Via fiume Albegna, il Tar annulla l'ordinanza del Comune

Via fiume Albegna, il Tar annulla l’ordinanza del Comune | Spese legali a carico dell’Ente

Alessandro Orfei

Via fiume Albegna, il Tar annulla l’ordinanza del Comune | Spese legali a carico dell’Ente

Mar, 11/10/2022 - 17:30

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Spese legali a carico dell'Ente. Il provvedimento cambiava la viabilità

II Tar dell’Umbria ha annullato l’ordinanza 7 del 5 gennaio 2022 del Comune di Foligno, che andava ad intervenire su via Fiume Albegna.

Il fatto

I ricorrenti, difesi dall’avvocato Giuseppe Caforio (nella foto), contestavano l’ordinanza che disponeva una nuova regolamentazione del traffico che interessa la via Fiume Albegna e l’adiacente via Campagnola istituendo, tra l’altro, il senso unico di marcia, il limite di velocità di 30 Km/h ed il divieto di circolazione per alcune categorie di veicoli. Il motivo dell’ordinanza era quello di “delimitare un’adeguata area di cantiere ai fini della realizzazione delle opere previste nel progetto esecutivo inerente alla realizzazione della bretella di via Fiume Albegna, nelle aree in corrispondenza dell’intersezione di via Campagnola con via Piave; tale occupazione comporta il restringimento della carreggiata di via Campagnola, tale da impedirne l’uso a doppio senso di marcia, nonché, all’occorrenza, laddove le necessità di cantiere lo richiedano, la necessità di interrompere completamente, per un tempo limitato, il transito pedonale e carrabile sui tratti di strada interessati dalle lavorazioni. Pertanto, preso atto che per effetto della disposizione delle aree ad uso cantiere, già indicate nell’ordinanza n. 154 del 13 aprile 2021, via Fiume Albegna potrebbe essere interessata dal transito di veicoli ed attrezzature di cantiere, l’Amministrazione ha ritenuto opportuno, al fine di facilitare le operazioni e lo spostamento dei mezzi di cantiere, nonché mantenere il più possibile fluido il traffico veicolare, interdire la sosta sulle strade/aree interessate dai lavori, secondo necessità, fino al termine degli stessi“.

La contestazione

Per i ricorrenti, le disposizioni comportavano “disagi per i residenti ed un aumento del transito veicolare, con conseguente aumento di inquinamento atmosferico ed acustico e rischi per la sicurezza pedonale“. Tra le censure proposte quella che “sebbene l’ordinanza sembra avere carattere provvisorio, in quanto limitata alle sole esigenze derivanti dalla presenza del cantiere, la stessa non circoscrive temporalmente il periodo di esecutività delle nuove disposizioni introdotte sulla viabilità di via Fiume Albegna, risultando palesemente viziata sotto il profilo formale“. contestata l’abnormità del provvedimento, i disagi.

La difesa del Comune

Il Comune ha risposto dicendo che, pur essendo i lavori terminati l’8 marzo 2022, “la disciplina viabilistica adottata si è rilevata funzionale anche rispetto a via Campagnola, è stato dunque affidato alla Sintagma Srl il servizio di valutazione tecnico – scientifica dell’attuale sistema di mobilità urbana” e c’è stata l’istituzione di un divieto di sosta nelle zone interessate.

La decisione del Tar

L’ampia discrezionalità di cui gode l’Amministrazione comunale – ha scritto il Tarnon la esime dall’onere motivazionale, dovendo emergere coerentemente dalla motivazione del provvedimento le ragioni che hanno condotto all’adozioni di determinate misure inerenti la circolazione stradale”. E quindi, in relazione ai lavori: “In sede di difese il Comune ha dichiarato che i lavori sono terminati l’8 marzo 2022, sottolineando come la disciplina della circolazione stradale prevista nell’ordinanza n. 7 del 2022 risulti attualmente funzionale alle rilevazioni della ditta affidataria dell’incarico di rilevamento e studio della circolazione veicolare finalizzato ad una eventuale futura variante al PUMS. Da quanto esposto emerge chiaramente la sussistenza dei lamentati vizi di sviamento di potere e difetto di motivazione, avendo l’Amministrazione motivato con esclusivo riferimento ad una esigenza contingente l’adozione di limitazioni a carattere permanente“.

Il provvedimento deve essere, pertanto, annullato, mentre restano logicamente assorbite le ulteriori censure“. Il Comune è stato anche condannato al pagamento di 2mila euro di spese legali.

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