Trasfusione a minore Testimone di Geova, Corte d'appello accoglie reclamo genitori

Trasfusione a minore Testimone di Geova, Corte d’appello accoglie reclamo genitori

Redazione

Trasfusione a minore Testimone di Geova, Corte d’appello accoglie reclamo genitori

Sab, 09/01/2021 - 15:38

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I medici dell’ospedale di Terni volevano effettuare una trasfusione di sangue ad un 15enne Testimone di Geova, ma sia lui che i suoi genitori si sono rifiutati. E così, pur rispettando la loro volontà, i sanitari avevano attivato anche il Tribunale per i minorenni. Quest’ultimo aveva autorizzato le trasfusioni di sangue nominando un curatore speciale. Ma la Corte d’appello di Perugia, a cui i genitori del ragazzo si sono rivolti, ha dato ragione a questi ultimi.

Con sentenza del 14 dicembre, infatti, la Corte d’appello ha revocato il decreto del Tribunale per i minorenni di Perugia che di fatto aveva limitato la responsabilità dei genitori.

In sostanza, è stato sancito come il Tribunale per i minorenni sia incompetente a decidere in caso di contrasto tra genitori e personale sanitario in relazione ad un trattamento medico da eseguirsi su un minore. Inoltre, il dissenso alle trasfusioni di sangue espresso dai genitori, che nel caso di specie hanno valorizzato la ferma decisione del figlio (un “minore maturo” di 15 anni), non può mai avere come conseguenza limitazioni alla responsabilità genitoriale.

Le cure all’ospedale di Terni del ragazzo Testimone di Geova

Tutto è iniziato quando i medici dell’ospedale di Terni hanno proposto una terapia di infusione di piastrine per un ragazzo quindicenne al quale erano stati riscontrati alcuni valori del sangue bassi. Ma il giovane ha espresso il suo rifiuto all’uso del sangue per motivi di coscienza religiosa, in quanto Testimone di Geova. Anche i genitori, interpellati dai medici, confermavano e valorizzavano la volontà espressa dal figlio, suggerendo tuttavia l’utilizzo di collaudate terapie alternative al sangue, quale l’uso di immunoglobuline.

Richiesta che è stata accolta dai medici, che hanno infatti praticato sul ragazzo Testimone di Geova una terapia alternativa, che ha dato ottimi risultati permettendo al giovane di riprendersi in breve tempo senza ricorrere alle emotrasfusioni.

L’intervento del Tribunale per i minorenni

Nel frattempo, però, l’ospedale aveva chiamato in causa il Tribunale per i minori. Il quale aveva autorizzato le trasfusioni di sangue e nominato un curatore speciale, limitando così la responsabilità dei genitori.

Ritenendo che tale provvedimento fosse illegittimo, i genitori sono ricorsi alla Corte di Appello di Perugia, che ha accolto la loro richiesta, revocando il decreto e le limitazioni imposte con la nomina di un curatore speciale.

Corte d’appello: tribunale per minorenni incompetente

Sulla base della Legge n. 219/2017 la Corte ha stabilito che il decreto doveva essere revocato perché il Tribunale per i Minorenni è incompetente quando vi è un contrasto tra i genitori e il personale medico in merito a un trattamento da eseguirsi su un minore. Eventuali limitazioni alla responsabilità dei genitori, come la nomina di un curatore speciale, sono pertanto illegittime.

Come ha ricordato la stessa Procura Generale nel suo parere favorevole ai genitori, tali provvedimenti restrittivi possono essere fondati soltanto qualora sia accertato uno stato di incuria o di abbandono. Comunque, il mero dissenso dei genitori a un trattamento sanitario come quello delle trasfusioni di sangue non può essere mai considerato di per sé indice di incuria. Anzi, il Procuratore Generale ha sottolineato nel suo parere come i genitori “avevano mostrato attenzione e tempestività nel ricorrere alle cure e cooperazione con le autorità sanitarie”.

Nei casi in cui vi sia disaccordo tra il genitore e il medico in merito alle cure per un minore, la questione va portata all’attenzione del Giudice Tutelare, che si esprime autorizzando o meno il trattamento, senza ripercussioni sulla responsabilità genitoriale, come espressamente previsto dall’art. 3 comma 5 della L. 219/2017.

Volontà del minore maturo

Nel provvedimento, i giudici sottolineano che “in materia di trattamento sanitario, la persona minore di età ha diritto alla valorizzazione delle proprie capacità di comprensione e di decisione e che il consenso informato al trattamento sanitario è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità”. Secondo la Corte, i genitori avevano espresso il dissenso alle emotrasfusioni in modo del tutto legittimo e in piena armonia con l’art. 3 della legge 219/2017, cioè “tenendo conto della volontà della persona minore, in relazione alla sua età e al suo grado di maturità, e avendo come scopo la tutela della salute psicofisica e della vita del minore nel pieno rispetto della sua dignità”. Inoltre, come stabilito dalla recente sentenza della Cassazione n. 29469/2020, le scelte terapeutiche radicate in ragioni religiose sono particolarmente tutelate dalla Costituzione.

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