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Esproprio legittimo solo per la scuola d’infanzia, terreno primaria Villa Redenta va restituito

Redazione

Esproprio legittimo solo per la scuola d’infanzia, terreno primaria Villa Redenta va restituito

La decisione del Tar dopo il ricorso dei proprietari: esproprio per scuola elementare Villa Redenta mai perfezionato. Il Comune da tempo pensa a delocalizzazione
Gio, 25/09/2025 - 16:46

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La scuola primaria di Villa Redenta, al contrario di quella dell’infanzia situata a pochi metri di distanza, è stata costruita dal Comune di Spoleto illegittimamente, non essendo stato mai perfezionato l’esproprio del terreno.

Lo ha stabilito il Tar dell’Umbria con una sentenza emessa il 24 settembre. Un pronunciamento che in realtà l’amministrazione comunale si aspettava, nonostante nel ricorso sia stata presentata un’articolata difesa. Tanto che da tempo la Giunta Sisti ha prospettato, nelle more dei lavori di miglioramento sismico già finanziati, la demolizione della scuola elementare di via Camillo Bezzi (ora via San Tommaso) con la delocalizzazione dell’intero polo di Villa Redenta (anche la materna e l’ex asilo nido che ora ospita un’altra scuola materna, la “Prato Fiorito”) in via Nursina, realizzando un polo scolastico unito alla media “Manzoni”.

Di strade, in realtà, il Comune di Spoleto ne ha ora due, come evidenziato pure dal Tribunale amministrativo regionale: o restituire il terreno ai legittimi proprietari, “previo ripristino dei luoghi nello stato di fatto precedente all’intervento costruttivo”, o procedere con l’acquisizione sanante. Ma, appunto, l’idea della Giunta è quella di seguire la prima ipotesi, considerando che nel terreno della scuola primaria di Villa Redenta passa la condotta dell’acquedotto dell’Argentina, già oggetto di guasti qualche decina di metri più avanti nel recente passato, oltre alla vicinanza con un’azienda a rischio di incidente rilevante, la Italmatch Chemicals.

La pesante tegola caduta sul Municipio è venuta alla luce nel 2023, quando gli eredi dei proprietari hanno prima inviato una diffida al Comune (a cui ha replicato l’ufficio legale dell’ente, con una nota che però è stata ritenuta illegittima dal Tar) e poi presentato ricorso alla magistratura amministrativa. Una situazione che risale agli anni ‘70, con decreti di occupazione d’urgenza del terreno a cui non si è fatto seguito e poi all’esproprio mai perfezionato formalmente della particella catastale dove sorge la primaria di Villa Redenta (con i lavori che furono consegnati nel 1975 e conclusi nel 1986).

Il Tar, nella sentenza osserva che “la procedura (di esproprio, ndr), pur legittimamente avviata, non sia stata mai conclusa con l’emanazione del provvedimento conclusivo, nonostante l’avvenuta realizzazione dell’opera pubblica. E ciò in quanto il decreto di esproprio del Presidente della Giunta regionale del 30 gennaio 1979, depositato in atti dal Comune (doc. 14 dell’Amministrazione), si riferisce soltanto alla ex particella n. 461 (ora particella n. 1279), interessata dall’edificio della scuola dell’infanzia, e non anche alla ex particella n. 460 (ora particella n. 1278), oggetto di controversia, su cui insiste la scuola elementare.

Sono fondate, di conseguenza, – proseguono i giudici – le allegazioni dei ricorrenti, i quali evidenziano l’esistenza di un illecito permanente dell’Amministrazione, che ad oggi non ha provveduto né alla restituzione dell’area, utilizzata senza titolo sin dalla scadenza dei termini dell’occupazione d’urgenza, né all’acquisizione della stessa, ai sensi dell’articolo 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001. Sotto un primo profilo, non può sostenersi che, a seguito della trasformazione irreversibile dell’area, si sia determinata l’acquisizione della proprietà in favore dell’Amministrazione, e che anche la domanda risarcitoria debba ritenersi prescritta per decorso del termine quinquennale”.

“Alla luce di quanto esposto, – viene stabilito – deve essere accolta la domanda di restituzione del bene, previo ripristino dei luoghi nello stato di fatto precedente all’intervento costruttivo.Laddove il Comune intendesse evitare la restituzione della particella n. 1278 con contestuale ripristino dei luoghi, la medesima Amministrazione potrà optare, nell’ambito del suo potere discrezionale, per la regolarizzazione postuma della vicenda ablatoria mediante il ricorso all’istituto di cui all’articolo 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001, applicabile, ai sensi del comma 8 dello stesso articolo, a ogni occupazione illecita, anche se anteriore all’entrata in vigore delle predette disposizioni. Va invece rigettata, allo stato, la domanda di risarcimento del danno derivante dall’occupazione temporanea senza titolo, in quanto l’Amministrazione non si è ancora determinata in ordine alla restituzione del bene oppure alla sua acquisizione”.

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