Emergenza casa a Terni, il Comune ricorre all'attivazione dell'emergenza abitativa, come previsto dalla Legge Regionale 23/2003
Con la delibera di Giunta n.81 del 16/08/2023, il Comune di Terni ha stabilito di attivare l’emergenza abitativa di cui all’art. 34 della L.R. 23/2003 e ss.mm.ii. mediante riserva degli alloggi di E.R.S. nella misura del 20% della disponibilità alloggiativa annuale, previa comunicazione da parte di ATER regionale, per le seguenti condizioni (comma 3 del citato articolo). Il Comune ha inoltre rilevato la necessità ed urgenza di attivare lo strumento dell’emergenza abitativa, quale misura provvisoria, per le condizioni elencate:
a )sfratti esecutivi non prorogabili e non intimati per inadempienza contrattuale, inseriti negli appositi elenchi per l’esecuzione con la forza pubblica;
b) ordinanze di sgombero, emesse in data non anteriore a tre mesi;
c) sistemazione di profughi o di emigrati che intendono rientrare nel comune trasferendovi la residenza;
d) trasferimento per motivi di ordine pubblico di appartenenti alle Forze dell’ordine, alle Forze armate, al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e al Corpo di polizia penitenziaria;
e) sistemazione di soggetti fruenti di intervento socio – terapeutico gestito dai Servizi sociali del Comune o dell’ASL;
f) sistemazione di locatari o proprietari di alloggi ricompresi in programmi urbani complessi che beneficiano di contributo pubblico e che richiedono il rilascio dell’abitazione per interventi di recupero o demolizione e ricostruzione.
Emergenza casa, i dettagli
Il Comune ha demandato alla Dirigente, Dott.ssa Accardo Donatella, l’attuazione dell’atto mediante la pubblicazione di apposito avviso di emergenza abitativa per la durata di 20 giorni. la dirigente inoltre avrà il compito:
- di quantificare in mesi 6 oltre eventuale rinnovo per uguale periodo la durata dell’emergenza abitativa per i casi di cui alle lettere da a) a d);
- di stabilire che, in seguito alla pubblicazione dell’avviso di cui al capoverso precedente, verrà redatta un’unica graduatoria degli aventi diritto, tenuto conto delle condizioni di punteggio previste dall’art. 31 della L.R. 23/2003 e ss.mm.ii.;
- di precisare che nell’ipotesi in cui gli alloggi riservati non venissero assegnati per l’emergenza abitativa, gli stessi potranno essere resi di nuovo disponibili per le assegnazioni per il bando generale di assegnazione, di prossima pubblicazione;
- di precisare, altresì, che, in caso di parità di punteggio tra i richiedenti, verrà effettuato sorteggio pubblico ai fini dell’assegnazione provvisoria dell’alloggio di E.R.S..
La legge regionale
L’art. 34 della L.R. 23/2003 “Assegnazioni per emergenza abitativa” prevede che i Comuni possano fornire una soluzione abitativa a nuclei familiari che versano in condizioni di grave emergenza assegnando loro alloggi di ERS, in deroga a quanto stabilito dall’ articolo 30. Salvo quanto previsto al comma 2 bis , le assegnazioni di cui al comma 1 non possono superare il trenta per cento della disponibilità alloggiativa annuale di ciascun comune, comunicata dall’ATER regionale ai sensi dell’ articolo 32, comma 1 di almeno un alloggio in deroga alla percentuale di cui al comma 2.
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