Collegio San Bevignate, Tar dell'Umbria accoglie ricorso A.Di.S.U - Tuttoggi.info

Collegio San Bevignate, Tar dell’Umbria accoglie ricorso A.Di.S.U

Alessia Chiriatti

Collegio San Bevignate, Tar dell’Umbria accoglie ricorso A.Di.S.U

Due le sentenze del Tribunale | "Difetto di motivazione, le condizioni non sono mutate"
Ven, 01/04/2016 - 22:11

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Le carte si mescolano di nuovo, e si comincia una nuova partita per la lunga vicenda sul collegio di San Bevignate, a Perugia. Lì, dove l’A.Di.S.U., l’Università, la Regione e il Comune,  già nel lontano 2005, avrebbero voluto uno studentato per gli universitari, ma che poi, tra blocchi, rinvii e sentenze, non è stato più costruito. Sono due le sentenze emesse oggi, 1 aprile, dal Tar dell’Umbria, che adesso aggiungono nuovi tasselli. E con entrambe A.Di.S.U. porta un punto a casa, contro la Soprintendenza e contro il Ministero dei Beni Culturali. Il tutto è legato ad un “difetto di motivazione“, “contraddittorietà dell’azione amministrativa”, e “violazione del principio del legittimo affidamento”. Le condizioni, per il Tar dell’Umbria insomma, non sono mutate rispetto al 2008, quando venne concesso il permesso a costruire.

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Andando per gradi, il ricorso è stato presentato dalla stessa Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario, rappresentata e difesa dall’avvocato Giorgio Vercillo, contro la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici dell’Umbria, contro il Ministero dei Beni Culturali e nei confronti di Tlm Costruzioni S.r.l., materialmente assegnataria, dopo la gara d’appalto, dei lavori di costruzione del collegio a San Bevignate e difesa dall’avvocato Mario Busiri Vici.

A.Di.S.U. ha di fatto richiesto che venisse annullato il provvedimento dell’agosto 2014, che aveva espresso parere negativo “in materia di autorizzazione paesaggistica per residenza universitaria“, proprio a San Bevignate. La Regione Umbria aveva all’epoca poi, con determina dirigenziale di settembre, recepito il parere negativo, bloccando a sua volta la costruzione del collegio.

Nelle sentenze dell’1 aprile 2016 (la 304 e la 305), il Tar dell’Umbria ripercorre le fasi della lunga vicenda, e ricorda come nel 2008 l’A.Di.S.U. aveva ottenuto l’autorizzazione paesaggistica per la realizzazione del collegio. Un visto che non fu negato, il 4 settembre dello stesso anno, dalla Soprintendenza, la quale, si legge nella sentenza del Tar, “esprimeva parere favorevole per la realizzazione del progetto“. E’ il 26 febbraio di 6 anni dopo, dunque del 2014, che la Soprintendenza “riteneva scaduta la predetta autorizzazione paesaggistica per via dello spirare dei termini legalmente fissati“. Tar e Consiglio di Stato, all’epoca, rigettarono il ricorso impugnato da A.Di.S.U.

Fu a quel punto il Ministero a imporre un vincolo “a tutela della Chiesa di frà Bevignate, della facciata monumentale e del muro di conta del civico cimitero, del Portale detto Arco del Leone e del percorso delle lavandaie”, vietando in maniera assoluta “nuovi interventi edificatori”. Ma per il Tar, il vincolo “consiste in uno strumento aggiuntivo ed accessorio rispetto alla tutela diretta“. Non basta dunque: perché si tratta di “vincolatività generica e indifferenziata“; perché la Soprintendenza “non ha in alcun modo tenuto conto della natura pubblicistica dell’interesse contrapposto a garantire adeguati alloggi a studenti universitari”; perché “si preoccupa unicamente di mettere in evidenza il pregio storico-artistico dei monumenti in questione, omettendo del tutto di soffermarsi sulle ragioni legate all’esigenza di salvaguardare taluni aspetti come la prospettiva e la godibilità pubblica“.

Ma ancora di più si legge nella sentenza 305, dove viene spiegato come la nuova autorizzazione paesaggistica è stata negata, “in seguito ad una variazione legislativa risalente all’anno 2010 … (…) I presenti al tavolo esprimono parere negativo per le attuali condizioni ma … esprimono parere favorevole per la rilocalizzazione delle opere da eseguire … in altri terreni”. Si tratterebbe in altre parole di “un orientamento non avversativo rispetto al progetto, ma solo contrario alla sua ubicazione, trattandosi in sostanza dello stesso progetto. La valutazione oggi è diversa rispetto a quella del 2008 perché la mutata condizione normativa impone di affrontare anche un pronunciamento di merito, favorito ed arricchito da un dibattito cittadino che nel contempo si è sviluppato”. E’ su questo dunque che il Tar dell’Umbria si appoggia per accogliere il ricorso dell’A.Di.S.U. Ed è da qui che per il Tar esiste il radicale difetto di motivazione. Sussiste inoltre “contradditorietà amministrativa, dal momento che l’amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali, pur riconoscendo espressamente la precedente valutazione favorevole del 2008, non ha in alcun modo giustificato – se non richiamando mutamenti di natura legislativa che tuttavia non esimono, come già detto, dal rispetto dei principi che debbono guidare l’attività amministrativa – le ragioni per cui ha deciso di discostarsene, successivamente, pur in presenza dei medesimi presupposti di fatto”. Ed ecco che, con queste nuove sentenze, una questione che pareva chiusa e ormai dimenticata torna di stringente attualità. E c’è da aspettarsi che in diversi chiederanno altre risposte per quello “steccone di San Bevignate” di cui ad oggi restano sole delle transenne posticce.

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