"Csm contraddittorio", Consiglio di Stato accoglie sospensiva chiesta da Liguori

“Csm contraddittorio”, Consiglio di Stato accoglie sospensiva chiesta da Liguori

Sara Fratepietro

“Csm contraddittorio”, Consiglio di Stato accoglie sospensiva chiesta da Liguori

Mar, 18/04/2023 - 13:24

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Ribaltata la pronuncia del Tar, il procuratore capo di Terni Alberto Liguori torna (temporaneamente) al suo posto

Il procuratore capo di Terni Alberto Liguori torna al suo posto, almeno temporaneamente. Il Consiglio di Stato infatti ha accolto il ricorso del magistrato, ribaltando la pronuncia del Tar del Lazio che a febbraio aveva respinto la richiesta di sospensiva. Questo in attesa del ricorso di merito al provvedimento con cui il Csm non aveva confermato Liguori a capo della Procura della Repubblica di Terni.

Nell’ordinanza della Sezione settimana del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, pubblicata lunedì, i giudici evidenziano “che l’appello cautelare evidenzia argomentazioni idonee a far ritenere ragionevolmente prevedibile l’accoglimento, nel merito, del ricorso di primo grado, con particolare riguardo alle censure di irragionevolezza e contraddittorietà della motivazione della delibera impugnata“.

Considerato, in particolare, – proseguono – che, ferma restando l’autonomia del potere di valutazione e apprezzamento spettante all’organo di autogoverno, la delibera contestata non giustifica adeguatamente il peso determinante assegnato alla partecipazione del ricorrente a talune conversazioni telefoniche (“chat”) con altri magistrati, taluni dei quali poi sottoposti a procedimenti disciplinari, senza spiegare la decisiva preponderanza di tale fatto rispetto agli altri indicatori, tutti largamente, positivi emersi dall’istruttoria“. Inoltre, “la delibera impugnata evidenzia una palese contraddittorietà, poiché lo stesso CSM, nella delibera 13 gennaio 2021, di archiviazione del procedimento di trasferimento avviato nei confronti dell’appellante, ha affermato, che i contenuti delle citate chat non risultano idonei a determinare “anche in astratto un appannamento della funzione di Procuratore della Repubblica di Terni” e “incidere in alcun modo sull’ufficio che dirige“.

Diverse quindi le motivazioni alla base dell’accoglimento del provvedimento di sospensiva: “La mancata conferma nell’incarico direttivo determina, nella sfera giuridico patrimoniale dell’appellante, un pregiudizio rilevante sotto molteplici profili (professionali, morali, e di prestigio), non adeguatamente riparabili, per equivalente, all’esito del giudizio di merito“. E inoltre “il pregiudizio imminente ed irreparabile allegato dall’appellante, certamente sussistente, potrebbe ulteriormente aggravarsi, nelle more del giudizio di merito, in quanto il CSM ha già considerato vacante e pubblicato il posto di Procuratore della Repubblica di Terni“.

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