Il Tar si esprime senza entrare nel merito ma boccia il provvedimento
Il Tar dell’Umbria ha dichiarato inammissibile il ricorso dei cittadini che si erano opposti all’istituzione di una Ztl in via Campagnola. La sentenza del Tribunale amministrativo regionale ricostruisce la vicenda senza entrare nel merito a causa di problematiche formali riscontrate.
“Carenza di legittimazione dei ricorrenti”
Il tribunale parla di “carenza di legittimazione e di interesse in capo ai ricorrenti” e di “mancanza di omogeneità degli interessi di cui sono portatori i ricorrenti. In primo luogo, occorre evidenziare che i ricorrenti sono sia persone fisiche che rappresentanti di società ed associazioni, non riconducibili ad un’unica e ben delimitata zona del territorio comunale e rispetto ai quali non è possibile individuare una omogeneità di interessi“.
“Motivazioni “generiche e non sufficienti per la legittimazione ad agire”
I motivi del ricorso e la produzione di documenti dei cittadini – seguiti dagli avvocati Giuseppe Caforio e Stefano Mingarelli – per il Tar sono apparse “generiche e non sufficienti sotto il profilo della legittimazione ad agire ma, ancor maggiormente, a far emerge l’interesse al ricorso in capo ai singoli ricorrenti. I ricorrenti – probabilmente anche in ragione della disomogeneità delle rispettive posizioni – non allegano un concreto pregiudizio individuale derivante dall’attuazione dei provvedimenti gravati, limitandosi ad affermazioni generiche ed allegando una relazione tecnica a firma dell’ing. Simone Vecchio concernente la variazione potenziale di emissioni di gas serra conseguenti ad una probabile maggiorazione dei percorsi veicolari di circa 1,75 km. In disparte ogni ulteriore considerazione in merito, appare evidente che siffatte allegazioni appaiono funzionali a far valere l’interesse alla salubrità dell’aria che, per stessa ammissione di parte ricorrente (pag. 4 memoria dell’8 marzo 2022), costituiscono classico esempio di interesse diffuso“.