Decreto coronavirus, ecco le misure urgenti da osservare in tutta Italia | Firmato il terzo atto - Tuttoggi.info

Decreto coronavirus, ecco le misure urgenti da osservare in tutta Italia | Firmato il terzo atto

Sara Cipriani

Decreto coronavirus, ecco le misure urgenti da osservare in tutta Italia | Firmato il terzo atto

Tutte le restrizioni sul territorio nazionale | Le parole alla nazione del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte
Mer, 04/03/2020 - 22:51

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Continua lo stato di emergenza dettato dall’espandersi del coronavirus Covid-19 sul territorio del territorio nazionale italiano.

Mentre è in uscita il terzo Decreto nel giro di pochi giorni che contiene le misure per il contrasto e il contenimento del diffondersi del virus, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte si rivolge ai cittadini italiani dalla sala stampa di Palazzo Chigi.

“La verità è l’antidoto più forte” dice Conte in apertura del suo messaggio quasi a rispondere alle critiche mosse per le continue apparizioni televisive del premier.

Appello alla responsabilità

“Sono in arrivo nuove misure, dobbiamo fare uno sforzo in più. E dobbiamo farlo insieme” Questo l’appello alla responsabilità, poi le spiegazioni “La maggior parte delle persone ha necessità di assistenza continuata, molte in terapia intensiva. Finche i numeri sono bassi il sistema regge, ma se i numeri dovessero aumentare il sistema potrebbe non essere sufficiente”.

Questo è il motivo per cui si rende necessario il contenimento dei contagi. E anche se il ministro alla salute Speranza ha disposto un aumento del 50% delle unità di terapia intensiva e del 100% per la sub intensiva, l’implementazione potrebbe non essere sufficiente.

“Un gesto di responsabilità verso i più fragili”

“Il primo obiettivo è contenimento del contagio. Non dobbiamo stravolgere le nostre vite, ma assumere un comportamento responsabile.”

“Affronteremo un piano di sviluppo straordinario – conclude il presidente Conte – il modello Genova deve diventare il modello Italia.”

“Quando questa emergenza sarà terminata, volgeremo lo sguardo indietro e sono convinto che saremo orgogliosi di come un intero Paese ha affrontato con coraggio e determinazione questa emergenza, decisa a rialzare la testa.
Donne e uomini che si sono dimostrati disponibili a rinunciare a qualcosa, pur di mostrare un gesto di responsabilità verso i più fragili”
.

Le misure di contenimento

Dopo una giornata di intenso lavoro, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, è stato pubblicato il DPCM del 4 marzo 2020 applicabile sull’intero territorio nazionale. Di seguito alcuni dei passaggi principali del decreto:

Art.1 – a) sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità; è altresì differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra attività convegnistica o congressuale;
Art.1 – b) sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

Lo sport e le competizioni

Art.1 – c) sono sospesi altresì gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; resta comunque consentito, nei comuni diversi da quelli di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e successive modificazioni, lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano. Lo sport di base e le attività motorie in genere svolte all’aperto ovvero all’interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della raccomandazione di cui all’allegato 1, lettera d) (mantenere in ogni contatto sociale una distanza interpersonale di almeno un metro)

Scuola e Università

Art.1 – d) limitatamente al periodo intercorrente dal giorno successivo a quello di efficacia del presente decreto e fino al 15 marzo 2020, sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master e università per anziani, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza; sono esclusi dalla sospensione i corsi post universitari connessi con l’esercizio di professioni sanitarie, ivi inclusi quelli per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie, nonché le attività delle scuole di formazione attivate presso i ministeri dell’interno e della difesa;
Art.1 – e) sono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;
Art.1 – f) fermo restando quanto previsto dalla lettera d), la riammissione nei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria ai sensi del decreto del Ministro della sanità del 15 novembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell’8 gennaio 1991, di durata superiore a cinque giorni, avviene dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti;
Art.1 – g) i dirigenti scolastici, sentito il collegio dei docenti, attivano, ove possibile e per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità;
Art.1 – h) nelle Università e nelle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, per tutta la durata della sospensione, le attività didattiche o curriculari possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; le Università e le Istituzioni, successivamente al ripristino dell’ordinaria funzionalità, assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative nonché di quelle curriculari ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico;
Art.1 – i) a beneficio degli studenti ai quali non è consentita, per le esigenze connesse all’emergenza sanitaria di cui al presente decreto, la partecipazione alle attività didattiche o curriculari delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, tali attività possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; le Università e le Istituzioni assicurano, laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative, nonché di quelle curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; le assenze maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonché ai fini delle relative valutazioni;

Assistenze in ospedale

Art.1 – l) è fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto;
Art.1 – m) l’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA) e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;

Il lavoro agile

Art.1 – n) la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all’articolo 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro;

Invito alle persone anziane

Art.2 – b) è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

Misure igienico-sanitarie

Ricapitoliamo infine le azioni e i comportamenti da tenere per proteggersi e tutelare le persone a noi vicine al fine di evitare o limitare al massimo la possibilità di contagio da coronavirus Covid-19:

  • lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
  • evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute e comunque evitare abbracci, strette di mano e contatti fisici diretti con ogni persona;
  • igiene respiratoria (starnutire o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
  • mantenere in ogni contatto sociale una distanza interpersonale di almeno un metro;
  • evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, anche durante l’attività sportiva;
  • non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
  • coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
  • non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
  • pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
  • usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o si assiste persone malate
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