Crisi idrica, nuova ordinanza della Regione per gli attingimenti - Tuttoggi.info

Crisi idrica, nuova ordinanza della Regione per gli attingimenti

Redazione

Crisi idrica, nuova ordinanza della Regione per gli attingimenti

Ven, 12/08/2022 - 11:48

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Per le concessioni dal Lago Trasimeno si ordina la sospensione totale dei prelievi, ad esclusione dell’uso idropotabile e dell’uso ittiogenico

La presidente della Regione Umbria, in seguito al “Rapporto sulla situazione idrica in Umbria – Agosto 2022” della Regione Umbria – Direzione Regionale Governo del Territorio Ambiente, Protezione civile, redatto nell’ambito della riunione dell’osservatorio permanente sugli utilizzi idrici, ha emanata una nuova Ordinanza con la quale limita ulteriormente gli attingimenti a tutela delle risorse idriche del territorio regionale. La precedente Ordinanza era stata emessa lo scorso primo luglio, ma il monitoraggio continuo effettuato dal Servizio Rischio Idrogeologico, idraulico e sismico, Difesa del suolo della Regione le segnalazioni pervenute dai territori hanno reso necessario un aggiornamento delle disposizioni.

E’ stata così revocata l’Ordinanza del primo luglio 2022 e con la nuova, dalle ore 0.00 di oggi, venerdì 12 agosto fino alle ore 24.00 del 30/09/2022, in assenza di revoca della stessa precedente a tale data, è stato vietato l’attingimento a coloro che risultano essere titolari di concessione di derivazione e coloro che hanno presentato domanda di concessione preferenziale o di riconoscimento di antico diritto o domanda di concessione di derivazione in sanatoria o di concessione  ad uso irriguo, ad uso irriguo non prevalente, ad uso irriguo finalizzato a produzione agroenergetica e a coloro che risultano essere titolari di licenza di attingimento ad uso irriguo, ad uso irriguo non prevalente, ad uso irriguo finalizzato a produzione agroenergetica, dai corsi d’acqua e corpi idrici sotterranei (nella fascia di m.100 dagli stessi)di numerosi comuni umbri che rientrano nella situazione di criticità.

 Sono stati anche limitati gli attingimenti in aggiunta alle prescrizioni già impartite nelle autorizzazioni rilasciate (concessioni e licenze) a coloro che risultano essere titolari di concessione di derivazione e coloro che hanno presentato domanda di concessione preferenziale o di riconoscimento di antico diritto o domanda di concessione di derivazione in sanatoria o di concessione ordinaria  ad uso irriguo, ad uso irriguo non prevalente, ad uso irriguo finalizzato a produzione agroenergetica; a coloro che risultano essere titolari di licenza di attingimento ad uso irriguo, ad uso irriguo non prevalente, ad uso irriguo finalizzato a produzione agroenergetica;

a coloro che utilizzano a qualsiasi titolo fonti di approvvigionamento idrico per uso irriguo, uso irriguo non prevalente, uso irriguo finalizzato a produzione agroenergetica, da invasi, laghetti collinari, ecc.; dai corpi idrici del territorio regionale, ad esclusione di quelli puntualmente indicati, del Lago Trasimeno, del Lago di Piediluco, del Fiume Nera e del Fiume Velino.

L’ordinanza dispone di assimilare i corpi idrici sotterranei ricadenti nella fascia di m 100 dal piede dell’argine o dal ciglio della sponda di un corpo idrico superficiale a quest’ultimo per quanto concerne i divieti di attingimento, ad esclusione di coloro che attingono da corpi idrici sotterranei mediante pozzi di profondità superiore a m 50, se ubicati ad una distanza inferiore a m 30 dal piede dell’argine o dal ciglio della sponda, superiore a m 30 se ubicati a distanza compresa fra 30 e 60 m dal piede dell’argine o dal ciglio della sponda, superiore a m 20 se ubicati a distanza compresa fra 60 e 100 m dal piede dell’argine o dal ciglio della sponda. Per tali situazioni sono validi i divieti relativi ai “restanti corpi idrici sotterranei”.

Sono esclusi dai divieti sugli attingimenti gli Enti che gestiscono reti irrigue pubbliche e coloro che prelevano da reti irrigue gestite da soggetti pubblici e coloro che fanno uso di impianti a goccia, microirrigatori a spruzzo statici e dinamici, microgetti o simili in grado di assicurare una piovosità non superiore a 2,8 mm/ora per mq, per i quali si vieta l’attingimento nei giorni festivi fino alle ore 19:00; tale divieto non si applica agli Enti e/o Istituzioni che effettuano studi di ricerca in collaborazione con la Regione.

Per le concessioni dal Lago Trasimeno si ordina la sospensione totale dei prelievi, ad esclusione dell’uso idropotabile e dell’uso ittiogenico che garantisce la restituzione totale della risorsa idrica.

Per i prelievi dal Lago di Piediluco, Fiume Nera e Fiume Velino rimangono valide le prescrizioni impartite nelle concessioni/autorizzazioni agli attingimenti.

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