Il Commissario, "Si apra una riflessione operativa cheriguarda il ruolo delle coperture assicurative a fronte delle catastrofi naturali."
La normativa introdotta con il Decreto-legge n. 212/2023, approvata il 29 dicembre, relativa al Superbonus 110%, è stata ufficialmente convertita in legge, con la recente approvazione in
Senato.
La norma consente di proseguire, senza modifiche o limitazioni di nessun tipo, con la cumulazione del contributo sisma con il superbonus per la riparazione degli immobili danneggiati da eventi sismici fino al 31 dicembre 2025. Inoltre, la possibilità di continuare a beneficiare dello sconto in fattura e della cessione del credito di imposta rimane invariata per gli interventi di ricostruzione post sisma sempre fino al 31 dicembre 2025, oltre agli importi che eccedono i contributi previsti per la ricostruzione. Difatti, l’art.2 comma 1 della presente legge non riguarda e non inficia in alcun modo gli interventi di ricostruzione e riparazione post sisma del 2016.
L’obiettivo è quello di facilitare e accelerare i processi di ricostruzione nei territori colpiti, beneficiando di
specifici vantaggi fiscali e di sostegno economico fino alla fine del 2025.
“Una notizia importante, che conferma l’impegno del Governo e del Parlamento nel sostegno alla
ricostruzione. L’ennesima dimostrazione della sensibilità del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni che
ha ritenuto, nella riforma del Superbonus, di mantenere la misura in modo specifico per i territori del
cratere 2016 in modo tale che si possa continuare a cumulare il Superbonus con il contributo di
ricostruzione – dichiara il Commissario alla Riparazione e Ricostruzione Sisma 2016 Guido Castelli. Non solo si potranno continuare ad applicare le detrazioni fiscali, ma sarà inalterata anche l’opzione dello sconto in fattura e della cessione del credito d’imposta. In questi mesi abbiamo fatto sì che la norma potesse essere pienamente operativa, grazie ai Protocolli di intesa con gli istituti di credito che hanno reso disponibile un plafond di 1 miliardo di euro, e l’ottimizzazione delle linee guida in collaborazione con l’Agenzia delle Entrate”.
I contribuenti che hanno ottenuto dei vantaggi fiscali per lavori di ristrutturazione iniziati dopo l’entrata
in vigore della norma, devono, entro un anno dal completamento di questi lavori, stipulare una polizza
assicurativa che copra i danni causati da disastri naturali o catastrofi. Indicazioni più dettagliate verranno
fornite in seguito attraverso un decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze e del Ministro delle
Imprese e del Made in Italy.
“Ma è importante – aggiunge il Commissario Castelli – che si sia aperta una riflessione operativa che
riguarda il ruolo delle coperture assicurative a fronte delle catastrofi naturali. Mutualizzare il rischio è la
modalità principale per affrontare la fragilità sismica (ma anche idrogeologica) del nostro territorio. Il
ruolo che possono giocare le compagnie di assicurazione definiscono un altro ambito di preziosa
collaborazione tra pubblico e privato. Una conferma di quanto le attività di ricostruzione e rigenerazione
nel cratere del sisma 2016 (il più grande cantiere d’Europa) si pongano come laboratorio e occasione di
sperimentazione di buone pratiche e di progettualità per il Paese. Anche per questo abbiamo intenzione
di aprire un confronto con l’associazione delle compagnie assicurative, ANIA”.
Le disposizioni si applicano anche agli immobili danneggiati da eventi meteorologici avvenuti a partire dal
15 settembre 2022, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza.