Problemi in vacanza? Ecco tutti i consigli dell'Adoc per i rimborsi - Tuttoggi.info

Problemi in vacanza? Ecco tutti i consigli dell'Adoc per i rimborsi

Redazione

Problemi in vacanza? Ecco tutti i consigli dell'Adoc per i rimborsi

Gio, 01/09/2011 - 12:16

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L'estate sta volgendo al termine e, in molti casi, il rientro è accompagnato da lamentele e danni subiti durante le vacanze. Per far fronte a simili casi, l'associazione dei consumatori Adoc ha pubblicato un vademecum di consigli su come ottenere rimborsi e risarcimento dei danni subiti in vacanza.

“Sono sempre più in aumento i consumatori che lamentano un danno o disservizio subito durante le proprie vacanze, con questa guida vogliamo dare la possibilità a chi si sente danneggiato di far valere i propri diritti le vacanze sono un diritto dei consumatori, se vengono rovinate è legittimo pretendere il risarcimento”, scrivono dall'associazione. “L'Associazione assolverà ai suoi compiti di assistenza e ausilio ai consumatori in viaggio, con consigli, suggerimenti e interventi diretti tramite un numero di telefonia mobile (3356975877) che varrà per tutto il territorio regionale. Offriremo inoltre assistenza ai turisti stranieri in visita in Umbria tramite il call center “Help Tourist” contattabile via email in cui potranno segnalare prezzi e situazioni anomale che hanno patito durante il soggiorno nella nostra regione.

Il Vademecum dell'Adoc:

Rimborsi: per spese effettuate e non dovute, per mancata prestazione di servizi e per giorni di vacanza non usufruiti. La contestazione deve essere effettuata entro 10 giorni lavorativi dalla data del rientro e va indirizzata al tour operator o all'agenzia, con raccomandata con avviso di ricevimento, allegando tutta la documentazione utile: depliant, copia del contratto, foto o filmati del luogo, ricevute di pagamenti extra, denunce per furti o danneggiamenti, certificati medici,
dichiarazioni scritte, testimonianze ecc. In caso di risposta negativa è possibile ricorrere al Giudice di Pace. Con Fiavet e Astoi esistono accordi per la conciliazione ( parti sicuro) in caso di controversia. In questo caso è possibile rivolgersi all'Adoc per ottenere maggiori informazioni.

Danno morale: Risarcimenti: la Corte di Giustizia europea ha riconosciuto (procedimento C-168/00) il diritto al risarcimento per danno morale da vacanza rovinata, specialmente se questa e' in relazione a particolari circostanze (ad esempio un viaggio di nozze). La richiesta segue la stessa procedura prevista per i rimborsi. E' preferibile optare per un tour operator italiano, eventuali richieste di risarcimento sono più facilmente gestibili in questo caso. Se le prenotazioni sono fatte on line è bene controllare che la sede dell'operatore turistico sia in Italia.

Perdita bagaglio: Nel caso di perdita totale e/o definitivo smarrimento e/o distruzione dei bagagli, a ciascun passeggero spetta un indennizzo massimo di 1.000 DSP, equivalenti a circa 1.164 euro, mentre nel caso in cui i bagagli sono stati rinvenuti solo dopo il rientro dalla vacanza, andranno valutate le conseguenze patrimoniali subite dai passeggeri. Innanzitutto occorre presentare una denuncia di smarrimento presso l'Ufficio oggetti smarriti dell'aeroporto di arrivo, dove vi verrà fatto compilare l'apposito modulo P I.R. (Property Irregularity Report). Se il bagaglio non vi viene riconsegnato entro i 21 giorni successivi, inoltrate una richiesta di risarcimento danni per smarrimento bagaglio all'Ufficio Relazioni Clientela e/o Assistenza Bagagli della compagnia aerea con la quale avete viaggiato.

Se vi viene riconsegnato in ritardo, inviate ad ogni modo una richiesta di risarcimento delle eventuali spese sostenute per il bagaglio riconsegnato in ritardo. Tale richiesta fa fatta entro 21 giorni dalla data di effettiva avvenuta riconsegna del bagaglio. Nell'uno e nell'altro caso bisogna predisporre e allegare la seguente documentazione: – codice di prenotazione del volo in caso di acquisto via internet oppure originale della ricevuta in caso di biglietto cartaceo; – originale del PIR rilasciato in aeroporto; – originale del talloncino di identificazione del bagaglio e prova dell'eventuale avvenuto pagamento dell'eccedenza bagaglio; – elenco del contenuto del bagaglio nel caso di bagaglio smarrito; – elenco dell'eventuale contenuto mancante nel caso di bagaglio ritrovato; – originali degli scontrini e/o ricevute fiscali nei quali sia riportata la tipologia della merce acquistata (in relazione alla durata dell'attesa) in sostituzione dei propri effetti personali contenuti nel bagaglio; – indicazione delle coordinate bancarie complete: nome del titolare del conto corrente, nome e indirizzo della banca, codici IBAN, ABI, CAB, numero di C/C codice SWIFT nel caso di conto estero; – se i suddetti dati non si riferiscono all'intestatario della pratica, specificare anche l’indirizzo di residenza, numero di telefono, numero di fax (se disponibile), indirizzo e-mail (se disponibile). Se invece il vostro bagaglio risulta danneggiato la richiesta di risarcimento va presentata: – entro 7 giorni dalla data di apertura del P.I.R. in caso di danneggiamento e manomissione evidente; – entro 7 giorni dalla data di riconsegna in caso danneggiamento o manomissione occulta. Questa la documentazione che dovete predisporre: – codice di prenotazione del volo in caso di acquisto via internet oppure l’originale della ricevuta in caso di biglietto cartaceo; – originale del PIR rilasciato in aeroporto; – originale del talloncino di identificazione del bagaglio; – elenco del contenuto del bagaglio che abbia eventualmente riportato danni; – indicazione delle coordinate bancarie complete: nome del titolare del conto corrente, nome e indirizzo della banca, codici IBAN, ABI, CAB, numero di C/C, codice SWIFT nel caso di conto estero. La compagnia aerea è responsabile anche se il suo comportamento è esente da colpa, salvo: – un difetto inerente al bagaglio stesso; – che la compagnia medesima dimostri che la responsabilità del danno è imputabile al passeggero o che lo stesso vi ha contribuito per negligenza, atto illecito od omissione. Il risarcimento si limita ai danni materiali, mentre sono esclusi i danni immateriali (es. risarcimento da rovinata vacanza). In caso di ritardata consegna o perdita del bagaglio saranno in particolare risarciti gli acquisti per beni di prima necessità (in sostituzione dei propri effetti personali contenuti nel bagaglio), allegando gli originali degli scontrini o ricevute fiscali. Per quanto riguarda l'entità del risarcimento occorre distinguere tra le Compagnie aeree comunitarie che aderiscono alla Convenzione di Montreal del 1999 (la maggior parte) e quelle che invece non vi aderiscono. Nel primo caso il passeggero ha diritto ad un risarcimento fino 1.000 DSP (Diritti Speciali di Prelievo), pari a circa 1.164 per ciascun bagaglio registrato e in relazione al danno effettivamente subito.

Nel secondo l'entità del risarcimento è limitata a 17 DSP, pari a circa 19euro per kg di bagaglio trasportato. In entrambi i casi è possibile aumentare il livello del risarcimento mediante la cosiddetta “dichiarazione di valore” e previo pagamento di un'apposita tariffa aggiuntiva da parte del passeggero.

Il diritto di risarcimento si prescrive nel termine di due anni. ALITALIA- dal 23 agosto la compagnia di bandiera in sostituzione dello 06.2222 attiverà per il proprio Customer Center un 892, ovvero un numero a tariffa maggiorata. Così, ai 6euro di sovrapprezzo per l'acquisto di un biglietto acquistato telefonicamente, si aggiungeranno anche questi ulteriori costi: in pratica, chiamando da rete mobile, a seconda dell'operatore telefonico si spenderà dai 12 ai 15,5 centesimi di euro per lo scatto alla risposta, e da un minimo di 48 centesimi (operatore Tim) ad un massimo di 180 centesimi (operatore H3G-Tre) per ogni minuto di conversazione., a favore delle operazioni on line, si è scelta con tutta evidenza la soluzione più penalizzante per i consumatori, in quanto a parità di servizio offerto, i prezzi decolleranno. Infatti, chi vigilerà per impedire le inutili ma redditizie attese al telefono? Nel merito, la fusione tra Alitalia e AirOne ha di fatto creato una sostanziale condizione di monopolio per le tratte nazionali che oggi non può tradursi in un guadagno illegittimo a scapito dei consumatori che decidono di rivolgersi al Customer Center Alitalia. Al riguardo, le Associazioni chiedono all'Antitrust l'avvio di una istruttoria per verificare un eventuale abuso di posizione dominante. Risulta inoltre del tutto inaccettabile avviare prima il servizio e poi richiedere ai singoli operatori telefonici di calmierare le tariffe a 49 centesimi di euro/min, come da comunicazioni ufficiali Alitalia, un livello comunque elevato per chi dovrebbe offrire un servizio volto a far volare i propri clienti, e non a farli parlare a telefono.

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