Lavoratrice No vax sospesa da cooperativa fa ricorso al Tribunale di Terni che però le dà torto: "Effetti sue azioni possono ricadere su altre persone"
Una operatrice socio sanitaria (Oss) di Terni era stata sospesa dal lavoro, con contestuale sospensione dello stipendio, perché non si era voluta vaccinare contro il Covid-19. Ma la No Vax ha contestato la decisione del datore di lavoro – la cooperativa Actl – ed ha presentato ricorso al giudice del lavoro di Terni. Che nei giorni scorsi le ha dato torto.
La notizia è riportata dai quotidiani nazionali.
Oss No vax, cooperativa sospende lavoro e stipendio
Tutto è iniziato a febbraio scorso, quando l’operatrice socio-sanitaria, impegnata nell’assistenza di anziani non autosufficienti, non si è voluta sottoporre al vaccino. La motivazione della No Vax era quella di non conoscere gli effetti e le possibili controindicazioni, trattandosi di trattamento sanitario di natura sperimentale. La donna era stata dunque ritenuta non idonea al lavoro dal medico aziendale. La cooperativa a quel punto l’aveva sospesa dal lavoro e dallo stipendio. Un provvedimento inizialmente di 2 anni, poi ridotto dalla Usl Umbria 2 fino al 31 dicembre 2021.
Il ricorso rigettato dal giudice
L’oss si è quindi rivolta al Tribunale di Terni. Con il giudice del lavoro Michela Francorsi che però le ha dato torto. Il giudice ha infatti rigettato il ricorso (spese di lite compensate).
Nella sentenza, il magistrato scrive che “il prestatore di lavoro, nello svolgimento della prestazione lavorativa, è tenuto non solo a mettere a disposizione le proprie energie lavorative, ma anche ad osservare precisi doveri di cura e sicurezza per la tutela dell’integrità psico-fisica propria e di tutti i soggetti terzi con cui entra in contatto“.
“Effetti delle sue azioni possono ricadere su altre persone”
E poi: “Allo stesso modo è imposto al lavoratore l’obbligo di prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni od omissioni, nonché quello di osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro e di utilizzare i dispositivi di protezione messi a disposizione”.
Il giudice ritiene quindi legittimo il provvedimento della cooperativa ternana nel sospendere il rapporto di lavoro temporaneamente.