“FESTIVAL DEI 2 MONDI”: ECCO TUTTA LA SENTENZA E QUANTO DOVRA’ PAGARE FRANCIS MENOTTI - Tuttoggi.info

“FESTIVAL DEI 2 MONDI”: ECCO TUTTA LA SENTENZA E QUANTO DOVRA’ PAGARE FRANCIS MENOTTI

Redazione

“FESTIVAL DEI 2 MONDI”: ECCO TUTTA LA SENTENZA E QUANTO DOVRA’ PAGARE FRANCIS MENOTTI

Lun, 16/06/2008 - 23:18

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di Carlo Ceraso

E’ una sentenza lunga, lunghissima quella emessa stamattina dal giudice Angelo Antonio Petuzzi del Tribunale di Spoleto che ha respinto la richiesta di Francis Meotti circa la proprietà del marchio “Festival dei Due Mondi”. Ma anche una sentenza tecnica, per molti aspetti destinata ad esser più compresa dagli addetti ai lavori che dai comuni mortali.

Leggendola si apprende però che al fianco della Fondazione (difesa dagli avvocati Vittorio Ripa di Meana, Domenico Luca Sordino e Antonino Montelione) si erano costituiti in giudizio anche il Comune di Spoleto insieme alle Associazioni di categoria di Ascom, Confesercenti, Cna, ConSpoleto e Confindustria tutti rappresentati dall’avvocato Massimo Marcucci. Tutti avevano firmato la propria delega ma non tutti, stando a quanto dichiarato in serata, avevano ben compreso che si trattasse di una vera e propria opposizione alle richieste di Francis. Ma veniamo alla sentenza, che ha visto fallire l’ennesimo tentativo di conciliazione proposto alle parti dal giudice fiorentino.Il giudice ha quindi riconosciuto le teorie dei difensori degli enti pubblici.

Le ragioni della Fondazione… – Prima fra tutte quella secondo la quale Gian Carlo Menotti, il 31 gennaio 1986, costituendo insieme ad altri la Fondazione denominata “Festival dei Due Mondi” aveva di fatto acconsentito sia all'uso da parte dell'ente della denominazione “Festival dei Due Mondi”, sia alla possibilità che esso organizzasse direttamente la manifestazione al fine di assicurarne la sua continuità, così come previsto nello Statuto. Nè può significare molto, secondo il giudice, che la Fondazione nel 1991 avesse proposto l’acquisto del marchio a Menotti in quanto, dice il giudice, “Ciò non significa, tuttavia, che la fondazione resistente non fosse comunque titolare del diritto di utilizzare tale marchio come denominazione e, in via sussidiaria, anche di organizzare la manifestazione”

e quelle del Comune – l’Avvocato Marcucci ha altresì sostenuto che la città di Spoleto è il vero titolare del diritto di organizzare la manifestazione “essendo il Festival dei Due Mondi nato per sua iniziativa nel 1958, come riconosciuto all'atto della costituzione della prima fondazione”.

Il pagamento delle spese processuali – il Tribunale ha così rigettato tutte le domande di Francis Menotti condannandolo a liquidare € 4.214 (più le spese forfettarie, Iva e Cpa) ai legali della Fondazione e € 3.914 all’avvocato del Comune e delle Associazioni di categoria. Respinta invece la richiesta della Fondazione che pretendeva la condanna dell’Associazione di Menotti al risarciemnto del “danno per responsabilità processuale aggravat”.

Possibile ricorso? – Impossibile conoscere se ci saranno delle ulteriori iniziative giudiziarie da parte di Menotti e dei suoi legali (gli avvocati Di Gravio, Marzano, Cavalieri e Passagnoli) che è probabile studieranno comunque la ‘pratica’. Due le strade che si potranno perseguire. O il ricorso ad un arbitrato o l’appello dinnanzi ad un collegio giudicante. La sentenza – Ecco di seguito la sentenza emessa questa mattina dalla Sezione specializzata del Tribunale di Firenze:

“Il TRIBUNALE DI FIRENZE

Sezione specializzata in materia di proprietà industriale ed intellettuale

in persona del giudice Angelo Antonio Pezzuti, ha pronunciato la seguente ORDINANZA nella causa iscritta nel ruolo generale nell'anno 2008 al numero 8086, tra

ASSOCIAZIONE FESTIVAL DEI DUE MONDI e MENOTTI Francis rappresentati e difesi dall'avvocato l'avvocato Valerio Di Gravio, dall'avvocato Paolo Marzano, dall'avvocato Francesca Cavalieri e dall'avvocato Maddalena Passagnoli e

FONDAZIONE FESTIVAL DEI DUE MONDI – ONLUS rappresentata e difesa dall'avvocato Vittorio Ripa di Meana, dall'avvocato Domenico Luca Scordino e dall'avvocato Antonino Montelione

e COMUNE DI SPOLETO, CONFARTIGIANATO DI PERUGIA, CONFESERCENTI DI SPOLETO, CONFEDERAZIONE NAZIONALE ARTIGIANI DI SPOLETO – C.N.A., ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI SPOLETO CONFCOMMERCIO, CONSORZIO C.O.N. SPOLETO SPOLETO e CONFINDUSTRIA PERUGIA – SEZ. DI SPOLETO E VALNERINA tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Massimo Marcucci

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Le richieste e le argomentazioni dei ricorrenti.

L'Associazione Festival dei Due Mondi e Francis Menotti, con ricorso depositato il 20 maggio 2008, hanno chiesto al Tribunale di Firenze di inibire alla Fondazione Festival dei Due Mondi l'uso dell'espressione “Festival dei Due Mondi”, sia come propria denominazione, sia come marchio o segno distintivo per la realizzazione della manifestazione denominata “Spoleto 51 Festival dei Due Mondi”. Inoltre, i ricorrenti hanno domandato al Tribunale di inibire alla fondazione resistente qualsivoglia uso dell'espressione “Spoleto 51” , inibendo – anche per tale ragione – alla medesima di organizzare la manifestazione denominata “Spoleto 51 Festival dei Due Mondi” e di “di trattenere il contributo statale previsto dalla L. 418/1990”. Infine, i ricorrenti hanno richiesto l'inibizione all'uso dei nomi a dominio www.festivaldispoleto.com e www.festivaldispoleto.it e la pubblicazione del provvedimento sui principali quotidiani nazionali e locali.

A sostegno della domanda, i ricorrenti hanno dedotto:

– che Giancarlo Menotti l'8 maggio 1964 aveva presentato la domanda di brevetto per marchio di impresa avente ad oggetto l'espressione “Festival dei Due Mondi”;

– che, il 19 aprile 1967, si era costituita, con la partecipazione di Giancarlo Menotti, l'Associazione Festival dei Due Mondi al fine di organizzare con maggiore efficienza il festival;

– che, il 31 gennaio 1986, era stata costituita la Fondazione Festival dei Due Mondi allo scopo di sostenere le attività culturali dell'associazione;

– che, con legge n° 418 del 15 dicembre 1990, era stato previsto il versamento da parte dello Stato di un contributo annuale per l'organizzazione del festival avente quale destinatario la Fondazione Festival dei Due Mondi;

– che il 2 novembre 1993 Giancarlo Menotti aveva ceduto a Francis Menotti tutti i diritti di utilizzazione economica del marchio;

– che, tuttavia, il 26 gennaio 1994, la Fondazione Festival dei Due Mondi aveva depositato la domanda di registrazione del marchio “Festival dei Due Mondi”;

– che il 10 dicembre 2007, la Fondazione resistente aveva modificato il proprio statuto prevedendo l'organizzazione diretta del festival e escludendo le norme che prevedevano che tale organizzazione dovesse essere effettuata dalla ricorrente;

– che, da quel momento, la Fondazione Festival dei Due Mondi aveva posto in essere una serie di atti diretti all'organizzazione, a decorrere dall'anno in corso, all'organizzazione di un festival denominato “Spoleto 51 – Festival dei Due Mondi”.

Ciò posto i ricorrenti hanno sostenuto che l'Associazione Festival dei Due Mondi era l'unico soggetto legittimato all'uso del marchio “Festival dei Due Mondi”, per volontà di Giancarlo Menotti, successivamente confermata da Francis Menotti, e che, pertanto, la fondazione resistente tramite la registrazione della medesima espressione come marchio e la diretta organizzazione della manifestazione aveva posto in essere una condotta contraffattiva e, anche, una fattispecie di concorrenza sleale. Ancora i ricorrenti hanno precisato che, come anche indicato dal Tribunale di Spoleto nella sentenza n° 213 del 2004, il consenso all'uso da parte della fondazione resistente dell'espressione “Festival dei Due Mondi” era “stato dato entro ben precisi limiti e che il superamento di tali limiti” determinava l'illiceità della condotta. In ogni caso, i ricorrenti hanno dedotto che all'atto della sua costituzione la Fondazione “non aveva acquisito alcun permanente diritto all'uso” del segno distintivo “Festival dei Due Mondi” e che nulla poteva impedire a Francis Menotti di revocare il consenso all'uso di tale espressione.

Le difese della Fondazione Festival dei Due Mondi.

La Fondazione Festival dei Due Mondi si è costituita e ha chiesto il rigetto della domanda. La fondazione convenuta ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità delle domande avanzate dai ricorrenti:

a) essendo le stesse, per l'intero, coperte dal giudicato formatosi in seguito alla mancata impugnazione della sentenza n° 61 del 2008 del Tribunale di Perugia;

b) dovendo le medesime essere proposta innanzi alla Corte d'Appello di Firenze, quale giudice del merito, avendo essa pronunciato la sentenza non ancora definitiva n° 1676 depositata il 19 dicembre 2007, a ragione dell'invalidità dell'atto di acquiescenza contenuto nell'attuale ricorso. Nel merito, la Fondazione ha dedotto la sussistenza, da un lato, del proprio diritto ad organizzare, anche direttamente, il Festival dei Due Mondi “in forza dei diritti comunque spettanti ai suoi soci fondatori … ed in favore delle previsioni ad origine nello Statuto dell'ente” e, dall'altro, del proprio diritto ad utilizzare l'espressione “Festival dei Due Mondi” avendolo acquisito direttamente dal Comune di Spoleto ed essendo lo stesso stato riconosciuto anche da Giancarlo Menotti in sede di costituzione della Fondazione. Ancora, la Fondazione resistente ha precisato che la revoca dell'autorizzazione all'uso della denominazione non era più possibile, ai sensi dell'art. 15 del c.c., avendo la Fondazione ottenuto il riconoscimento e, comunque, avviato la propria attività e ha evidenziato la sussistenza del suo diritto a utilizzare la denominazione ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo n° 30 del 2005 e del suo diritto a utilizzare la denominazione ai sensi dell'art. 2571 del c.c. Dopo avere eccepito la carenza di strumentalità della richiesta di inibitoria all'uso del marchio “Spoleto 51”, l'assenza di interesse in ordine alla domanda diretta al ottenere l'inibitoria al trattenimento del contributo statale e il difetto di giurisdizione in ordine ad alcune domande che investivano dei provvedimenti amministrativi, la Fondazione Festival dei Due Mondi ha anche asserito l'inesistenza del pericolo rappresentato dai ricorrenti, evidenziata dal fatto che l'Associazione Festival dei Due Mondi, pur essendo a conoscenza delle circostanze di fatto esposte in ricorso già dal dicembre 2007, si è attivata solo alla fine del mese di maggio del 2008.

L'intervento di terzi e lo svolgimento del procedimento.

Questo giudice, non ritenendo sussistenti i presupposti per provvedere inaudita altera parte, ha convocato le parti per l'udienza dell'11 giugno 2008. Nel corso di tale udienza sono intervenuti in giudizio il Comune di Spoleto, insieme alla Confartigianato di Perugia, alla Confesercenti di Spoleto, alla Confederazione Nazionale Artigiani di Spoleto – C.N.A., all'Associazione Commercianti Spoleto Confcommercio, al Consorzio C.O.N. Spoleto Spoleto e alla Confindustria Perugia – Sez di Spoleto e Valnerina.

Il Comune di Spoleto e le associazioni di categoria sopra indicate, premesso il loro interesse a partecipare al giudizio, hanno chiesto il rigetto della domanda dell'associazione ricorrente asserendo che il ricorso andava proposto innanzi alla Corte d'Appello di Firenze, giudice già investito della causa di merito, e segnalando che, comunque, il ricorso era interamente coperto dal giudicato della sentenza del Tribunale di Perugina n° 6108 del 21 dicembre 2007.

Il Comune di Spoleto ha, quindi, dedotto di essere il vero titolare del diritto di organizzare la manifestazione essendo il Festival dei Due Mondi nato per sua iniziativa nel 1958, come riconosciuto all'atto della costituzione della prima fondazione. Gli intervenuti hanno, infine, negato la sussistenza del periculum in mora evidenziando che i comportamenti di uso abusivo dei segni distintivi erano assai risalenti nel tempo e che, comunque, già dal dicembre del 2007, si era a conoscenza dell'intenzione della Fondazione Festival dei Due Mondi di organizzare direttamente la manifestazione.

La causa, dopo un rinvio di due giorni, motivato dall'opportunità di consentire alla parte ricorrente di esprimere le sue difese circa le argomentazioni della resistente e degli intervenuti, all'esito della discussione e dopo il fallimento di un tentativo di conciliazione, è stata trattenuta in decisione.

Questioni processuali: il giudice competente a decidere la controversia.

Stabilisce l'art. 669 quater del c.p.c. che quando vi è causa pendente per il merito la domanda deve essere proposta al giudice della stessa. Il quarto comma della stessa norma precisa che, in pendenza dei termini per proporre l'impugnazione, la domanda si propone al giudice che ha pronunziato la sentenza. Per causa di merito deve, intendersi, tuttavia esclusivamente quella che abbia per oggetto l'accertamento delle pretese che si vuole cautelare e non una causa semplicemente connessa. Ciò posto occorre ritenere che vi sia causa pendente per il merito e che, quindi, il ricorso per misura cautelare debba essere proposto al giudice istruttore della stessa, solo quando vi sia una precisa identità di parti, di “petitum” e di “causa petendi” fra la causa già pendente e quella relativa alla misura cautelare (si confronti Trib. Roma, 2 novembre 1994 in Foro It., 1995, I, 1651). Pertanto la domanda cautelare può proposta nel corso di una causa solo se la prima è identica nel proprio oggetto alla domanda di merito del processo in cui viene inserita (così ancora Trib. Milano, 7 aprile 1993 in Giust. Civ., 1993, I, 1633).

Nel caso in esame, pur sussistendo identità di parti, non vi è l'eguaglianza nelle conclusioni e nelle ragioni delle domande. Invero, con la presente controversia, l'Associazione Festival dei Due Mondi e Francis Menotti hanno inteso richiedere, non solo l'inibitoria della Fondazione Festival dei Due Mondi all'uso dell'espressione “Festival dei Due Mondi” come denominazione dell'ente e come segno distintivo di una manifestazione, ma anche una serie di altre misure concernenti l'uso dell'espressione “Spoleto 51” in combinazione o meno con quella “Festival dei Due Mondi”, nonché l'inibizione all'organizzazione della manifestazione denominata “Spoleto 51 Festival dei Due Mondi”, al “trattenere il contributo statale previsto dalla L. 418/1990” e all'uso dei nomi a dominio www.festivaldispoleto.com e www.festivaldispoleto.it .

Differenti sono inoltre le ragioni della domanda. Deve, infatti, ritenersi che, a fondamento della causa promossa innanzi al Tribunale di Spoleto e ora decisa dalla Corte d'Appello di Firenze, non vi sia la richiesta di nullità del marchio, oggetto della domanda di registrazione depositata il 26 gennaio 1994 dalla Fondazione Festival dei Due Mondi, mentre l'odierna controversia è strumentale anche a tale decisione di merito.

Sul punto occorre ritenere che l'acquiescenza prestata dall'Associazione Festival dei Due Mondi alla sentenza del Tribunale di Spoleto n° 213 del 2004 nella parte in cui dichiara l'inammissibilità della domanda di nullità del marchio sia valida ed efficace.

Anche se si volesse ritenere che non siamo in presenza di un caso di acquiescenza espressa per difetto in capo ai difensori della parte ricorrente di una procura speciale che comprenda anche il potere di disporre del diritto in questione, occorrebbe tuttavia ritenere che l'acquiescenza risulta comunque da comportamenti incompatibili con la volontà di avvalersi dei mezzi di impugnazione. La proposizione del presente ricorso con le argomentazioni espresse in ordine alla pronuncia del Tribunale di Spoleto costituiscono ad avviso di questo giudice degli atti da quali si desume, in maniera precisa ed univoca, il proposito di non contrastare gli effetti giuridici della pronuncia. Le argomentazioni in ordine all'impossibilità di prestare acquiescenza alla decisione del Tribunale di Spoleto a ragione del contenuto della pronuncia della Corte d'Appello di Firenze non possono essere condivise. Invero, deve essere considerato che con la mancata impugnazione della sentenze in esame, comunque consegue il passaggio in giudicato del capo della sentenza del Tribunale di Spoleto che ha dichiarato l'inammissibilità della domanda diretta a ottenere la nullità del marchio registrato dalla Fondazione del Festival dei Due Mondi.

Questioni processuali: l'eccezione di giudicato.

La Fondazione Festival dei Due Mondi ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità delle domande avanzate dai ricorrenti essendo le stesse, per l'intero, coperte dal giudicato formatosi in seguito alla mancata impugnazione della sentenza n° 61 del 2008 del Tribunale di Perugia. Stabilisce l'art. 2909 del c.c. che l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa. Vi è generalmente coincidenza fra l'oggetto del giudicato sostanziale e l'oggetto del giudizio di merito. Perciò, l'estensione oggettiva e soggettiva del vincolo che ne deriva è determinata in base all'azione ed alla conseguente domanda di parte, tenendo conto dei relativi criteri di identificazione (personae, causa petendi, petitum). Il giudicato, pertanto, si forma, non su tutto ciò che il giudice possa avere affermato od esposto nella motivazione dell'iter decisorio, ma soltanto sull'accertamento di fatti, di situazioni o di rapporti, che abbia costituito oggetto effettivo di deliberazione e di pronunzia.

Ne sono esclusi: a) i meri fatti storici, strumentalmente accertati e ricostruiti dal giudice nella cognizione della domanda; b) i singoli fatti giuridici (costitutivi, impeditivi, modificativi od estintivi), allegati dalle parti a fondamento della domanda o dell'eccezione; c) le questioni pregiudiziali, conosciute dal giudice incidenter tantum.

Ne consegue, pertanto, che la pronuncia del Tribunale di Perugia copre esclusivamente la questione relativa alla sussistenza del diritto da parte dell'Associazione Festival dei Due Mondi di ottenere, senza necessità di una previa convenzione tra le parti, il pagamento dell'intero contributo statale erogato ai sensi della legge n° 418 del 1990. Occorre invece escludere che le argomentazioni espresse in sede di motivazione richiamate da parte resistente in ordine al diritto della fondazione convenuta all'organizzazione diretta del festival possano essere oggetto di giudicato.

Il diritto della Fondazione ad usare l'espressione “Festival dei Due Mondi”.

– 1 – Il 31 gennaio 1986, Giancarlo Menotti insieme ad altri soggetti ha costituito una fondazione denominata “Festival dei Due Mondi”. Lo statuto della fondazione, al momento della sua approvazione, dava atto della circostanza che la manifestazione era organizzata, all'epoca, dall'Associazione Festival dei Due Mondi e che alla realizzazione della medesima provvedeva, al momento, la stessa associazione. Tuttavia, già all'atto della costituzione, lo statuto imponeva alla Fondazione, nell'intento di assicurare lo scopo principale della medesima “di assicurare continuità alla Manifestazione spoletina denominata Festival dei Due Mondi”, la possibilità di provvedere “anche direttamente, alla realizzazione della Manifestazione”.

– 2 – Le disposizioni dello statuto e dell'atto costitutivo di una persona giuridica hanno natura negoziale e sono regolate dai principi generali del negozio giuridico, salve le regole imposte dai particolari caratteri propri dell'atto di fondazione. In particolare il negozio di fondazione è un atto unilaterale a natura negoziale. La fondazione può essere costituita da uno o più fondatori, nel qual caso si avrà una pluralità di negozi unilaterali. Pertanto, nell'interpretazione di tali disposizioni, deve farsi applicazioni delle regole dettate dagli articoli 1362 e seguenti del c.c., utilizzando in particolare le disposizioni relative all'interpretazione oggettiva. In tal senso deve ritenersi che, al momento della costituzione della fondazione, Giancarlo Menotti ha espressamente acconsentito sia all'uso da parte dell'ente della denominazione “Festival dei Due Mondi”, sia alla possibilità che esso organizzasse direttamente la manifestazione al fine di assicurarne la sua continuità. L'aver creato, da parte di Giancarlo Menotti, una fondazione denominata “Festival dei Due Mondi” ha comportato necessariamente l'attribuzione in capo all'ente il diritto di usare tale espressione quale denominazione. Parimenti, Giancarlo Menotti, approvando le norme dello statuto, ha riconosciuto anche la possibilità per la Fondazione di organizzare direttamente la manifestazione recante la stessa denominazione.

– 3 – La circostanza che, in precedenza, Giancarlo Menotti abbia “costituito” un'associazione al fine di organizzare il Festival dei Due Mondi non significa che il medesimo abbia, prima della costituzione della fondazione resistente, già disposto del proprio diritto. L'esame dell'atto costitutivo della fondazione e del suo statuto permettono infatti di comprendere il ruolo complementare e sussidiario attribuito a quest'ultima nell'organizzazione della manifestazione e, quindi, la piena compatibilità tra i diversi atti di disposizione.

– 4 – La circostanza che la Fondazione Festival dei Due Mondi abbia, nel corso dell'anno 1991, proposto a Giancarlo Menotti di acquistare i diritti di sfruttamento economico del marchio da lui registrato nel febbraio del 1967, non assume particolare rilievo. La Fondazione Festival dei Due Mondi, alcuni anni dopo la costituzione, ha cercato di “definire” i rapporti con l'Associazione (come si legge nel verbale della seduta del Comitato di Gestione del 28 maggio 1991), proponendo l'acquisto del marchio “Festival dei Due Mondi”. Ciò non significa, tuttavia, che la fondazione resistente non fosse comunque titolare del diritto di utilizzare tale marchio come denominazione e, in via sussidiaria, anche di organizzare la manifestazione. Il giudice, infatti, non rileva alcuna incompatibilità logica e giuridica tra la proposta di acquisizione del marchio per utilizzarlo in via definitiva e senza alcuna limitazione, con la sussistenza in capo al proponente della possibilità di usare il medesimo sebbene nei limiti dettati dallo statuto.

– 5 – Occorre escludere che Giancarlo Menotti e suoi successori possano revocare il consenso prestato al momento della costituzione della Fondazione Festival dei Due Mondi. La fondazione deriva dall'atto con il quale un soggetto destina in modo permanente taluni beni alla realizzazione di uno scopo di assistenza, di beneficenza o culturale a vantaggio di categorie di persone non preventivamente determinate. Caratteri tipici delle fondazioni sono, dunque, il fine e l'indisponibilità del patrimonio destinato al perseguimento dello scopo. Peraltro, con l'acquisto della personalità giuridica, il complesso dei beni, destinato al raggiungimento dello scopo della fondazione, non appartiene più a nessuno, stante il distacco dell'ente dal fondatore e la posizione meramente esecutiva dell'organo amministrativo. Ciò significa che Giancarlo Menotti ha disposto in via permanente che la Fondazione resistente potesse utilizzare la denominazione “Festival dei Due Mondi” e potesse anche organizzare direttamente la manifestazione recante la stessa denominazione al fine di assicurare continuità al suo svolgimento. Il principio generale per cui l'atto di fondazione può essere revocato subisce le eccezioni di cui alla norma in esame e riguardanti il caso in cui il fondatore, in attesa del riconoscimento, abbia iniziato l'attività dell'opera da lui disposta ed il caso in cui sia intervenuta la morte del fondatore prima del riconoscimento. L'inizio dell'attività di una fondazione in attesa di riconoscimento, che possa essere ricollegato ad una costante ed esplicita volontà del fondatore, esclude il potere di quest'ultimo di revocare il negozio di fondazione. L'inizio e la prosecuzione, anche con mezzi economici, dell'attività di una fondazione non riconosciuta deve ritenersi incompatibile con il mantenimento della condizione sospensiva del riconoscimento apposta al negozio costitutivo della fondazione, con conseguente impossibilità della revoca di quest'ultima da parte del fondatore. Il fondatore non può pertanto revocare l'atto costitutivo e cioè ritirare la propria volontà negoziale perfezionata nelle forme di legge. La fondazione divenuta patrimonio riconosciuto si distacca dall'elemento personalistico che ne ha determinato la nascita e diviene un fatto storico immodificabile, di cui è possibile soltanto una diversa modulazione gestoria.

– 6 – Accertata l'esistenza del diritto della Fondazione Festival dei Due Mondi all'uso della sua denominazione e alla diretta organizzazione della manifestazione recante lo stesso nome, occorre escludere che, nel caso in esame, la fondazione resistente, provvedendo a tale diretta organizzazione, abbia posto in essere degli atti illeciti. In questa sede non è possibile sindacare l'attività della Fondazione resistente rispetto ai suoi scopi e alle disposizioni dell'atto costitutivo e dello statuto, tenendo tuttavia conto che è ben possibile per la medesima assumere una diversa modulazione gestoria. Ne consegue che sono legittime le modifiche allo statuto di una fondazione purchè, avendo solo carattere organizzativo, non pregiudichino e non travolgano i connotati voluti dal fondatore. Indipendentemente dalla legittimità delle modifiche statutarie, per verificare la legittimità della condotta della Fondazione Festival dei Due Mondi nell'organizzazione della manifestazione, occorre fare riferimento alla situazione di fatto che si è creata nell'anno in corso relativamente all'organizzazione del Festival dei Due Mondi. Come è pacifico in atti ed è chiaramente emerso nel corso della discussione orale della controversia, l'Associazione Festival dei Due Mondi, nell'anno in corso, non ha provveduto all'organizzazione della manifestazione. Essa peraltro non ha neppure contestato di versare in difficili condizioni economiche, come emerge peraltro con evidenzia dalla lettura dei bilanci. Ne consegue, pertanto, che correttamente la Fondazione Festival dei Due Mondi, in applicazione delle sue norme statutarie, allo scopo “di assicurare continuità alla Manifestazione spoletina denominata Festival dei Due Mondi”, ha provveduto “direttamente alla realizzazione della Manifestazione”.

Conclusioni e spese.

– 1 – Rimanendo assorbite tutte le altre questioni sollevate dalle parti, ivi comprese quelle relative alla sussistenza del periculum in mora, le domande cautelari proposte dall'Associazione Festival dei Due Mondi con il ricorso depositato il 20 maggio 2008, vanno integralmente rigettate. In applicazione del principio stabilito dall'art. 91 c.p.c., come richiamato dal secondo comma dell'art. 669 septies del c.p.c., l'Associazione Festival dei Due Mondi va condannata anche al rimbor­so delle spese processuali sostenute dalla Fondazione Festival dei Due Mondi che, tenuto conto della natura e del valore della controversia, dell'impor­tanza e del numero delle questioni trattate e all'attività svolta dal difensore innanzi al giudi­ce, si liquidano in complessivi euro 4.214, oltre alle spese forfetarie, all'I.V.A. e al C.P.A., di cui euro 1.110 per diritti ed euro 3.104 per onorario.

– 2 – Con riferimento a Comune di Spoleto che è intervenuto nel giudizio cautelare insieme alla Confartigianato di Perugia, alla Confesercenti di Spoleto, alla Confederazione Nazionale Artigiani di Spoleto – C.N.A., all'Associazione Commercianti Spoleto Confcommercio, al Consorzio C.O.N. Spoleto Spoleto e alla Confindustria Perugia – Sez di Spoleto e Valnerina, occorre rilevare che un soggetto che intervenga in giudizio a sostegno delle ragioni di una parte contro l'altra, si pone in posizione obiettivamente contrapposta a quest'ultimo, per cui la reiezione dell'intervento importa la soccombenza dell'interventore nei confronti dell'avversario della parte adiuvata, e giustifica quindi la condanna del medesimo al rimborso delle spese a favore del vittorioso, che può essere disposta anche d'ufficio (si confrontino Cass., 14 dicembre 1985, n° 6333 e 30 luglio 1984, n° 4529) . Ritiene in proposito il giudice che l'attuale struttura del procedimento cautelare uniforme consente l'intervento volontario del terzo, qualora questi abbia avuto tempestiva conoscenza della pendenza del giudizio cautelare; ove non si ammettesse tale facoltà, l'esercizio del diritto di difesa del terzo, da attuare ex art. 404 e/o 619 c.p.c., risulterebbe inutilmente ritardato nel tempo. L'intervento deve pertanto ritenersi ammissibile purché il terzo si trovi in condizione tale che dalla tutela provvisoria invocata inter alios possa subire un pregiudizio e quando non contrasti con le esigenze di speditezza del giudizio e deve attuarsi secondo le regole che sovraintendono tali istituti nel giudizio ordinario di cognizione (si confrontino Trib. Salerno, 14 maggio 1997 in Giur. di Merito, 1998, 16; Trib. Ravenna, 9 giugno 1997 in Giur. It., 1998, 698; Trib. Verona, 28 marzo 1995 in Giur. It., 1996, I,2, 186; Trib. Roma, 23 marzo 1995 in Giust. Civ., 1995, I, 1087; Pret. Parma, 3 maggio 1991 in Foro Padano, 1994, I, 115; Cass. civ., sez. I, 13 marzo 1995, n. 2903; Pret. Napoli, 12 dicembre 1990 in Riv. Giur. Lav., 1992, II, 245; Pret. Modica, 31 luglio 1990 in Foro It., 1992, I, 2303). Nel caso in esame l'intervento del Comune di Spoleto, insieme alle altre associazioni di categoria, risponde a requisiti sopra individuati e deve ritenersi ammissibile. Deve, in particolare, tenersi conto che il Comune di Spoleto è uno dei fondatori del Fondazione Festival dei Due Mondi ed il soggetto promotore del Festival dei Due Mondi e uno dei principali contributori di esso. Ne consegue pertanto che l'Associazione Festival dei Due Mondi va condannata anche al rimbor­so delle spese processuali sostenute dalle parti intervenute che, tenuto conto dei criteri già espressi, si liquidano in complessivi euro 3.914, oltre alle spese forfetarie, all'I.V.A. e al C.P.A., di cui euro 810 per diritti ed euro 3.104 per onorario

– 3 – La Fondazione Festival dei due Mondi ha chiesto anche la condanna dell'associazione ricorrente al risarcimento del danno per responsabilità processuale aggravata. Sebbene nel corso della discussione orale i difensori della fondazione resistente hanno precisato di non avere riproposto tale domanda nelle conclusioni la stessa sembra essere lo stesso proposta nel corpo della comparsa di risposta. La mancata riproduzione, nelle conclusioni di un atto, di una domanda articolata e argomentata nella parte narrativa di esso, non comporta necessaria la sua mancata proposizione. Occorre, in questo caso, interpretare la volontà della parte, per accertare se, malgrado la materiale omissione, sussistano elementi sufficienti – ricavabili dalla complessiva condotta processuale o dalla stretta connessione della domanda non riproposta con quelle esplicitamente reiterate – per ritenere che la parte abbia inteso proporre anche la domanda pretermessa in dette conclusioni. Nel caso in esame non sussiste alcun elemento per poter ritenere che la Fondazione Festival dei Due Mondi non abbia inteso proporre anche tale domanda.

– 4 – La norma dettata dall'art. 96 del c.p.c. in tema di risarcimento del danno per responsabilità processuale aggravata deve ritenersi espressione di un principio generale nella cui sfera di applicazione rientrano tutte le ipotesi di illecito processuale. L'istituto in questione deve, pertanto, ritenersi applicabile anche al momento della regolamentazione delle spese del procedimento cautelare (in senso contrario Pretura Bari 13 gennaio 1998, in Giustizia Civile, 1998, I, 1431). Non sussistono infatti motivi per ritenere che il danneggiato debba promuovere altra e diversa azione di cognizione per ottenere il risarcimento di tale tipo di danno, ragion per cui deve ritenersi che tale domanda sia proponibile ogni volta che sussista in capo al giudice il dovere di provvedere sulle spese del giudizio.

– 5 – Questa forma di responsabilità può configurarsi solo quando il comportamento di colui che ha agito o resistito in giudizio ed ha poi avuto torto abbia assunto modalità particolari che gli attribuiscono i caratteri dell'illiceità. Sarà, dunque, necessaria la consapevolezza nella parte che ha agito o resistito del suo torto e la volontà di porre in essere un comportamento ispirato solo da intenti dilatori o defatigatori. L'accertamento della temerarietà della lite ricorre, infatti, solo quando sussista la coscienza dell'infondatezza della domanda o dell'eccezione (mala fede), ovvero quando vi è l'ignoranza colpevole in ordine a siffatta infondatezza (si confronti, tra le ultime, Cass. 27 ottobre 2004, n° 20806). Tale affermazione di responsabilità, che è pre­vista a carico della parte soccombente dal primo comma dell'art. 96 del c.p.c., postula il ca­rattere totale e non parziale di tale soccombenza ed alla sussistenza di una colpa grave (Cass., 21 luglio 2000, n° 9579; 14 di­cembre 1992, n. 13181). Essa, inoltre, richiede che si deduca e dimostri la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della parte soccombente (Cass., 18 marzo 2002, n° 3941; 19 febbraio 2002, n° 2420; 6 febbraio 1998, n° 1200; 8 febbraio 1993, n. 117; 2 giugno 1992, n. 6637; 23 maggio 1990, n. 4651), con la conseguenza che il giudice non può liquidare il danno, neppure equitativamente, se dagli atti non risultino elemen­ti atti ad identificarne concretamente l'esistenza (Cass., 19 luglio 2004, n° 13355; 8 settembre 1983, n. 5524). Nel caso di specie, invece, la Fondazione Festival dei Due Mondi non ha dedotto nè dimostrato la sussistenza della coscienza dell'in­fondatezza della domanda da parte dell'Associazione Festival dei Due Mondi e di Francis Menotti o di un di­fetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta coscienza nè ha prova l'esistenza di un danno subìto in conseguenza della domanda. Ne consegue il rigetto della domanda diretta al risarcimento di tale danno. per questi motivi rigetta la domanda cautelare proposta dall'Associazione Festival dei Due Mondi e da Francis Menotti con il ricorso depositato il 20 maggio 2008 e condanna i ricorrenti a rimborsare alla Fondazione Festival dei Due Mondi e alle parti intervenute nel giudizio le spese liquidate in favore della prima in 4.214 euro, oltre alle spese forfetarie, all'i.v.a. e al c.p.a., e in favore dei secondi in 3.914 euro, oltre alle spese forfetarie, oltre all'i.v.a. e al c.p.a.

Così deciso il 16 giugno 2008, Il giudice”

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