Il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Angelo Borrelli (nella foto, al centro), ha firmato l’ordinanza che ridefinisce i criteri per la concessione del Contributo di Autonoma Sistemazione (CAS) destinato ai nuclei familiari che permangono in una condizione di disagio abitativo a distanza di oltre tre anni dagli eventi sismici che hanno coinvolto le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nel 2016.
Il provvedimento, condiviso con le regioni interessate e adottato di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, sarà pubblicato nei prossimi giorni in Gazzetta Ufficiale ma è già disponibile nel sito internet della Prociv (clicca qui).
Il testo mira ad armonizzare le prassi e le procedure delle amministrazioni locali relative al riconoscimento delle misure assistenziali, incentivare l’individuazione di autonome sistemazioni attraverso la concessione di un contributo forfettario per l’acquisto di una nuova casa o di un contributo per il canone di locazione, con l’obiettivo di salvaguardare il tessuto sociale delle comunità colpite dal terremoto anche al fine di restituire alla naturale vocazione turistica le strutture ricettive.
In merito al contributo di autonoma sistemazione, entro 120 giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza nella Gazzetta Ufficiale, i nuclei familiari beneficiari del CAS dovranno presentare ai Comuni interessati una dichiarazione in cui si attesti la permanenza del diritto al beneficio. In particolare la dichiarazione dovrà prevedere:
• nel caso di proprietari di immobili che necessitano interventi di immediata riparazione, di aver provveduto o di essere nei tempi per provvedere alla presentazione agli Uffici speciali per la ricostruzione della documentazione richiesta secondo le modalità stabilite negli appositi provvedimenti commissariali di disciplina dei contributi per la ricostruzione privata. Oppure di trovarsi nei termini previsti dal decreto legge n. 189/2006 e dalle ordinanze commissariali ai fini della domanda di contributo per il ripristino dell’immobile;
• di non essere proprietari in data anteriore agli eventi sismici di un immobile idoneo all’uso per il nucleo familiare e che non sia stato già locato in forza di contratto o concesso in comodato d’uso regolarmente registrati ad una data anteriore agli eventi sismici del 2016;
• di non aver fatto rientro nell’abitazione principale, abituale e continuativa, danneggiata dal sisma;
• di essere proprietari di immobili classificati come “B” o “C” (danni lievi) e di non poter risiedere nell’abitazione nel periodo di esecuzione dei lavori di riparazione definitiva;
• di non aver trasferito la residenza o il domicilio al di fuori dal territorio regionale e, nel caso di nuove istanze, di possedere il requisito della dimora nell’abitazione principale, abituale e continuativa;
• di non aver provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità, di non essere assegnatari di un alloggio di servizio messo a disposizione dall’amministrazione di appartenenza, o di non trovarsi nelle condizioni previste dall’ordinanza 388/2016 in merito alla concessione del CAS.
Tutti coloro che non presenteranno la dichiarazione o che non dovessero possedere i requisiti previsti dall’ordinanza decadranno dal contributo di autonoma sistemazione.
L’ordinanza prevede, inoltre, che qualora entro dodici mesi dalla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale venga stipulato un contratto di compravendita di un’unità immobiliare, i Comuni riconoscono un contributo forfettario mensile in sostituzione del contributo per l’autonoma sistemazione per un periodo di dodici mesi per i conduttori e comodatari, o 3 anni per i proprietari, nella misura pari alla metà dell’importo del contributo per l’autonoma sistemazione qualora il fabbricato abbia avuto un esito di agibilità “B” o “C” o al 100% dell’importo del contributo qualora il fabbricato danneggiato dal sisma abbia conseguito un esito “E” o “F” o sia ubicato in zona rossa o in area oggetto di perimetrazione.
I nuclei familiari che alla data degli eventi sismici dimoravano stabilmente con regolare contratto di locazione o comodato in una abitazione oggetto di ordinanza di sgombero e che abbiano trovato sistemazione in altra unità immobiliare tramite contratto di locazione o comodato, per poter continuare a ricevere il CAS dovranno allegare l’autocertificazione del proprietario di aver depositato domanda di contributo di ricostruzione con la contestuale prosecuzione delle medesime condizioni del rapporto in essere prima degli eventi sismici del 2016.
In caso di assenza di domanda di ricostruzione del proprietario, i Comuni riconoscono ai medesimi nuclei familiari in sostituzione del contributo per l’autonoma sistemazione un contributo pari alla differenza tra il canone di locazione pagato per la sistemazione abitativa temporanea come risultante dal contratto registrato e quello che era corrisposto, al momento dell’evento sismico, per il godimento dell’abitazione inagibile, comunque nella misura massima di euro 600,00 mensili.
Qualora la sistemazione abitativa temporanea sia a titolo gratuito, i Comuni riconoscono un contributo pari alla metà dell’importo del contributo per l’autonoma sistemazione riconosciuto alla data di pubblicazione del presente provvedimento.
Queste disposizioni non si applicano ai nuclei familiari che dichiarino la documentabile perdita, per effetto del sisma, della propria fonte di reddito, verificata sulla base del confronto tra la dichiarazione ISEE dell’anno corrente e quella dell’anno precedente all’evento sismico o, in mancanza sulla base del confronto delle dichiarazioni dei redditi. A tali nuclei si continua a erogare il CAS.
Anche i soggetti alloggiati presso strutture ricettive e nei container abitativi collettivi sono tenuti a presentare la dichiarazione richiesta dall’ordinanza di protezione civile per la concessione del CAS. Decadono dal diritto di usufruire della sistemazione alberghiera e dei container abitativi collettivi coloro che entro novanta giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza non rendono la dichiarazione o non possiedono i requisiti previsti.
Fatta salva la possibilità di richiedere il CAS, l’assistenza presso strutture ricettive e presso i container abitativi collettivi è assicurata esclusivamente in favore dei soggetti in attesa di assegnazione di una SAE o di un’unità immobiliare di cui all’articolo 14 del decreto-legge n. 8/2017 o di unità abitative realizzate ai sensi delle ordinanze di protezione civile e per il tempo strettamente necessario.
I termini di permanenza nelle strutture ricettive e nei container abitativi potranno essere eccezionalmente prorogati per il periodo necessario ad ultimare l’anno scolastico e nell’ipotesi in cui non siano disponibili soluzioni alloggiative in locazione nel Comune di provenienza.
Nell’ordinanza del capo dipartimento di protezione civile vengono inoltre previsti i tempi in cui si concluderà l’erogazione del Cas per chi inizia i lavori di ricostruzione leggera o pesante. All’articolo 1, comma 3, si legge infatti che: “i comuni continuano ad erogare il contributo per l’autonoma sistemazione, per 30 giorni dalla notifica del provvedimento di revoca dell’inagibilità della loro abitazione e comunque non oltre dieci mesi dal provvedimento di concessione del contributo per l’esecuzione dei lavori medesimi per le abitazioni con esito di agibilità di tipo “B” e “C”, e non oltre venti mesi per le abitazioni con esito di agibilità di tipo “E””.
(aggiornato alle 14.50)