Coronavirus, il decreto di Conte: l'elenco delle attività che rimangono aperte

Coronavirus, il decreto di Conte: l’elenco delle attività che rimangono aperte

Massimo Sbardella

Coronavirus, il decreto di Conte: l’elenco delle attività che rimangono aperte

Ecco nel dettaglio le categorie delle attività definite essenziali
Dom, 22/03/2020 - 19:34

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Non tutte le fabbriche e le attività commerciali non essenziali saranno costretta chiudere da lunedì e fino al 3 aprile per l’emergenza Coronavirus.

Dopo il pressing di Confindustria, nel decreto che il Presidente del Consiglio dei ministri ha firmato è stata infatti inserita la lettera C all’art. 1 che recita: “Le attività produttive che sarebbero sospese ai sensi della lettera A possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile“.

Aperte solo attività essenziali

Per il resto, confermata la chiusura di tutte le attività produttive e commerciali ad eccezione di quelle della filiera alimentare, medica, farmaceutica (produzione, trasporto e commercializzazione), dei servizi a rete (energia, acqua etc.), telecomunicazioni, dei servizi bancari, finanziari, assicurativi e postali, dei trasporti, farmacie e parafarmacie, edicole, tabaccai, negozi per animali

L’elenco delle attività essenziali è definito in base al codice Ateco (si veda alla fine dell’articolo).

Questi i due articoli del decreto:

ART. 1 Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull’intero territorio nazionale sono adottate le seguenti misure:

A. Sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1 e salvo quanto di seguito disposto. Le attività professionali non sono sospese e restano ferme le previsioni di cui all’art. 1, punto 7, dpcm 11 marzo 2020. Per le pubbliche amministrazioni resta fermo quanto previsto dall’art. 87 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18. Resta fermo, per le attività commerciali, quanto disposto dal dpcm 11 marzo 2020 e dall’ordinanza del ministro della Salute del 20 marzo 2020. L’elenco dei codici di cui all’allegato 1 può essere integrato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze;

B. È fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati dal comune in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; conseguentemente all’articolo 1 comma 1 lettera a) del dpcm 8 marzo 2020 le parole “. E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza” sono soppresse;

C. Le attività produttive che sarebbero sospese ai sensi della lettera A possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile;

D. Restano sempre consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla lettera e, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, nella quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite; il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all’adozione dei provvedimenti regionali di sospensione dell’attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa;

E. Sono comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonchè servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146. Resta tuttavia ferma la sospensione del servizio di apertura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice beni culturali, nonché dei servizi che riguardano l’istruzione ove non erogati a distanza o in modalità da remoto nei limiti attualmente consentiti;

F. E’ sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza.

G. Sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all’impianto stesso o un pericolo di incidenti. Il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. In ogni caso, non è soggetta a comunicazione l’attività dei predetti impianti finalizzata a garantire l’erogazione di un servizio pubblico essenziale;

H. Sono consentite le attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale, previa autorizzazione del Prefetto della provincia ove sono ubicate le attività produttive.

2. Il Prefetto informa delle comunicazioni ricevute, delle autorizzazioni e dei dinieghi emessi il Presidente della regione o della Provincia autonoma, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le forze di polizia.

3. Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali.

4. Le imprese le cui attività sono sospese per effetto del presente decreto completano le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza.

Art. 2. Disposizioni finali

1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 23 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020. Le stesse si applicano, cumulativamente a quelle di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 nonché a quelle previste dall’ordinanza del ministro della Salute del 20 marzo 2020 i cui termini di efficacia, già fissati al 25 marzo 2020, sono entrambi prorogati al 3 aprile 2020; 2. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Le attività essenziali: Codice Ateco

Di seguito le attività essenziali individuate secondo il codice Ateco

01 Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali 03 Pesca e acquacoltura 05 Estrazione di carbone 06 Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale 09.1 Attività dei servizi di supporto all’estrazione di petrolio e di gas naturale 10 Industrie alimentari 11 Industria delle bevande 13.96.20 Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali 13.94 Fabbricazione di spago, corde, funi e reti 13.95 Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento) 14.12.00 Confezioni di camici, divise e altri indumenti da lavoro 16.24.20 Fabbricazione di imballaggi in legno 17 Fabbricazione di carta 18 Stampa e riproduzione di supporti registrati 19 Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 20 Fabbricazione di prodotti chimici 21 Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici 22.1 Fabbricazione di articoli in gomma 22.2 Fabbricazione di articoli in materie plastiche 23 Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 24 Metallurgia 25 Fabbricazione di prodotti in metallo 26 Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, di misurazione e orologi 27 Fabbricazione di apparecchiature elettriche di apparecchiature per uso domestico non elettriche 28.3 Fabbricazione di macchine per l’agricoltura e la silvicoltura 28.93 Fabbricazione di macchine per l’industria alimentare, delle bevande e del tabacco (incluse parti e accessori) 28.94.30 Fabbricazione di apparecchiature e di macchine per lavanderie e stirerie (incluse parti e accessori) 28.95.00 Fabbricazione di macchine per l’industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori) 28.96 Fabbricazione di macchine per l’industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori) 28.99.10 Fabbricazione di macchine per la stampa e la legatoria (incluse parti e accessori) 28.99.20 Fabbricazione di robot industriali per usi molteplici (incluse parti e accessori) 32.50 Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche 32.99.1 Fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di sicurezza 32.99.4 Fabbricazione di casse funebri 33 Riparazione, manutenzione e installazione di macchine e apparecchiature 35 Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 36 Raccolta, trattamento e fornitura di acqua 37 Gestione delle reti fognarie 38 Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali 39 Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti 42 Ingegneria civile 43.2 Installazione di impianti elettrici, idrauli ed altri lavori di installazione di costruzione 45.2 Manutenzione e riparazione di autoveicoli 45.3 Commercio di parti e accessori di autoveicoli 45.4 Per la sola attività di manutenzione e riparazione di motocicli e commercio di relative parti e accessori 46.2 Commercio all’ingrosso di materie prime agricole e animali vivi 46.3 Commercio all’ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco 46.43 Commercio all’ingrosso di elettrodomestici, elettronica di consumo audio e video; articoli per fotografia, cinematografia e ottica 46.46 Commercio all’ingrosso di prodotti farmaceutici 46.47.3 Commercio all’ingrosso di articoli per l’illuminazione; materiale elettrico vario per uso domestico 46.49.2 Commercio all’ingrosso di libri riviste e giornali 46.49.10 Commercio all’ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria 46.5 Commercio all’ingrosso di apparecchiature ICT 46.61 Commercio all’ingrosso di macchinari, attrezzature, macchine, accessori, forniture agricole e utensili agricoli, inclusi i trattori 46.69.19 Commercio all’ingrosso di altri mezzi ed attrezzature da trasporto 46.69.20 Commercio all’ingrosso di materiale elettrico per impianti ad uso industriale 46.69.91 Commercio all’ingrosso di strumenti e attrezzature ad uso scientifico 46.69.94 Commercio all’ingrosso di articoli antincendio e antinfortunistici 46.69.99 Commercio all’ingrosso di altre macchine ed attrezzature per l’industria, il commercio e la navigazione n.c.a 46.71 Commercio all’ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti da autotrazione, di combustibili per il riscaldamento 46.73.10 Commercio all’ingrosso di legname, semilavorati in legno e legno artificiale 49 Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte 50 Trasporto marittimo e per vie d’acqua 51 Trasporto aereo 52 Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti 53 Servizi postali e attività di corriere 55.1 Alberghi e strutture simili j (DA 58 A 63) Servizi di informazione e comunicazione K (da 64 a 66) Attività finanziarie e assicurative 69 Attività legali e contabili 70 Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale 71 Attività degli studi di architettura e d’ingegneria; collaudi ed analisi tecniche 72 Ricerca scientifica e sviluppo 74 Altre attività professionali, scientifiche e tecniche 75 Servizi veterinari 77.11 Noleggio di autovetture ed autoveicoli leggeri 77.12 Noleggio di autocarri e di altri veicoli pesanti 77.31.00 Noleggio di macchine e attrezzature agricole 77.34.00 Noleggio di mezzi di trasporto marittimo e fluviale 77.35.00 Noleggio di mezzi di trasporto aereo 77.39.10 Noleggio di altri mezzi di trasporto terrestri 77.39.91 Noleggio di container adibiti ad alloggi o ad uffici 77.39.92 Noleggio di container per diverse modalità di trasporto 77.39.93 Noleggio senza operatore di attrezzature di sollevamento e movimentazione merci: carrelli elevatori, pallet eccetera 80.1 Servizi di vigilanza privata 80.2 Servizi connessi ai sistemi di vigilanza 81.2 Attività di pulizia e disinfestazione 82.20.00 Attività dei call center 82.92 Attività di imballaggio e confezionamento conto terzi 82.99.2 Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste 84 Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria 85 Istruzione 86 Assistenza sanitaria 87 Servizi di assistenza sociale residenziale 88 Assistenza sociale non residenziale 94 Attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali 95.11.00 Riparazione e manutenzione di computer e periferiche 95.12.01 Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari 95.12.09 Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni 95.22.01 Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa 97 Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico

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