"Multe illegittime sulle strisce blu" / Avvocato si "ribella" - Tuttoggi.info

“Multe illegittime sulle strisce blu” / Avvocato si “ribella”

Redazione

“Multe illegittime sulle strisce blu” / Avvocato si “ribella”

Ven, 21/03/2014 - 16:58

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Sara Minciaroni

Multare per divieto di sosta un'auto sulle strisce blu che espone un tagliando del parchimetro scaduto è illegittimo. Lo chiarisce una circolare del ministero dei Trasporti che porta la data del 2010. Eppure ancora oggi molti automobilisti si ritrovano sul parabrezza l'amara sorpresa di una multa per violazione al codice della strada che di fatto non è appropriata, perché al conducente ritardatario andrebbe fatta pagare solo la differenza dovuta per il tempo di sosta usufruito.

Multe illegittime. A sollevare il caso a Perugia è stato l'avvocato Cristina Rastelli che lo scorso 12 marzo ha parcheggiato la sua auto in Via Marconi per andare in udienza e ha pagato il parcheggio esponendo il relativo tagliando, con validità fino alle ore 9.56 ritenendo che l'udienza dinanzi al Giudice di Pace fissata per le ore 9.00 non si protraesse oltre. “Purtroppo l'udienza – spiega l'avvocato – si è protratta oltre tale orario ma di certo non potevo fare rientro al veicolo per prolungare la sosta allontanandomi dall'udienza. Al mio rientro, ho visto un operatore Sipa che si aggirava intorno ai veicoli in sosta. Premetto che non aveva ancora elevato alcuna multa, forse sapendo bene che era illegittimo farlo, visto il parere vincolante del Ministero dei Trasporti. Ma nulla – continua – ha anche cercato di spiegargli le ragioni del mio ritardo e gli ho rammentati la circolare ed il parere del Ministero ma lui mi ha consegnato il preavviso di pagamento”. A conforto delle sue ragioni l'avvocato Rastelli spiega: “Nel preavviso che ho ricevuto infatti si parla di violazione 'senza esporre il titolo di pagamento' e solo nelle note si dica 'tagliando scaduto'. Questo forse secondo la Sipa basta per giustificare il suo illegittimo operato”.

Una questione di principio. Poi l'avvocato, ovviamente a questo punto motivata da ragioni di principio si è diretta all'ufficio contravvenzioni della Polizia Municipale, “Mi hanno detto che purtroppo non potevano annullare il preavviso atteso che purtroppo troppo spesso capita che cittadini si rivolgano ai loro uffici per 'errori' degli operatori della Sipa s.p.a. e che comunque il preavviso ancora non gli era stato passato” e qui inizia la trafila, perchè all'avvocato Rastelli suggeriscono di rivolgersi direttamente alla Sipa. “Un incaricato mi ha detto che non poteva fare nulla e, alla richiesta di parlare con un responsabile, ha risposto che non era in sede e dovevo richiamare”. E allora l'avvocato si è messo a scrivere, riportando l'attenzione su un argomento molto sentito da tanti cittadini. “Ad oggi non hanno risposto ed anzi i vigili mi hanno detto che la multa non verrà annullata, ma che se voglio posso fare ricorso al giudice di pace quando arriverà verbale, che è il solo atto impugnabile. Il verbale ovviamente arriverà maggiorato anche delle spese di notifica e dovrò pagare 37 euro per fare ricorso al giudice di pace. Gli ho fatto presente, che è assurdo dover fare ricorso, dovendo peraltro pagare 37 euro per il contributo unificato per l'iscrizione della causa, quando non vi è stata alcuna violazione del codice della strada come ha statuito il Ministero dei Trasporti con la circolare ministeriale del 2010 e anche pochi giorni fa in seguito ad un interrogazione parlamentare”. E poi un finale tragicomico: “L'operatore mi ha risposto che lo sanno che ci sono queste circolari ma che non valgono nulla. A questo punto andrò fino in fondo per una questione di principio enon di soldi, visto che la sola iscrizione al ruolo è più costosa della multa stessa (28 euro)”.

Cosa dice la legge. “La sanzione di cui all’art. 7 c. 15 del Nuovo Codice della Strada si applica nel caso in cui la sosta sia vietata ovvero limitata nel tempo regolamentata secondo la categoria dei veicoli. Qualora la sosta sia consentita senza limitazioni di tempo, ancorché assoggettata a pagamento, non ricorrono le condizioni per l’applicazione della sanzione di cui all’art. 7 c.15. Se la sosta viene effettuata omettendo l’acquisto del ticket orario, deve essere necessariamente applicata la sanzione di cui all’art. 7 c.14 del Codice. Se invece viene acquistato il ticket, ma la sosta si prolunga oltre l’orario di competenza non si applicano sanzioni ma si da corso al recupero delle ulteriori somme dovute, maggiorate dalle eventuali penali stabilite da apposito regolamento comunale, ai sensi dell’art. 17 c. 132 della legge n. 127/1997”. Insomma applicare la sanzione per divieto di sosta a chi ha il tagliando scaduto non è giuridicamente giustificabile, in quanto “l’eventuale evasione tariffaria non configura violazione alle norme del Codice, bensì una inadempienza contrattuale, da perseguire secondo le procedure”.

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