Aggiornate anche in Umbria le disposizioni in merito a positivi, quarantene e contatti stretti. Le misure sono retroattive
In vigore anche in Umbria le novità in merito di quarantena e tamponi per il Covid, che sono anche retroattive.
Con l’entrata in vigore del Decreto n. 229 del 30 dicembre 2021 e la successiva Circolare del Ministero della Salute del 30.12.2021 sono infatti state aggiornate, anche per ciò che riguarda l’Umbria, le misure di quarantena e isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante VOC SARS-CoV-2 Omicron (B.1.1.529). A tale riguardo il Commissario straordinario per l’emergenza coronavirus, Massimo D’Angelo, ha già inviato a tutte le aziende sanitarie umbra una specifica comunicazione con il dettaglio degli “aggiornamenti”.
Aumento dei ricoveri,
rivisto il piano Covid negli ospedali
Quarantena, nuove regole retroattive
“In questo momento –scrive il Commissario D’Angelo -, data l’elevata incidenza e le numerose richieste di test diagnostici e la revisione dei tempi di isolamento / quarantena dettati dalla Circolare, si stabilisce che le nuove regole si applicano anche ai casi / contatti presi in carico prima del 30.12.2021”.
Questi gli aggiornamenti disposti:
1. Caso positivo già preso in carico dal SSR
Se ha già ricevuto un appuntamento per un tampone “di uscita” presso un Drive Trough oltre i tempi previsti dalla Circolare (7 o 10 giorni, vedi tabella sottostante), può mantenere tale appuntamento o, in alternativa, effettuare il test antigenico rapido a cura del MMG/PLS o presso una Farmacia aderente o una
Struttura privata accreditata e abilitata aderente, esibendo la disposizione dell’ISP o il referto del test antigenico o molecolare positivo. Nel caso di positività del primo test di controllo, il secondo test può essere effettuato solo dopo 7 giorni dal primo.
2. Caso positivo non ancora preso in carico dal SSR
Se non riceve un appuntamento in tempo utile, può effettuare il test antigenico rapido di uscita (7 o 10 giorni, vedi tabella sottostante), a cura del MMG/PLS o presso una Farmacia aderente o una Struttura privata accreditata e abilitata aderente, esibendo il referto del test antigenico o molecolare positivo. Nel caso di positività del primo test di controllo, il secondo test può essere effettuato solo dopo 7 giorni dal primo.
3. Contatto stretto già preso in carico dal SSR
Se non riceve un appuntamento in tempo utile, può effettuare il test antigenico rapido di uscita a cura del MMG/PLS o presso una Farmacia aderente o una Struttura privata accreditata e abilitata aderente, esibendo la disposizione dell’ISP.
In virtù di tale disposizione:
– i MMG/PLS, nelle more dell’aggiornamento dell’Accordo già sottoscritto, possono effettuare i test antigenici come stabilito da tale disposizione;
– le Farmacie e le Strutture private accreditate e abilitate, nelle more dell’aggiornamento dei protocolli/convenzioni, sono autorizzati a prendere in carico i soggetti appartenenti alle 3 casistiche avendo cura di verificare la condizione di caso o contatto e le relative tempistiche.
Fine quarantena per i positivi al 21esimo giorno senza test
La circolare odierna sostituisce tutte le precedenti disposizioni date per la quarantena e l’isolamento; resta valido che i lungamente positivi asintomatici vengono riammessi in collettività al 21° giorno senza necessità di test.
Restano valide le regole già vigenti per le richieste di test presso le farmacie e le strutture private per finalità personali, i cui costi sono a carico del cittadino.
Cosa prevede la circolare ministeriale
Di seguito si riportano le disposizioni per i contatti e per i casi previste dalla Circolare del Ministero della salute del 30.12.2021.
Caso COVID-19 (test antigenico o molecolare positivo)
Il soggetto che si trova in isolamento a seguito di un test antigenico o molecolare positivo (effettuato presso un punto ASL, MMG, PLS, Farmacie, Strutture private) riceve la disposizione di contumacia e la prenotazione di un tampone presso un Drive Trough della ASL.
I casi ancora sintomatici sono sottoposti a sorveglianza e potranno effettuare il tampone di controllo solo dopo almeno 3 giorni dalla scomparsa dei sintomi.
Contatto stretto di caso COVID-19
In caso di comparsa dei sintomi, va contattato il MMG e il PLS.
In caso di assenza di sintomi, si applicano le seguenti indicazioni: