Tar respinge richiesta dell'ex Procuratore Capo di Terni, Alberto Liguori

Tar respinge richiesta dell’ex Procuratore Capo di Terni, Alberto Liguori

Redazione

Tar respinge richiesta dell’ex Procuratore Capo di Terni, Alberto Liguori

Gio, 23/02/2023 - 17:54

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Il Tar del Lazio respinge la richiesta di sospensiva dell'ex Procuratore Capo di Terni, Alberto Liguori. Il Csm non si è opposto al ricorso

Il Tar del Lazio ha respinto la richiesta di sospensiva avanzata dall’ex Procuratore Capo di Terni, Alberto Liguori, contro il provvedimento del Consiglio superiore della magistratura che aveva non confermato il magistrato nel ruolo di vertice della Procura della Repubblica ternana.

Secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa Ansa, il Tribunale amministrativo regionale romano ha respinto la richiesta di sospensiva del dispositivo del Csm con il quale è stato deciso l’allontanamento di Liguori dalla guida della Procura della Repubblica di Terni (era il 12/01/2023). Il Csm, dopo le indagini del caso, aveva riscontrato un quadro dove “emerge un rapporto privilegiato con Palamara, all’epoca consigliere del Csm, in ragione del quale Liguori pone in essere numerosi interventi volti a influenzare, future nomine consiliari di incarichi semidirettivi e direttivi” e “chiede che vengano sostenuti gli aspiranti da lui indicati, propone accordi tra rappresentanti in Consiglio di diversi gruppi associativi ed esorta Luca Palamara a ricordarli e a farli rispettare”.

Il ricorso di Liguori, Csm non si oppone

L’ex procuratore capo di Terni ha presentato dunque ricorso al Tar del Lazio contro il provvedimento, ma il Csm non si è opposto a tale atto: il 15 febbraio 2023, infatti, il Consiglio non ha raggiunto la maggioranza dei voti, con 12 favorevoli, 12 contrari e 4 astenuti. In attesa del giudizio di merito del Tar del Lazio, è arrivata l’ordinanza che respinge la richiesta di sospensiva. I giudici osservano che “Non presenta, prima facie, elementi di positivo apprezzamento, non ravvisandosi ad un’analisi propria della fase cautelare profili di illogicità nella decisione di non confermare il ricorrente nell’esercizio delle funzioni semidirettive”. E ancora: “Nel bilanciamento degli interessi coinvolti risulta prevalente quello dell’amministrazione a non consentire la prosecuzione dell’esercizio delle funzioni, alla luce delle carenze ravvisate nel provvedimento impugnato”.

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