 3, secondo periodo, dopo la parola: «unitamente» sono inserite le seguenti: «al permesso di costruire o»;
d) al comma 6, quarto periodo, dopo le parole: «è rilasciata» sono inserite le seguenti: «dal competente ufficio regionale o».
(aggiornato alle 19)