Entro il prossimo 16 giugno deve essere effettuato il pagamento del conguaglio della Tasi 2015. Si tratta della differenza dovuta da coloro che con riferimento alle scadenze dell’anno scorso, hanno effettuato i versamenti utilizzando le vecchie aliquote relative al 2014 e non quelle fissate ad hoc per il 2015.
In particolare per l’abitazione principale la detrazione complessiva per il 2015 è stata fissata a 25 (prima era 50 euro) ferma restando l’aliquota del 2 per mille. Per tutti gli altri immobili l’aliquota è stata aumentata dello 0,50 per mille. Unica a non subire variazioni è stata l’aliquota per le unità immobiliari a disposizione, pari all’1 per mille.
Per il versamento del conguaglio Tasi 2015 si utilizza come di consueto il modello F24, indicando il codice tributo per il quale si paga (abitazione principale 3958, altri immobili 3961, aree fabbricabili 3960), mettendo la croce sia su Acconto che su Saldo, indicando il codice ente D653 e l’anno 2015.
Entro il medesimo termine del 16 giugno va effettuato anche il pagamento dell’acconto Imu e Tasi 2016 con le modalità, le esenzioni e le riduzioni introdotte dalla normativa per quest’anno. Il servizio fiscalità sugli immobili è a disposizione per ogni chiarimento.
Dall’anno 2016 non sono soggetti al pagamento della Tasi:
– gli immobili destinati ad abitazione principale e le relative pertinenze, fatta eccezione per quelli classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per i quali invece continuano ad essere dovute sia l’Imu, sia la Tasi; tale esenzione riguarda anche gli utilizzatori e gli inquilini, cioè coloro che conducono in comodato o in affitto un appartamento e che lo utilizzano quale propria abitazione principale (in questo caso però il proprietario che concede in comodato o in affitto deve pagare il suo 70% di imposta con il criterio di legge);
-l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
-l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (Aire), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso;
– le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al requisito richiesto della residenza anagrafica;
-i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008;
-la casa coniugale assegnata all’ex coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
-l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
Il Comune di Foligno ha inoltre esentato dal pagamento della Tasi gli immobili inagibili e/o inabitabili e gli immobili strumentali all’agricoltura.
Sono soggetti sia a Imu che a Tasi
– gli immobili destinati ad abitazione principale e le relative pertinenze classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9:
– con il beneficio della riduzione del 50% della base imponibile per entrambi i tributi, le unità immobiliari concesse in comodato con contratto registrato all’Agenzia delle Entrate a parenti alle seguenti condizioni:
*comodante e comodatario devono essere parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio o figlio/genitore);
*l’unità immobiliare concessa in comodato non deve essere classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
*l’unità immobiliare deve essere utilizzata dal comodatario come propria abitazione principale;
* il comodante deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato;
* il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, può possedere nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, purché non si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
* oltre all’immobile destinato a propria abitazione principale e a quello concesso in comodato, il comodante non deve possedere altri immobili destinati a uso abitativo in Italia.
L’esistenza dei suddetti requisiti è attestata mediante presentazione della Dichiarazione Imu.
-tutte le altre categorie di immobili.
Per l’anno 2016 sono stati approvati dal Consiglio comunale i regolamenti Imu e Tasi che recepiscono le innovazioni introdotte dalla normativa.
Il servizio fiscalità sugli immobili del Comune di Foligno è a disposizione per ogni approfondimento o chiarimento sull’applicazione di Imu e Tasi.